Società di capitali: le clausole limitative nella circolazione delle partecipazioni sociali

da | Ott 4, 2022

Le quote di società di capitali sono di regola liberamente trasferibili, ma l'atto costitutivo e lo statuto possono porre limiti alla loro circolazione e ciò avviene molto spesso.

Le quote di società di capitali sono di regola liberamente trasferibili, ma l’atto costitutivo e lo statuto possono porre limiti alla loro circolazione e ciò avviene molto spesso. Alcuni limiti sono talmente frequenti nella prassi da essere considerati erroneamente limiti previsti per legge: ad esempio sono limiti estremamente diffusi nella prassi prelazione e gradimento.

quote srl

Perché prevedere limiti al trasferimento

Le ragioni che spingono i soci a prevedere limiti al trasferimento delle quote sono rappresentati principalmente dall’esigenza di mantenere omogenea la compagine sociale e i rapporti di forza tra i soci, evitare l’ingresso in società di soci non graditi, imporre ai soci una partecipazione nella società che non sia eccessivamente breve nel tempo. Occorre invece ricordare che nella SRL Semplificata il modello ministeriale non prevede alcun limite al trasferimento della partecipazione sociale e questo può essere introdotto solo a seguito di un’apposita modifica dell’atto costitutivo.

È importante sottolineare che i limiti, benché estremamente diffusi, non hanno una disciplina unitaria per legge.
Se quindi è necessaria notevole attenzione nella redazione delle clausole in modo tale da garantire l’operatività della stessa in ogni fattispecie concreta, esiste anche altrettanta libertà per i soci in quanto è possibile estendere o limitare la portata del limite a seconda delle esigenze manifestate dagli stessi.
È quindi possibile escludere che i limiti al trasferimento delle quote operino nei confronti di determinati soggetti legati ai soci da rapporti di parentela (coniuge, figli, discendenti), da rapporti commerciali (società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo) o da rapporti fiduciari (intestazione fiduciaria, reintestazione al fiduciante, conferimento in trust).

Il divieto di trasferimento

L’ipotesi estrema del limite è costituita dal divieto di trasferimento: in questo caso lo statuto prevede che non si possano trasferire a nessun titolo le azioni o le quote della società. Ciò è ammesso dalla legge solo se si rispettano le seguenti indicazioni:

  • Nella SPA è possibile vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società oppure dall’introduzione del divieto nello statuto (2355 bis c.c.). È consentito deliberare, nei limiti temporali di legge, il rinnovo del divieto di trasferimento delle azioni. Qualora lo statuto non abbia escluso il diritto di recesso ai sensi di legge, l’approvazione della delibera di rinnovo del divieto di vendita delle azioni attribuisce il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.
  • Nella SRL il divieto di trasferimento è consentito senza limiti di tempo ma deve essere concesso, ai soci o agli eredi, il diritto di recesso; lo statuto inoltre può vietare che il diritto di recesso sia esercitato prima di un termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota (2469 c.c.). Il divieto di trasferimento non soggiace, come nella SPA al limite massimo di 5 anni quindi è possibile che i soci introducano il divieto senza limiti di tempo in quanto il correttivo previsto dal legislatore è il diritto di recesso.

Il divieto relativo

Le norme richiamate disciplinano le ipotesi di intrasferibilità assoluta delle azioni o quote mentre è lecito anche prevedere divieti di trasferimento relativi cioè che vietino il trasferimento esclusivamente in determinate ipotesi.
Tali divieti relativi sono consentiti in quanto comportano un sacrificio minore per i soci, rispetto alla ipotesi prevista dal legislatore che fa riferimento al divieto assoluto di trasferimento. È così consentito introdurre limiti di natura soggettiva, oggettiva o causali:

  • Il divieto relativo di cessione in relazione al soggetto, che comporta il divieto o la libertà di cessione solo a favore dei determinati soggetti o di determinate categorie di soggetti;
  • Il divieto relativo di cessione in relazione alla causa, che vieta o consente esclusivamente il trasferimento a titolo gratuito, inter vivos o mortis causa;
  • Il divieto di costituire usufrutto o pegno sulle azioni o quote.

In queste ipotesi i correttivi previsti dal legislatore per l’ipotesi di assoluto divieto di trasferimento non trovano immediata applicazione, in quanto occorre valutare, di volta in volta, se i correttivi suddetti rispondano alla medesima esigenza anche nelle ipotesi di previsione di un divieto limitato. Ad esempio, i divieti di costituzione di pegno o di usufrutto, nella SPA, non sono soggetti al limite massimo di durata di 5 anni e nella SRL non attribuiscono il diritto di recesso.

Il limite al trasferimento per successione mortis causa

Le norme del codice civile consentono di apporre limiti anche al trasferimento per successione mortis causa. Si tratta di una fattispecie nella quale il limite al trasferimento non può privare gli eredi di ogni diritto spettante sulla partecipazione sociale, in quanto agli eredi viene attribuito almeno un diritto alla liquidazione delle quote o delle azioni. In caso contrario infatti la clausola sarebbe in palese contrasto con il divieto dei patti successori. Le ipotesi più frequenti nella prassi sono le seguenti:

  • La successione determina l’attribuzione all’erede di una serie di diritti che, in conformità a quanto previsto nella società di persone, gli consentono di ottenere la liquidazione della partecipazione, oppure di subentrare in società con il consenso dei soci superstiti;
  • La successione determina l’accrescimento delle quote degli altri soci (clausola di consolidazione) e l’attribuzione agli eredi di ottenere la liquidazione della quota o delle azioni.

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