Qual è il concetto di successione?

da | Ott 17, 2017

Il termine successione qualifica il fenomeno del subentrare di un soggetto a un altro in una determinata situazione giuridica.

Il termine successione qualifica il fenomeno del subentrare di un soggetto a un altro in una determinata situazione giuridica. La successione, quindi, costituisce un modo di acquisto dei diritti di carattere derivativo. Tradizionalmente essa viene distinta in successione tra vivi o per causa di morte e in successione universale o particolare.

successione notarile

Qual è la distinzione tra il concetto di successione e di trasferimento?

Il concetto di successione ha una estensione maggiore rispetto al  concetto di trasferimento. Il trasferimento, infatti, può aversi solo nella posizione attiva; mentre la successione permette il subentro sia nel lato passivo che nel lato attivo. La differenza emerge chiaramente nel possesso il quale può essere oggetto di successione ma non di trasferimento (art. 1146 c.c.).
Il trasferimento, inoltre, può avere oggetto solo rapporti giuridici costituiti, mentre la successione può avere a oggetto anche rapporti giuridici in via di formazione come ad esempio il potere di accettare una proposta di contratto fatta dal de cuius nei limiti in cui la proposta non perde efficacia (art. 1329, comma 2, e 1330 c.c.), di accettare l’eredità devoluta al defunto (art. 479, 1° comma, c.c.), di ratificare un contratto compiuto in nome del de cuius da un rappresentante senza poteri (art. 1399, 5° comma, c.c.).

Qual è la distinzione tra il concetto di successione e di acquisto?

Da un lato la successione determina sempre un acquisto; dall’altro lato, non sempre l’acquisto presuppone una successione come avviene, ad esempio, negli acquisti a titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, usucapione).

Quali sono le differenze tra la successione universale e quella particolare?

La successione universale identifica una successione di una pluralità unificata di rapporti giuridici attivi e passivi. La successione particolare, invece, si ha quando si succede solo in determinati rapporti giuridici (normalmente attivi, essendo la successione particolare del debito un’ipotesi eccezionale). La successione universale è prevista espressamente dal legislatore solo nella successione a causa di morte.

Esiste una successione universale negli atti tra vivi?

Generalmente la successione negli atti tra vivi può essere solo a titolo particolare. Prima della riforma Vietti del diritto societario del 2003, si riteneva che in caso di fusione di società si manifestasse una successione universale inter vivos.  Oggi non è più così in quanto è stato definitivamente sancito che la fusione rappresenta un’operazione evolutivo – modificativa della società, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo.
La dottrina e il Consiglio Nazionale del Notariato ritengono che si abbia una successione universale tra vivi nel caso delle sopravvenienze attive di una società cancellata dal registro delle imprese. In questo caso si ha una successione, dalla società ai soci, avente a oggetto i cespiti dimenticati in sede di liquidazione, o comunque non assegnati, che instaura una comunione tra loro. A questo punto, come per gli eredi nella successione mortis causa, spetta ai soci la divisione dei beni o la loro alienazione.
A questa ricostruzione deve corrispondere un conseguente regime pubblicitario al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni: è, infatti, necessario effettuare una trascrizione a carico della società e a favore dei soci in forza di un atto ricognitivo con cui si dà atto della messa in comunione dei beni derivanti dalla società cancellata dal registro imprese.

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