Il prossimo 16 giugno si verifica la prima scadenza per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Il 16 giugno è di sabato quindi il pagamento potrà essere fatto entro lunedì 18 giugno in forza delle normali regole fiscali. Il saldo e il conguaglio dovranno essere versati entro il 15 dicembre 2018. Anche il 15 dicembre è di sabato, conseguentemente il pagamento potrà essere effettuato entro il lunedì successivo.
Qual è il presupposto dell’IMU?
Il presupposto dell’imposta è il possesso delle seguente tipologie di immobili:
- fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano, comprendendo anche le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza;
- aree edificabili;
- terreni agricoli adibiti all’esercizio delle attività agricole.
In particolare i soggetti tenuti al pagamento dell’IMU sono:
- i proprietari;
- i titolari del diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione;
- i concessionari di beni demaniali e l’utilizzatore di beni acquistati in leasing.
L’IMU è dovuta per l’abitazione principale?
L’imposta municipale non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, salvo che l’abitazione non abbia una categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Quali sono le pertinenze dell’abitazione principale esenti?
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (posti auto, box) e C/7 (tettoie). E’ importante comprendere che l’esenzione vale nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie qui indicate. Ciò significa, ad esempio, che se l’abitazione principale ha due box auto, per il secondo box è necessario pagare l’IMU.
La legge prevede altre esenzioni?
L’imposta non si applica, altresì:
- agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- agli alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i comuni possono, poi, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- entro certi limiti anche l’immobile concesso in comodato ai propri figli che utilizzano l’immobile stesso come casa di abitazione.
Come si paga l’IMU?
L’imposta municipale propria si paga o con modello F24 nel quale vanno indicati i dati del contribuente ed usati i seguenti codici tributo:
- codice 3912 per abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9;
- codice 3918 per gli altri fabbricati;
- codice 3914 per i terreni;
- codice 3916 per le aree edificabili.
In un’ottica di semplificazione è possibile, poi, pagare l’imposta con bollettino postale.
È possibile pagare in un’unica soluzione?
Al fine di agevolare il contribuente, lo Stato dà la possibilità di pagare l’imposta municipale in due rate. E’ comunque possibile pagare l’IMU in un’unica soluzione da versare entro il 18 giugno 2018.
Quali sono le aliquote IMU?
Per i fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, salvo precisare che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Non ho alcuna proprieta di case o appartamenti. Ho la proprieta’ di 3 garage in Verona : Dovro’ pagare l ‘ IMU su die essi, quanto e quanto pagare ?
L’IMU in questo caso è dovuta e dovrà pagare l’importo calcolato secondo i coefficienti previsti dal comune di Verona.
Cordiali saluti
Guido Brotto
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