Gli oggetti delle società

da | Giu 7, 2022

L’oggetto sociale rappresenta l’insieme delle attività che una società si propone di svolgere. Mentre nel diritto ante riforma del 2003 la normativa imponeva semplicemente di inserire nell’atto costitutivo l’indicazione dell’oggetto sociale, la legge di riforma ha previsto che nell’atto costitutivo (e poi nello statuto sociale o patto sociale) occorre indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale.

L’oggetto sociale rappresenta l’insieme delle attività che una società si propone di svolgere. Mentre nel diritto ante riforma del 2003 (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la normativa imponeva semplicemente di inserire nell’atto costitutivo (e poi nello statuto sociale o patto sociale) l’indicazione dell’oggetto sociale, la legge di riforma ha previsto che nell’atto costitutivo (e poi nello statuto sociale o patto sociale) occorre indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale.
Tale modifica, apparentemente solo formale, in realtà rappresenta un’innovazione importante nel campo societario perché impone, in sede di costituzione di una società (o anche di modifica della stessa), in modo ancora più forte del passato, di determinare e precisare analiticamente e compiutamente le effettive e specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere nel campo economico prescelto.

oggetto sociale

In particolare, tutte le società devono esercitare un’attività economica produttiva, cioè un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e/o servizi. Quindi, l’attività sociale non può consistere in un mero godimento di beni, che è riconducibile non alle società, bensì alla comunione a scopo di godimento. Tuttavia, nulla vieta a una società di esercitare l’attività di gestione di beni, purché questa sia realizzata in maniera economico-commerciale.

I requisiti dell’oggetto sociale

L’oggetto sociale, secondo la normativa contrattualistica, deve essere lecito, possibile e determinato.

  • Lecito significa non contrario al buon costume, all’ordine pubblico o a una norma imperativa; l’eventuale illiceità, infatti, costituisce causa espressa di nullità della società.
  • Possibile ha una doppia accezione: consentito dalla legge (diversamente saremmo in presenza di impossibilità giuridica); e idoneo a diventare oggetto di un contratto (altrimenti si verificherebbe l’impossibilità materiale).
  • Determinato letteralmente vuol dire che è possibile calcolarne la quantità e qualità; indi, non solo l’oggetto sociale non può essere indeterminato, ma neppure determinabile, considerando che l’atto costitutivo deve indicare specificatamente la/e attività che la società si prefigge di svolgere.

Inoltre, deve essere specifico e non universale: può avere anche una formulazione generica, purché la relativa clausola non contenga previsioni talmente ampie per cui, sebbene siano specificate le singole attività, la loro complessiva lettura possa determinare il venir meno del requisito legale della determinatezza.

La legittimità dell’oggetto sociale

Il controllo legale sulla legittimità, e quindi anche sulla sussistenza dei suddetti requisiti, delle attività sociali, spetta al notaio rogante la costituzione della società o la modifica dell’oggetto sociale.
Il controllo del notaio, infatti, si estende a tutti i requisiti strutturali della società, che siano correlati dalla legge alle specifiche attività che la società intende svolgere e che ne costituisce l’oggetto sociale.
Il controllo del notaio non si estende, invece, a tutti quegli elementi che, seppur correlati all’oggetto sociale, non sono considerati come elementi strutturali della società.

L’oggetto secondario

Nella prassi è molto diffuso, dopo aver determinato le attività che costituiscono la parte principale dell’oggetto sociale, inserire una serie di attività (spesso finanziarie o immobiliari) reputate come secondarie, sussidiarie o strumentali. L’indicazione di queste attività complementari deve essere sempre specifica e non troppo generica e, inoltre, deve risultare in modo esplicito il loro carattere secondario, sussidiario o strumentale rispetto all’oggetto principale.

I codici ATECO

A tutte le imprese, e quindi a tutte le società, iscritte nel Registro delle Imprese (tenuto dalle Camere di Commercio), vengono attribuiti uno o più codici ATECO (acronimo di ATtività ECOnomiche), che servono per l’estrazione di appositi elenchi e a fini statistici.
Il codice ATECO viene assegnato al momento dell’iscrizione della società al Registro delle Imprese o nel caso in cui ne venga modificato l’oggetto sociale.
Si tratta di una classificazione alfa-numerica:

  • le lettere indicano il macro settore di attività economica;
  • i numeri specificano i diversi gradi di dettaglio delle attività svolte.

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