I patti parasociali rappresentano un accordo tra i soci (o tra soci e terzi) esterno rispetto allo statuto della società, attraverso il quale i soci dispongono di diritti che sono nati con la sottoscrizione dell’atto costitutivo della società. In particolare i soci, nei loro rapporti interni o anche nei rapporti con la società, convengono di adottare determinate condotte sociali in modo difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.
Qual è la natura giuridica dei patti parasociali?
La dottrina qualifica i patti parasociali come contratti plurilaterali tra i soci (o tra soci e terzi), dotati di una propria autonomia, che possono assumere la forma di contratti associativi (esempio: i sindacati di voto) o di contratti a prestazioni corrispettive (esempio: i sindacati di blocco).
Esiste una particolare disciplina relativa ai patti parasociali?
I patti parasociali sono dei contratti a tutti gli effetti, ragion per cui ad essi è applicabile la disciplina generale dei contratti (artt. 1321-1469 c.c.). I patti parasociali hanno anche una specifica disciplina nel Testo Unico in materia Finanziaria (artt. 122-124 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58) e nel codice civile (artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.).
Qual è l’efficacia dei patti parasociali?
I patti parasociali hanno un’efficacia solo obbligatoria, il che significa che producono effetti unicamente nei riguardi di chi li ha sottoscritti.
La loro violazione comporta, quindi, esclusivamente il sorgere di un obbligo risarcitorio e, se il patto ha struttura associativa, la possibilità che il parasocio sia escluso dal patto. I patti parasociali possono anche prevedere delle clausole penali per eventuali inadempimenti.
Qual è la distinzione tra patto parasociale e patto sociale?
Il patto parasociale, nonostante conservi una sua autonomia, è comunque collegato unilateralmente all’atto costitutivo e allo statuto della società. L’unilateralità del collegamento comporta che il patto risente delle vicende che riguardano l’atto costitutivo e lo statuto ma non vale il contrario perché quest’ultimi rimangono insensibili alle vicende del patto.
I criteri individuati dalla dottrina per distinguere il patto sociale e quello parasociale sono molteplici e possono essere riassunti come segue:
- criterio volontaristico secondo cui la valenza sociale o parasociale del patto deve essere valutata in base a quella che risulta essere la reale volontà delle parti;
- criterio formale secondo cui la distinzione si fonda esclusivamente sulla circostanza che la pattuizione sia o meno inclusa nell’atto costitutivo della società. L’estraneità a tale documento costituirebbe prova certa del suo carattere parasociale;
- criterio dell’efficacia secondo cui bisogna aver a riguardo agli effetti prodotti dal patto, accertando se essi si manifestano solo fra parasoci o anche tra loro e la società.
Come possono essere classificati i patti parasociali?
Vi sono diverse modalità di distinguere e definire i patti parasociali. Secondo una prima distinzione, i patti parasociali possono produrre effetti:
- limitatamente tra gli aderenti;
- anche a vantaggio della società, ponendo pesi a carico degli aderenti;
- sulla sfera giuridica e sulla competenza degli organi sociali, eventualmente arrecando anche qualche pregiudizio ai parasoci.
Poi vi sono i patti a carattere organizzativo che sono finalizzati a dettare modalità di comportamento per gli aderenti al patto nell’esercizio dei poteri concernenti l’organizzazione societaria, i quali si distinguono dai patti a carattere non organizzativo che non influiscono sull’organizzazione della società. Altra identificazione va a distinguere i patti complementari che possono costituire vantaggio anche a favore della società e i patti collaterali che fanno sorgere limitazioni sui diritti dei soci derivanti dal rapporto sociale.
Infine, vanno ricordati i patti parasociali “deboli”, la cui violazione da parte degli aderenti non comporta alcuna conseguenza risarcitoria nei confronti degli altri aderenti ma solo pregiudizio alla reputazione dell’inadempiente nel settore di riferimento ove opera la società.
Quali sono le figure di patti parasociali più conosciute?
Una nota tipologia di patti parasociali sono i sindacati di voto in forza dei quali gli aderenti si obbligano a esercitare il proprio diritto di voto, da esercitare in assemblea, secondo gli accordi assunti nel patto parasociale.
La finalità del sindacato di voto è quella di assicurare agli aderenti un rafforzamento del loro gruppo di interesse mediante l’espressione concertata del diritto di voto nell’assemblea generale dei soci e ciò determina una maggiore stabilizzazione della propria posizione di controllo, se gli aderenti detengono la maggioranza del capitale, o una maggiore tutela dei propri interessi, se gli aderenti detengono la minoranza del capitale sociale. Il sindacato di voto può riguardare tutte le delibere assembleari o può limitarsi solo ad alcuni argomenti (esempio solo le delibere riguardanti l’approvazione del bilancio).
All’interno del patto è possibile prevedere che le decisioni siano prese all’unanimità o a maggioranza e in quest’ultimo caso il funzionamento del patto può assumere una struttura molto simile a quella di un’assemblea societaria. Per impedire che gli aderenti al patto votino in modo difforme all’accordo assunto, è possibile prevedere un obbligo di risarcimento che può essere attuato con una penale.
Altra tipologia di patti sono i sindacati di blocco in forza dei quali vengono posti dei vincoli alla libera disponibilità delle partecipazioni degli aderenti che, nel caso in cui vogliano trasferirle, devono rispettare diritti di prelazione o gradimento riconosciuti agli altri partecipanti al patto. Il vincolo posto dal sindacato di blocco può anche consistere in un vero e proprio divieto di alienazione, che deve comunque rispondere ai requisiti dell’art. 1379 del codice civile. La finalità di questi patti è quella di evitare l’ingresso in società di soggetti non graditi ai membri del patto, ma anche mantenere i rapporti di forza esistenti tra i soci aderenti al patto. L’efficacia dei sindacati di blocco è meramente obbligatoria e, conseguentemente, la loro violazione comporta una cessione di partecipazioni efficace sia nei confronti delle parti sia nei confronti della società. La violazione del patto, quindi, comporterà esclusivamente solo un obbligo risarcitorio o pagare una penale a carico dell’inadempiente e a favore degli altri aderenti al patto.
I patti parasociali hanno una specifica disciplina nel codice civile?
La riforma Vietti del diritto societario (D.Lgs. 17-01-2003, n. 6), in vigore dal 1° gennaio 2004, ha introdotto nel codice civile una specifica disciplina dei patti parasociali agli articoli 2341-bis e 2341-ter in tema di società per azioni. I patti presi in considerazione dal codice civile fanno riferimento, in primo luogo, a quegli accordi che hanno lo scopo di cristallizzare gli assetti proprietari o il governo della società e nello specifico:
- sindacati di voto;
- sindacati di blocco;
- patti che danno luogo all’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante sulla società. Questa categoria ricomprende numerose tipologie di patti; ad esempio patti con cui più persone si accordano per l’acquisto di partecipazioni di una determinata società in modo che separatamente non sia possibile il controllo, ma che il controllo stesso possa costituirsi con l’esercizio congiunto del diritto di voto, o patti stipulati tra soci e terzi che permettano a un soggetto estraneo alla società di condizionare le scelte più importanti della stessa.
La disciplina dei patti parasociali prevista dal codice civile non si applica alle c.d. joint venture, che il legislatore non ha inteso ostacolare in alcun modo.
Durata dei patti parasociali
Il codice distingue il patto stipulato a tempo determinato e il patto stipulato a tempo indeterminato. Il primo non può eccedere i 5 anni e l’eventuale pattuizione di un termine superiore è inefficace e la durata è automaticamente ridotta. Il patto è comunque rinnovabile alla sua scadenza ma non si ritiene ammesso il rinnovo automatico. Il patto a tempo indeterminato è mitigato con il diritto di recesso a favore degli aderenti, diritto esercitabile in qualsiasi momento, salvo l’obbligo di dare un preavviso di almeno 180 giorni.
La disciplina codicistica a chi si applica?
La disciplina codicistica si applica alle società per azioni chiuse o il cui capitale è diffuso in modo rilevante. Si applica anche alle società che le controllano, che possono rivestire anche la forma di società a responsabilità limitata o quella delle società di persone. Essa non è applicabile alle società quotate per le quali prevale la disciplina speciale prevista dal T.U.F. (artt. 122-124, 24-2-1998, n. 58), e alle c.d. joint venture che il legislatore non ha inteso ostacolare in alcun modo.
I patti parasociali nelle società a responsabilità limitata
Come già sopra indicato, il nostro legislatore ha provveduto a introdurre nel codice civile una disciplina specifica dei patti parasociali unicamente per quanto concerne le s.p.a. Indi, in merito alle s.r.l. il codice civile non presenta alcuna norma in tema di patti parasociali, né un espresso rinvio a quanto previsto per le s.p.a. Secondo una parte della dottrina, da un lato la mancata previsione di specifiche norme sui patti parasociali per le s.r.l. e dall’altro lato la previsione di cui al comma 3 dell’art. 2468 codice civile, che consente di attribuire ai soci di s.r.l., già nell’atto costitutivo o nello statuto, diritti particolari concernenti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, porterebbero a sostenere l’impossibilità di adottare lo strumento in commento nelle s.r.l..
Secondo un diverso e più recente orientamento dottrinale, invece, anche in assenza di una disciplina ad hoc, l’applicabilità dei patti parasociali alle s.r.l. sarebbe confermata da quanto sancito nella Relazione Governativa al D.Lgs. n. 3/2006 (come anche nell’art. 3, comma 1, lett. a), L. delega n. 366/2001), dove:
1) viene evidenziato che le s.r.l. risultano fondate sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
2) viene espressamente prevista l’estensione dell’applicabilità di fattispecie contrattuali previste solo per le s.p.a. anche alle s.r.l..
In particolare, si evidenzia che i soci di s.r.l. potrebbero essere interessati alla conclusione di patti parasociali per il soddisfacimento di svariate esigenze, quali ad esempio: la riservatezza dell’accordo; il coinvolgimento nell’accordo solo di alcuni soci e/o anche terzi estranei alla compagine sociale; l’esclusione dell’efficacia reale dei patti parasociali (e quindi della loro opponibilità a terzi), prevedendosi solo un’efficacia obbligatoria che consiste nel risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.
È bene sottolineare nuovamente che, pur essendo permesso ricorrere ai patti parasociali, alle s.r.l. non può essere applicata per analogia la specifica disciplina presente nel codice civile solo per le s.p.a., salva l’ipotesi in cui la s.r.l. sia la società controllante di una s.p.a.. Quindi, anche se è indubbia la validità dei patti parasociali nelle s.r.l., dal punto di vista pubblicitario risultano “occulti” (a differenza delle s.p.a).
I patti parasociali devono rispettare particolare forme?
La redazione del patto deve avvenire in forma scritta, in quanto rappresenta l’unico strumento per rispettare pienamente la disciplina degli obblighi pubblicitari imposti dal legislatore a pena di invalidità del patto stesso.
Quali sono gli obblighi pubblicitari?
Le società per azioni non quotate hanno degli obblighi pubblicitari meno invasivi rispetto a quelli previsti per le stesse società quotate. Per le s.p.a non quotate sono previsti i seguenti obblighi:
- comunicare il patto alla società;
- dichiarare l’esistenza del patto all’inizio di ogni assemblea, facendo risultare tale dichiarazione nel relativo verbale assembleare;
- depositare il verbale nel registro delle imprese.
L’adempimento dell’obbligo impone di indicare il tipo di accordo stipulato, le principali pattuizioni, la durata del patto, i soci aderenti e il numero di azioni sindacate.
La legge prevede una sanzione nel caso in cui venga omessa la dichiarazione all’inizio dell’assemblea. La sanzione prevede la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate e la delibera assunta col voto determinante di tali azioni è annullabile, ai sensi dell’art. 2341-ter del codice civile. Tali adempimenti pubblicitari si applicano alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con l’esclusione delle s.p.a. non quotate.
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