I comparenti negli atti notarili

da | Ott 10, 2017

La legge dispone che l’atto deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Come vanno indicati i comparenti nell’atto notarile?

L’Art. 51, comma 2, n.  3, L.N., dispone che l’atto deve indicare “il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti”:

– il nome (o, più precisamente, prenome) va indicato completo in base alla risultanze anagrafiche. Se plurimo è necessario indicarlo in modo completo, salvo che non sia presente la virgola tra il primo nome e gli altri, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 396/2000 (come riformato dall’art. 5, comma 2, L. 10-12-2012 n. 219), che dispone: “Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”. Nella prassi, a volte, si usa indicare anche l’eventuale pseudonimo, il soprannome o il nome con cui la parte è conosciuta;

persone atto

– il cognome deve essere indicato in modo completo. Può accadere che sia necessario il cognome di altri aggiungendolo o sostituendolo al proprio (art. 262 c.c. il figlio riconosciuto; art. 299 c.c. l’adottato; art. 143-bis c.c., il cognome del marito);

– i titoli onorifici o accademici possono essere indicati, ivi compresi i titoli nobiliari argomentando dall’art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica;

– la paternità non va più indicata, la quale è stata sostituita dalla data di nascita (L. 31-10-1955 n. 1064 e il suo regolamento DPR 2-5-1957 n. 432);

– la data di nascita va indicata con il giorno e l’anno in numero e il mese in lettere (Nota del Ministero di Grazia e Giustizia 23-2-1960 n. 7/13913 e successiva precisazione in data 19-7-1971);

– per il luogo di nascita basta l’indicazione del Comune anche se nella prassi spesso viene accompagnato anche dall’indicazione della provincia;

– per domicilio o la residenza si intende quelle fornite dall’art. 43 c.c.; la residenza anagrafica, che risulta dai documenti personali della parte, non coincide necessariamente con la residenza reale.

Vanno indicati anche il codice fiscale, la cittadinanza e il regime patrimoniale?

– Il codice fiscale va inserito per la registrazione dell’atto ai sensi dell’art. 6 DPR 29-9-1973, n. 605 e, qualora l’atto sia oggetto di pubblicità ai registri immobiliari, il codice fiscale va indicato anche ai sensi degli artt. 2659, 2839 del codice civile, al fine di indicarlo nella nota di trascrizione/iscrizione;

– La cittadinanza delle parti va indicata solo negli atti costitutivi delle società (artt. 2295, 2328, comma 2, n. 1, 2463, comma 2, n. 1, 2521, comma 3, n. 1 del codice civile) e negli atti di trasformazione, in quanto l’art. 2500 c.c. prescrivere che in tali atti debbano risultare le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione;

– Il regime patrimoniale va indicato solo nel caso l’atto sia soggetto a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2659 c.c.; si precisa che non è necessario (ma non è nemmeno vietato) indicare il regime patrimoniale negli atti soggetti ad iscrizione nei registri immobiliari, in quanto l’art. 2839 c.c. non ne fa cenno.

Se il comparente si costituisce a mezzo di un procuratore quali menzioni sono necessarie?

Per i rappresentanti vale quanto detto sopra, a eccezione per il codice fiscale e il regime patrimoniale che per tali soggetti non devono essere indicati. Verso tali soggetti, tuttavia, ai sensi dell’art. 54 R.N., è necessario indicarne il titolo di legittimazione ossia la fonte dei suoi poteri. La procura volontaria è l’unico caso ove la legge notarile prescrive l’allegazione obbligatoria nell’atto pubblico, a eccezione del caso ove questa sia stata iscritta nel registro delle imprese o sia già conservata nelle raccolte del notaio.
Negli altri casi, e particolarmente nei casi di autorizzazioni rilasciate in forza di un procedimento di volontaria giurisdizione, le allegazioni del documento comportante l’attribuzione dei poteri rappresentativi non sono obbligatorie ma opportune.

4 Commenti

  1. Alessandra

    L’occupazione dei comparenti va inserita? Noto che spesso viene indicata, come per consuetudine, ma se non è obbligatoria allora il comparente può rifiutare di dichiararla?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      lo deve dichiarare ai fini antiriciclaggio

  2. marianna

    Non c’è alcuna irregolarità nella indicazione prima del cognome e poi del nome dei comparenti come di solito si usa fare?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      No

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