Cosa si intende per unione civile?

da | Lug 6, 2022

L’unione civile consiste nell’unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, alla quale lo Stato Italiano, grazie alla recente introduzione della Legge Cirinnà, ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.

L’unione civile consiste nell’unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, alla quale lo Stato Italiano, grazie alla recente introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.
La citata legge, oltre a permettere a individui dello stesso sesso di contrarre unioni civili (art. 1, commi da 1 a 35), ha anche consentito a persone conviventi, a prescindere dal sesso, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico e giuridico (art. 1, commi da 36 a 69).

unione civile

Come si forma un’unione civile?

I requisiti essenziali per formare un’unione civile sono i seguenti:

  • le due persone devono avere entrambe maggiori di età;
  • devono essere dello stesso sesso;
  • abbiano già in essere una relazione / un rapporto sentimentale ed economico, che vogliono regolare formalmente.

A tal fine, si deve effettuare un’apposita dichiarazione davanti a un ufficiale dello stato civile, da rendere in presenza di due testimoni.
Nella dichiarazione, che serve per la costituzione del vincolo, vanno indicati:

  • dati anagrafici della coppia;
  • residenza della coppia;
  • eventuale scelta del regime patrimoniale dalla coppia;
  • identità, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

L’atto di unione civile viene così registrato nell’archivio dello stato civile.

Non è, tuttavia, possibile costituire un’unione civile in presenza di una o più delle seguenti cause impeditive:

  • se una delle parti è incapace;
  • se sussiste tra gli interessati un rapporto di parentela o di affinità;
  • se una delle parti è già sposata o ha già in essere un’altra unione civile;
  • se uno degli interessati è stato condannato in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l’altro.

Ognuna delle elencate cause impeditive determina la nullità dell’unione civile.

Quali diritti e quali doveri nascono dall’unione civile?

Con l’unione civile entrambi i componenti della coppia, l’uno verso l’altro, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in modo analogo al matrimonio. In particolare, ogni componente della coppia assume nei confronti dell’altro:

  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • il dovere di contribuire ai bisogni comuni in relazione e in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità lavorativa.

Tuttavia, al contrario del matrimonio, la Legge Cirinnà non prevede espressamente:

  • l’obbligo di fedeltà;
  • il dovere di collaborazione.

Il regime patrimoniale e civilistico

Come già sopra anticipato, al momento della costituzione, gli interessati possono scegliere il regime patrimoniale del loro vincolo. Analogamente al matrimonio, il regime ordinario è quello della comunione dei beni; mentre, invece, la separazione dei beni resta appunto una scelta che deve essere effettuata dalla coppia in maniera espressa.
Inoltre, come per i coniugi:

  • le persone legate dal vincolo dell’unione civile possono costituire un fondo patrimoniale;
  • a loro si applica la disciplina della comunione legale e della comunione convenzionale;
  • a loro si applica anche la disciplina dell’impresa familiare.

Inoltre, è bene segnalare che alle unioni civili, in forza del rinvio espresso contenuto nella Legge Cirinnà, si applicano diversi altri istituti civilistici quali:

Eredità e successioni

La Legge Cirinnà estende tutta la disciplina della successione legittima anche alle parti dell’unione civile nel medesimo modo che per i coniugi. Indi, al componente della coppia spetta:

  • l’intera eredità in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle del defunto partner;
  • 1/2 dell’eredità in caso di concorso con un figlio;
  • 1/3 dell’eredità in caso di concorso con due o più figli;
  • 2/3 dell’eredità in concorso con ascendenti, fratelli e/o sorelle.

Anche nella disciplina della successione legittimaria coniugi e parti sono equiparati e pertanto al partner superstite:

  • è attribuito il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l’arredano ex lege;
  • è riservato 1/3 del patrimonio se concorre con un figlio, 1/4 del patrimonio se concorre con due o più figli ed 1/2 del patrimonio se concorre con gli ascendenti.

All’unione civile è estesa, infine, tutta la disciplina dell’indegnità a succedere e cioè è indegno di succedere chi:

  • ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il partner dell’unione civile del soggetto al quale si succede;
  • ha commesso in suo danno un fatto al quale sono applicabili le disposizioni dettate per l’omicidio;
  • ha denunciato la parte dell’unione civile per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni, se tale denuncia viene poi accertata come falsa all’esito di un giudizio penale.

Diritto del lavoro e unione civile

In caso di morte del lavoratore, è riconosciuto al partner il diritto al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge. In caso di scioglimento dell’unione civile, il partner ha diritto al 40% del T.F.R. dell’ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere e purché non vi sia stato, successivamente, un matrimonio o una nuova unione civile.
Alle unioni civili si applicano poi:

  • il congedo matrimoniale;
  • il licenziamento in costanza di matrimonio;
  • i permessi per lutto, per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile;
  • i trattamenti economici specifici per assistere una persona affetta da disabilità accertata;
  • la trasformazione con priorità del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui vi sia la necessità di assistere un partner malato oncologico.

Unione civile e matrimonio: principali differenze

Oltre quanto già indicato, tre sono le altre principali differenze tra gli uniti civilmente e i coniugi.

  1. Mentre nel matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, il cognome di famiglia nell’unione civile viene scelto dalla coppia dichiarandolo all’ufficiale di stato civile; resta salva la possibilità di ognuno di anteporre o posporre il cognome dell’altro al proprio.
  2. Se l’unione civile si scioglie o viene sciolta, gli effetti dello scioglimento sono immediati; non è prevista, come per il matrimonio, la separazione prima del divorzio.
  3. Il figlio minore di un componente della coppia non può instaurare un rapporto di parentela genitoriale con l’altro, a seguito di adozione.

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