All’interno del novero dei professionisti legittimati alla presentazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione rientra anche il Notaio, e non solo per i ricorsi relativi agli atti per i quali sia stato richiesto il suo ministero, ai sensi dell’art. 1 L. 89/1913. La competenza del Notaio nell’ambito della giurisdizione volontaria concerne anche determinati atti per i quali sia all’uopo delegato dal Tribunale.
Il Notaio necessita sempre di un incarico scritto per procedere con il ricorso?
Generalmente sì. Il conferimento dell’incarico professionale al Notaio, con riferimento all’atto da stipularsi, è indefettibile e se è presente si sopperisce alla necessità di una procura, necessaria invece per gli altri professionisti. Tuttavia l’incarico professionale può derivare non solo dalla parte interessata all’atto, ma anche dalla Legge, come nel caso dell’art. 2330 c.c. che prevedeva l’obbligo per il Notaio di presentare il ricorso per l’omologa dell’atto costitutivo delle società commerciali, ormai soppresso dalla L. 340/2000.
Il Notaio incaricato del ricorso dovrà obbligatoriamente stipulare il successivo atto notarile?
No, non vi è un obbligo in tal senso, tuttavia, poiché il Notaio avrà presentato il ricorso su incarico di parte, e quindi avrà ricevuto un incarico professionale in tal senso, è evidente che se la parte non intende procedere con il medesimo professionista quanto alla stipula, sarà necessario liquidare le spettanze del Notaio postulante, e, solo dopo il saldo di quanto dovuto, proseguire con la stipula presso altro un collega.
A chi spetta la nomina del Notaio per la presentazione del ricorso?
Normalmente, se il Notaio è stato incarico di procedere con un atto connesso al ricorso stesso, sarà il medesimo pubblico ufficiale a essere incaricato per la presentazione del ricorso di volontaria giurisdizione. Formalmente – comunque – spetta sempre a chi ha l’interesse alla presentazione del ricorso, la scelta del Notaio che, come visto in precedenza, potrebbe non essere il Notaio incaricato della successiva stipula.
Il Notaio può presentare ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno?
No, il Notaio non è competente per la presentazione di tale ricorso, in quanto esso afferisce alla nomina dell’amministratore di sostegno e non a un atto che questi deve compiere in nome e per conto del soggetto amministrato. L’interessato alla nomina, ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 417 c.c., dovrà quindi rivolgersi a un avvocato al fine di presentare il relativo ricorso, corredato della relativa documentazione da presentare al Giudice Tutelare del Tribunale ove l’amministrando ha la residenza, ai sensi dell’art. 404 c.c. Lo stesso principio vige per quanto concerne il ricorso volto alla nomina di un tutore in favore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato.
In quali casi il Notaio è delegato dal Tribunale per il compimento di atti di volontaria giurisdizione?
I casi più frequenti in cui il Notaio è delegato direttamente dal Tribunale al compimento dell’atto, e non già incaricato dalla parte interessata, sono l’apertura forzata delle cassette di sicurezza ai sensi dell’art. 1841 c.c. (apertura di cassetta il cui contratto sia scaduto), il compimento delle operazioni divisionali, deferite al Notaio nell’ambito di una divisione giudiziale ex art. 730 c.c., allorquando non vi sia accordo tra i coeredi nell’individuazione del professionista. È anche il caso di ricordare altre residuali ipotesi di intervento, ovvero la rimozione dei sigilli ai sensi dell’art. 765 c.p.c., e l’estratto dei libri commerciali di cui sia disposta l’esibizione ai sensi dell’art. 212 c.p.c.
Il Notaio è autorizzato a rilasciare le copie dei provvedimenti di volontaria giurisdizione?
Le copie dei provvedimenti autorizzativi vengono rilasciate dalla cancelleria del Tribunale competente, ove il ricorso è stato presentato, tuttavia, una volta che l’autorizzazione sia stata allegata, pur non essendo necessaria detta allegazione, all’atto notarile stipulato, il Notaio, se richiesto ne può rilasciare una copia conforme.
Con un unico ricorso si possono presentare più istanze di autorizzazione alla vendita?
Sì, con un unico ricorso è possibile richiedere l’autorizzazione a vendere più beni ereditari. Tale modus operandi, certamente, ha il pregio di ridurre i costi, ma, si badi bene, le vendite dovranno essere stipulate in un breve lasso di tempo: tra i documenti – infatti – da prodursi al Tribunale competente vi sarà anche una perizia di stima dei beni oggetto di vendita, che, a seguito del decorso del tempo, potrebbe comportare la non aderenza del valore indicato al valore di mercato al quale la vendita è stata convenuta. È sempre opportuno recarsi dal proprio Notaio di fiducia per valutare i criteri e le modalità con cui procedere, onde evitare lo spreco di denaro.
Vi è un tariffario notarile fisso per l’attività di volontaria giurisdizione?
No. L’onorario notarile per i procedimenti di volontaria giurisdizione varia a seconda della complessità del ricorso da presentare. Non di rado, peraltro, l’onorario notarile viene calcolato tenendo presente anche l’attività connessa all’atto di vendita, e, quindi sarà sempre opportuno richiedere un preventivo scritto per conoscere l’importo di quanto dovuto al professionista. In ogni caso, dalla mera circostanza che il Notaio sia stato incarico della vendita successiva, non si può dedurre la gratuità della prestazione professionale concernente la fase autorizzativa del ricorso di volontaria giurisdizione.
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