La gestione dell’impresa secondo il nuovo codice delle crisi d’impresa

da | Set 8, 2019

Abbiamo già parlato di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza,  e ora affrontiamo un altro aspetto della riforma, ossia le modifiche al codice civile sulla gestione d’impresa. Cosa si intende per gestione dell’attività d’impresa? L’art. 2086 del codice civile è stato recentemente emendato ed invero, oggi, la sua rubrica recita “Gestione dell’impresa”. […]

Abbiamo già parlato di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza,  e ora affrontiamo un altro aspetto della riforma, ossia le modifiche al codice civile sulla gestione d’impresa.

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Cosa si intende per gestione dell’attività d’impresa?

L’art. 2086 del codice civile è stato recentemente emendato ed invero, oggi, la sua rubrica recita “Gestione dell’impresa”. Il secondo comma di questo articolo definisce la gestione d’impresa come segue “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Questa definizione è stata recepita anche in materia di società personali (art. 2257 c.c.), società per azioni (art. 2380-bis c.c.) e società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.).

In altri termini, mentre prima della riforma in commento per svolgere un’attività d’impresa era sufficiente tanta buona volontà, oggi l’imprenditore deve anche dotarsi di un’organizzazione, un’amministrazione e una contabilità che siano adeguate alla dimensione della sua attività d’impresa.

La gestione d’impresa è un concetto uguale a quello di amministrazione?

Preme, innanzitutto, affermare che la gestione dell’attività d’impresa e l’amministrazione di una società sono concetti che vanno tenuti ben distinti. La gestione dell’attività d’impresa, la quale in ogni caso rappresenta un’esclusiva degli amministratori, riguarda il piano organizzativo dell’attività aziendale. L’amministrazione, invece, inerisce alla gestione della società e alle scelte imprenditoriali e tale potere spetta: esclusivamente agli amministratori, nel caso delle S.p.a. e delle S.a.s; può spettare anche ai soci nelle S.r.l. e nelle S.n.c.
Facciamo degli esempi pratici per capire la differenza tra organizzazione e gestione d’impresa:

1) se una società emette 30.000 fatture all’anno, spetterà esclusivamente all’organo amministrativo decidere quanto personale necessita l’ufficio amministrativo per funzionare correttamente, in quanto questo aspetto riguarda l’organizzazione contabile dell’attività d’impresa;

2) al contrario, decidere se l’attività d’impresa debba presentarsi ad un nuovo mercato all’estero rappresenta una tipica attività di gestione sociale e, conseguentemente, tale scelta può essere rimessa anche ai soci qualora il tipo sociale lo consenta (come nel caso delle S.r.l.).

I patti sociali e gli statuti delle società vanno adeguati?

Se aderiamo all’impostazione qui descritta, che considera concetti distinti la gestione e l’amministrazione di una società commerciale, non sarà necessario adeguare lo statuto sociale o i patti sociali. L’obbligo di gestione di una società, secondo il nuovo disposto di cui all’art. 2086 c.c., discende solo dalla legge, la quale non prevede alcuna menzione obbligatoria da riportare nei patti sociali e negli statuti. Tuttavia, si ritiene opportuno che le nuove società costituende richiamino, nei loro patti sociali e nei loro statuti, questo nuovo principio di gestione dell’attività d’impresa, al fine di informare e sensibilizzare la collettività sul nuovo concetto di fare impresa.

Proposte redazionali

Possiamo provare ad abbozzare alcune clausole da inserire nei patti sociali e negli statuti.

Per le società a responsabilità limitata:

ARTICOLO<numero articolo>- LA GESTIONE DELL’IMPRESA

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente all’organo amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività d’impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell’impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Per le società per azioni:

ARTICOLO<numero articolo>- COMPETENZA E POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell’impresa sociale spetta esclusivamente all’organo amministrativo, il quale:

– compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;

– ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività d’impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell’impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Per le società in nome collettivo:

ARTICOLO<numero articolo>- LA GESTIONE DELL’IMPRESA

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente ai soci amministratori, i quali hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività d’impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell’impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi devono, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Per le società in accomandita semplice:

ARTICOLO <numero articolo>- LA GESTIONE DELL’IMPRESA

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente ai soci accomandatari, i quali hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività d’impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell’impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi devono, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

 

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