L’istituto dei patti successori, disciplinati dall’art. 458 c.c., pone il divieto generale di disporre della propria successione, o di disporre di diritti che a una persona possono spettare su di una successione non ancora aperta o la rinunzia degli stessi.
Quanti tipi di patti successori ci sono?
I patti successori si distinguono in tre tipi:
- il patto successorio istitutivo: si verifica quando un soggetto dispone della propria successione a mezzo di un contratto con il quale nomina erede o legatario l’altra parte contrattuale. La differenza rispetto a un negozio testamento è che questo è un atto unilaterale e per sua definizione revocabile, mentre un contratto è irrevocabile;
- il patto successorio dispositivo: si verifica quando un soggetto dispone di un diritto che gli spetta su di una successione non ancora aperta. La disposizione può avvenire a titolo oneroso o gratuito e in quest’ultimo caso vi sono due cause di nullità, la prima rappresentata dal divieto di patti successori e la seconda dal divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 del codice civile;
- il patto successorio rinunciativo: si verifica quando un soggetto rinuncia a una eredità a lui spettante su di una successione non ancora aperta. Il divieto comprende sia la rinuncia unilaterale sia la c.d. rinuncia contrattuale. Quest’ultima può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso e il rinunciante può stipularla con qualsiasi soggetto che potrebbe trarre beneficio dalla rinuncia.
Qual è il fondamento del divieto?
Il fondamento del divieto è quello:
- di tutelare il principio dell’assoluta libertà testamentaria nel caso di patto successorio istitutivo;
- di tutelare soggetti inesperti o prodighi nel caso di patto dispositivo o rinunciativo e allo stesso tempo di impedire il desiderio della morte di una persona.
Dal lato squisitamente tecnico il fondamento del divieto è dato dall’inammissibilità di una terza causa di delazione contrattuale, accanto a quella legale e quella testamentaria ammesse dalla disciplina vigente.
Cosa sono i patti successori obbligatori?
I patti successori si possono manifestare anche con un’efficacia obbligatoria. Più precisamente con i patti successori obbligatori un soggetto si obbliga a fare un atto con il quale disporrà della propria successione oppure un atto con il quale disporrà di diritti che gli spettano su di una successione non ancora aperta o la rinunzia agli stessi. Qualora si riscontri un patto successorio obbligatorio, è necessario valutare la validità dell’atto esecutivo successivo.
Ad esempio: Tizio si obbliga con un contratto a redigere un testamento con il quale nominerà suo erede Caio; se il testamento è stato redatto in esecuzione dell’obbligo assunto precedentemente dovrà essere considerato invalido; mentre nel caso il testamento sia stato redatto in modo libero e quindi non in esecuzione al precedente obbligo il testamento sarà valido[1].
La comunione convenzionale può comportare la violazione del divieto dei patti successori?
La comunione convenzionale, di cui all’art. 210 c.c., può comportare la violazione del divieto dei patti successori quando i coniugi convengano di comprendere nella comunione legale i beni che sono pervenuti e che perverranno ai medesimi a titolo di successione. Considerato il divieto dei patti successori è possibile prevedere la modifica della comunione legale includendo i beni pervenuti ai coniugi a titolo di successione nel passato, ma non quelli che potrebbero pervenire, allo stesso titolo, in futuro. Va considerato che non tutta la dottrina è d’accordo con questa conclusione in quanto le convenzioni matrimoniali riguardanti successioni non ancora aperte riguardano tutte le successioni future in astratto, non una singola particolare successione. Se si aderisce a questa tesi sarebbe possibile stipulare una comunione convenzionale che comprenda anche tutti i beni che perverranno a titolo di successione.
Vi sono deroghe al divieto dei patti successori?
Il legislatore ha previsto recentemente un’eccezione al divieto dei patti successori che è rappresentata dal patto di famiglia disciplinato dall’art. 768-bis del codice civile. Il patto di famiglia è quell’istituto che permette all’imprenditore in vita di gestire il passaggio generazionale della sua impresa[2].
Qual è la disciplina dei patti successori?
Ai patti successori possono essere applicate tutte le norme in tema di invalidità contrattuale degli artt. 1418 e ss. del codice civile: l’azione può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, l’azione è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione e della trascrizione della domanda di nullità. Non è ammessa la sanatoria di un patto successorio di tipo istitutivo, in quanto trova applicazione l’art. 1423 c.c. che nega la sanatoria dei negozi nulli. È, però, possibile la convalida dell’atto esecutivo di un patto successorio dispositivo obbligatorio, in quanto come si è già detto non si tratta di negozio nullo ma di negozio annullabile, per errore di diritto, per sua natura sanabile ai sensi dell’art. 1444 del codice civile.
È sorta la questione, poi, se il patto successorio istitutivo nullo possa essere convertito in un testamento valido. La dottrina tradizionale e la giurisprudenza sostengono la tesi negativa.
[1] Approfondimento:
In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio istitutivo la disposizione testamentaria sarà nulla per illiceità del motivo ai sensi dell’art. 626 c.c.; il motivo illecito è rappresentato dal proposito di rispettare l’impegno assunto nel patto nullo. In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio dispositivo il contratto sarà annullabile per errore di diritto ex art. 1429, n. 4, del codice civile. In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio rinunziativo il contratto non può essere impugnato in quanto ai sensi dell’art. 526 c.c. la rinunzia dell’eredità può essere impugnata solo se è effetto di violenza o dolo, non anche per errore.
[2] Approfondimento:
Il patto di famiglia non rappresenta un’eccezione al divieto dei patti successori nel punto in cui si prevede il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali, in quanto il trasferimento, dal disponente al discendente assegnatario, avviene immediatamente alla sottoscrizione del patto e non al momento dell’apertura della successione. Il conflitto con il divieto dei patti successori si manifesta nella liquidazione che il discendente assegnatario del patto di famiglia deve fare nei confronti dei legittimari non assegnatari. Questi ultimi, infatti, accettando o rinunziando alla liquidazione, dispongono di diritti che gli spetterebbero su di una successione non ancora aperta.
Il teso illustrato è chiarissimo, tuttavia mi permetto di fare una domanda: si può ritenere ‘patto successorio’ una promessa scritta per cui un soggetto si impegna a lasciare una quota determinata dei propri beni (leggi: quota di immobile di proprietà ) a seguito di un prestito ricevuto?
più che un patto successorio vietato mi sembra una disposizione testamentaria per assolvere un debito assunto
Cordialità