Società tra avvocati in forma cooperativa: proposta di statuto

da | Mar 31, 2019

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha previsto la possibilità di creare una società tra avvocati, con qualsiasi forma giuridica. La maggiore novità è che, entro determinati limiti, possono essere accolti nella compagine sociale anche soci di capitale o altri professionisti che svolgono attività diverse […]

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha previsto la possibilità di creare una società tra avvocati, con qualsiasi forma giuridica. La maggiore novità è che, entro determinati limiti, possono essere accolti nella compagine sociale anche soci di capitale o altri professionisti che svolgono attività diverse da quella forense. Il legislatore, quindi, ha profondamente innovato quanto già previsto con la legge n. 96/2001 che consentiva agli Avvocati di costituire una società ma solo in forma di SNC e senza poter aprire la compagine sociale ad investitori di capitale o ad altri professionisti.

stipula contratto

Proviamo ad abbozzare uno statuto di cooperativa tra Avvocati:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita  la Società cooperativa a mutualità prevalente

<DENOMINAZIONE>

Art. 2 – SEDE

La società ha sede nel Comune di <SEDE>.

Con le modalità previste dalla legge, l’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune della sede della società e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 – DURATA

La Cooperativa ha durata fino al < (d1)> e può essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 4 – LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e in materia di società tra avvocati di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 5 – SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana e dall’attuale regolamentazione professionale, anche in relazione alla loro appartenenza ad una delle due categorie di soci ordinari di cui all’articolo 8 del presente statuto .

La cooperativa adotterà apposito regolamento al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico così come disciplinato dall’art. 2521 e nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Tale regolamento disciplina, tra l’altro:

a) le caratteristiche dei soci che svolgono attività professionale legale o di altra specie;

b) i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio avvocato o altro  professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

d) i criteri e le modalità con i quali il socio incaricato può avvalersi di ausiliari ovvero può essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e del dissenso del medesimo previsti dalla vigente normativa;

e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonché degli eventuali altri rapporti di lavoro consentiti dalla legge nell’ambito delle leggi professionali;

f) le modalità di remunerazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 6 – OGGETTO SOCIALE

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie e dell’iscrizione in un’apposita sezione speciale dell’Albo Professionale tenuto dall’Ordine Territoriale, ha per oggetto le seguenti attività libero-professionali ed intellettuali, che possono implicare anche il concorso di più professionalità:

a) l’esercizio della professione di avvocato ed in particolare dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, nonché l’attività di assistenza e difesa in giudizio, nonché l’attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale;

b) l’esercizio di altre professioni protette e non nel rispetto della normativa vigente e sempre con prevalenza dell’attività meglio descritta alla precedente lettera a).

Qualora specifiche norme di legge riservino determinate attività ad iscritti in specifici albi o registri professionali, tali attività debbono essere svolte unicamente da soci professionisti iscritti ai medesimi albi o registri.

Nell’esecuzione dell’attività forense la società dovrà garantire che tutte le prestazioni professionali siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della professione forense.

La cooperativa provvede a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l’esercizio delle attività professionali sopra indicate.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 7 – PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

L’attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

* prioritariamente secondo la preferenza espressa dal cliente;

* secondariamente e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza, o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l’incarico, la società potrà, previa informazione al cliente, attribuire lo svolgimento dell’incarico a propri soci in possesso della professionalità adeguata e a quanto richiesto.

Al fine della scelta di cui sopra la società consegnerà al cliente l’elenco dei soci professionisti con l’indicazione dei titoli e qualifiche professionali di ciascuno di essi.

L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

La società è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

TITOLO III

SOCI

Art. 8 – SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ad un minimo di tre.

Possono essere soci ordinari  tutte le persone fisiche, di ambo i sessi:

a) che siano iscritte negli appositi Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, compresi i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, per l’esercizio delle attività professionali previste dal precedente articolo 6;

b) che, pur non possedendo i requisiti di cui alla precedente lettera a), siano in grado di svolgere -per la loro capacità professionale, attitudine e specializzazione- prestazioni tecniche coerenti e strumentali all’esercizio delle attività previste dal precedente articolo 6.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione di presenza nel mercato di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti .

La partecipazione in qualità di socio ordinario alla cooperativa è incompatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti .

Possono essere altresì soci società tra professionisti, i cui scopi o i cui interessi siano attinenti al perseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa e non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa .

Le partecipazioni sociali, per almeno i due terzi dei soci, devono competere ad avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scia dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

Art. 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la dichiarazione attestante l’indicazione del titolo di iscrizione, abilitazione e iscrizione all’Ordine/Albo professionale, dell’effettiva attività svolta e delle specifiche competenze in possesso, e se cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, il titolo di studio abilitante, per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 4;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) la dichiarazione di non partecipare ad altra società di professionisti o di altre società tra avvocati;

e) l’ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

– della quota sottoscritta con le modalità previste nel presente statuto;

– della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, Albo, Collegio, ai sensi della vigente normativa.

I soci ordinari sono obbligati altresì a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 – DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 12 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Il socio escluso dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in conformità a quanto previsto nell’articolo precedente.

Art. 13 – RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E’ vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può rivolgersi all’assemblea dei soci.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell’organo amministrativo,  il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo, salvi il rispetto degli obblighi assunti nei confronti della cooperativa in sede di affidamento dell’incarico professionale .

Nel caso dal recesso del socio professionista consegua una partecipazione complessiva di avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, inferiore ai due terzi del numero dei soci, la società dovrà ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. La mancata ricostituzione della prevalenza di soci professionisti nel termini perentorio di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società e il cons

Art. 14 – ESCLUSIONE

L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in condizione di svolgere l’attività professionale e lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 8 che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati  che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati  che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che venga cancellato dal proprio Ordine, Albo o Collegio con provvedimento definitivo. In tal caso, il socio dovrà essere escluso entro tre mesi dalla data in cui il relativo provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo;

l) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

m) la partecipazione nella società tramite società fiduciarie, trust o interposta persona;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può rivolgersi all’assemblea dei soci.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Nel caso dall’esclusione di un socio professionista consegua una partecipazione complessiva di avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, inferiore ai due terzi del numero dei soci, la società dovrà ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. La mancata ricostituzione della prevalenza di soci professionisti nel termini perentorio di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società e i

Art. 15 – LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della disciplina contenuta nel presente statuto, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 16 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell’organo amministrativo al  fondo di riserva legale.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI

Art. 18 – NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci con finalità di investimento, di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Rientrano in tale categoria i soci finanziatori di cui all’articolo 2526 c.c. compresi i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il socio con finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta, compresa la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 – IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 21 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore pari al conferimento.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall’organo di amministrazione.

Art. 20- TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’organo di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote sottoscritte deve comunicare il proposto acquirente all’organo di amministrazione il quale ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’organo di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio finanziatore non può trasferire i titoli ai soci ordinari .

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

Art. 21- MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L’emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale deve essere stabilito l’importo complessivo dell’emissione.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci professionisti di cui alla lettera a) dell’articolo 8 presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 22 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea dei soci di cui al precedente articolo 21. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari .

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, comma 1, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto .

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, la quota del socio finanziatore ha diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso  spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 23 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L’assemblea speciale è convocata dall’organo di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 – STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto sociale, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

– l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

– le modalità di circolazione;

– i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

– il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 25 – RISTORNI

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale –  debbono considerare:

a) il ruolo le responsabilità assunte all’interno della cooperativa;

b) il compenso economico percepito in relazione alla prestazione professionale ovvero la retribuzione corrisposta .

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 – ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;

2) dai conferimenti effettuati dai soci speciali;

3) dai conferimenti effettuati dai soci con finalità di investimento di cui al Titolo IV del presente statuto;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell’articolo 28;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 27 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.

Le quote sociali possono essere trasferite, a titolo oneroso o gratuito, a terzi soggetti alle condizioni previste dal presente statuto, purché almeno i due terzi del capitale sociale competano, dopo la cessione, ad avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 8.

In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 28 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente  sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci con finalità di investimento nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla  lettera d) e f) dell’art. 27.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 29 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;

3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;

4) le modificazioni dell’atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) l’approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 30- ASSEMBLEE

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l’organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 32 – VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 33 – VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

I voti complessivamente attribuiti ai soci con finalità di investimento e ai soci ordinari di cui alla lettera b) dell’articolo 8 non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci professionisti di cui alla lettera a) dell’articolo 8 presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 34 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente (ove nominato), ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 – AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Non sono ammessi amministratori estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

La maggioranza dei consiglieri del consiglio di amministrazione devono essere avvocati.

L’organo amministrativo resta in carica per tre esercizi ed é rieleggibile.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell’amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l’eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell’organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, o la maggioranza in caso di numero dispari, decade l’intero consiglio e l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata da uno qualsiasi degli amministratori uscenti o dall’organo di controllo, se nominato.

In presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in caso di dissenso tra loro decade l’intero Consiglio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un’indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

Con decisione dei soci può essere istituito a favore dell’organo amministrativo un trattamento di fine mandato.

Art. 36 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 37 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’

La rappresentanza della società per l’esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 38 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio dì amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell’eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall’interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo;

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l’approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un’indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L’eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Art. 39 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi obbligatori previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la società nomina un organo di controllo – il quale si compone di un solo membro ovvero di tre membri effettivi costituenti un collegio, oltre due membri supplenti, con scelta del Presidente da parte dell’assemblea e composto e funzionante in base alla disciplina fissata per le società azionarie, nominato ai sensi di legge – il quale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L’Assemblea che procede alla nomina designerà i membri dell’organo di controllo e ne fisserà anche la retribuzione.

L’organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società. In tale caso, i membri dell’organo di controllo dovranno essere iscritti presso l’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Delle deliberazioni dell’organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell’organo di controllo e sottoscritto dall’organo di controllo.

Qualora, in alternativa all’organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore unico, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso dell’Organo di controllo è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata dell’ufficio.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40- SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

In particolare, la Cooperativa si scioglie qualora venga meno la prevalenza dei soci professionisti, salvo che la stessa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza nel termine perentorio di sei mesi.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c) ovvero attraverso l’erogazione del ristorno;

b) all’assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 42 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

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