Il testamento può essere revocato?

da | Feb 7, 2022

Il testamento è sempre un atto revocabile dal testatore, tale principio è sancito nell’art. 587 c.c. ed è ribadito nell’art. 679 c.c., che esclude la legittimità di eventuali rinunce alla facoltà di revoca del testamento.

Il testamento è sempre un atto revocabile dal testatore, tale principio è sancito nell’art. 587 c.c. ed è ribadito nell’art. 679 c.c., che esclude la legittimità di eventuali rinunce alla facoltà di revoca del testamento. La revoca è una manifestazione di volontà fatta dal testatore che vuole eliminare o modificare le sue volontà testamentarie e può avere a oggetto tutto il contenuto del testamento (revoca totale) o solo parte di esso (revoca parziale). Può inoltre avere a oggetto tanto le disposizioni a titolo universale quanto quelle a titolo particolare.

revoca del testamento

Perché il testamento è sempre revocabile?

Il fondamento è evidente: il legislatore vuole lasciare ampia libertà di scelta alla persona sulle sue ultime volontà. Lo scopo è di garantire la piena libertà testamentaria e la possibilità di revocare disposizioni per le quali c’è stata coercizione da parte di terzi o decise in momenti di particolare fragilità del disponente.
Poiché con il testamento si vuole disporre dei beni dopo la morte e la volontà non deve avere effetto prima di questo momento, non c’è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata.
La revoca travolge sia le disposizioni patrimoniali che quelle non patrimoniali contenute nel testamento, salvo le eccezioni di legge rappresentate dal riconoscimento del figlio naturale, dalla confessione stragiudiziale e dalla riabilitazione dell’indegno.

Quali sono le forme di revoca del testamento?

Le ipotesi in cui è ammessa la revoca sono tassative e sono tre le tipologie di revoca individuate dalla legge:

  1. revoca espressa;
  2. revoca tacita;
  3. revoca legale per sopravvenienza dei figli

Revoca Espressa

Ai sensi dell’art. 680 c.c. la revoca espressa può essere fatta per testamento o con atto ricevuto da Notaio in presenza di due testimoni. Si tratta di un negozio giuridico formale, diretto a eliminare una o più disposizioni testamentarie. Nel caso sia contenuta in un testamento, lo stesso può anche contenere soltanto la revoca di precedenti disposizioni testamentarie, senza ulteriori disposizioni attributive. La revoca può essere contenuta in qualsiasi tipo di testamento e quindi può accadere che un testamento olografo revochi un testamento per atto di Notaio. Anche il testamento internazionale è soggetto a revoca secondo le disposizioni generali.

Revoca Tacita

Si tratta di quattro ipotesi legislativamente previste, qualificate come esempi di negozio presunto o di attuazione, in cui il legislatore presume la volontà dell’autore, ma ammette la prova contraria. In particolare:

  1. Revoca implicita con testamento posteriore incompatibile con il precedente: il testamento posteriore che non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili (art. 682 c.c.);
  2. Distruzione di testamento olografo: l’art. 684 c.c. stabilisce che il testamento olografo lacerato, cancellato o distrutto in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che non si provi che la distruzione, lacerazione o cancellazione sono state effettuate da persona diversa dal testatore o comunque senza che il testatore volesse. Le ipotesi elencate dalla norma sono tassative e non ammettono equivalenti, per cui non comporta revoca;
  3. Ritiro del testamento segreto: il ritiro del testamento segreto a opera del testatore dalle mani del notaio presso il quale è depositato importa revoca del testamento, a meno che la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo. La ratio della disposizione è semplice: la fattispecie del testamento segreto ha fra i suoi elementi anche il deposito della scheda presso un notaio e pertanto, se tale elemento viene a mancare il testamento è revocato;
  4. Alienazione o Trasformazione della cosa legata: l’art. 686 c.c. parlando di alienazione si riferisce a qualsiasi negozio con effetto traslativo, di qualsiasi natura esso sia, mentre per trasformazione si intende ogni attività volontaria idonea a determinare una modifica della destinazione economica del bene in relazione all’intento del testatore.

Cosa si intende per revocazione per sopravvenienza dei figli?

Si tratta di una fattispecie prevista dall’art. 687 c.c., considerata come ipotesi di revocazione riconducibile alla volontà della legge. Si fonda sulla presunta volontà del testatore, nonché sulla volontà del legislatore di tutelare la famiglia. Essa opera solo nel caso in cui il testamento sia redatto in assenza assoluta di figli e successivamente ne nascano o se ne scopra l’esistenza.
Quanto alla natura giuridica della revocazione per sopravvenienza di figli, l’interpretazione prevalente esclude che si tratti di una vera e propria revoca, perché manca in realtà una manifestazione di volontà anche solo implicita del testatore. La tesi prevalente in dottrina qualifica la fattispecie come un caso di inefficacia sopravvenuta del testamento per causa coeva o successiva o meglio di una causa legale di caducità del testamento.

Cosa si intende per revoca della revoca del testamento?

La revoca totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata con le forme stabilite per la revoca. In tal caso rivivono le disposizioni originariamente revocate. L’effetto della revoca della revoca è quello di ridare piena efficacia al testamento revocato con valenza ex tunc. Ciò significa che, in caso di contrasto con altri testamenti, la data di riferimento per valutare l’anteriorità di un testamento rispetto all’altro è quella del testamento originariamente revocato e non quella dell’atto con cui si revoca la revoca.

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