Che cos’è il testamento o lascito solidale?
Con il lascito o testamento solidale una persona può lasciare (disporre) tutti o parte dei propri beni a favore di uno o più enti (associazioni, fondazioni, società non profit, etc.) benefici, cioè enti impegnati in attività umanitarie, sociali, culturali, sanitarie, scientifiche e/o di ricerca.
Si può adoperare una qualsiasi delle forme testamentarie previste dal nostro ordinamento giuridico:
- il testamento pubblico, cioè per atto pubblico notarile;
- il testamento segreto, da porre in essere sempre per mezzo di un notaio;
- il testamento olografo, che si può depositare formalmente presso un notaio o fiduciariamente presso una qualsiasi persona di propria fiducia.
I lasciti solidali a favore dell’ente scelto, possono essere disposti sotto forma di istituzione di erede (disposizione a titolo universale) o sotto forma di legato (disposizione a titolo particolare).
Si possono apporre dei vincoli al lascito solidale?
Come a qualsiasi istituzione di erede o a qualsiasi legato, è possibile apporre ai lasciti solidali dei vincoli, sotto forma giuridica di condizioni o oneri a carico dell’erede o legatario.
Generalmente, questi vincoli hanno per scopo quello di impegnare l’ente che si è voluto beneficiare a utilizzare il bene o i beni lasciati esclusivamente per la realizzazione delle attività e finalità benefiche proprie dell’ente stesso.
Il lascito solidale può danneggiare gli eredi?
Il testatore, anche nel fare un testamento solidale, cioè un lascito a favore di un soggetto estraneo alla cerchia dei propri eredi per legge, deve cercare di avere sempre l’accortezza di non ledere le quote ereditarie riservate a determinate categorie di eredi.
Infatti, il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di eredi:
- gli eredi legittimi, che possono ereditare;
- gli eredi legittimari, che devono necessariamente ereditare, cioè a favore dei quali la legge riserva una determinata parte del patrimonio ereditario. Gli eredi legittimari, in particolare, sono il coniuge e i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori).
Le quote riservate ai suddetti soggetti variano a seconda di quali e quanti di loro esistano al momento di apertura della successione. Ad esempio, se chi muore lascia il coniuge e due figli, al coniuge è riservato 1/4 del patrimonio e ai figli 2/4 del patrimonio; indi, la parte disponibile per il testatore è 1/4 del proprio patrimonio, cioè la parte che esso può lasciare liberamente a chi desidera (anche enti benefici).
Tassazione del testamento solidale
Il testamento solidale, come qualsiasi altra tipologia di testamento, non sconta alcuna imposta o tassa al momento della sua predisposizione. Anche quando si apre la successione, il valore di quanto lasciato (anche se sono compresi immobili) all’ente non sconta alcuna imposta di successione o altra imposta, stante l’espressa esenzione dal pagamento delle imposte, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, tra l’altro, proprio per gli enti benefici.
L’Associazione Testamento Solidale è il primo grande gruppo di organizzazioni non profit che diffonde la cultura del lascito solidale in Italia.
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