Cos’è e come si calcola la quota disponibile?

da | Mag 31, 2021

Per poter parlare di quota disponibile è bene fare una piccola introduzione sul suo significato e sulle varie situazioni in cui il calcolo della quota disponibile può rendersi necessario. La successione legittima e la successione testamentaria I tipi di successione nel nostro ordinamento giuridico sono quelli della successione legittima (per legge, che si apre quando […]

Per poter parlare di quota disponibile è bene fare una piccola introduzione sul suo significato e sulle varie situazioni in cui il calcolo della quota disponibile può rendersi necessario.

La successione legittima e la successione testamentaria

I tipi di successione nel nostro ordinamento giuridico sono quelli della successione legittima (per legge, che si apre quando il defunto – in seguito anche “de cuius” – non ha lasciato nessun testamento) e della successione testamentaria ossia quella in cui il de cuius provvede a disporre delle sue sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere.

quota disponibile

La successione legittima, si precisa, è solo un tipo di successione c.d. sussidiaria alla successione testamentaria poiché, la prima, si apre solo per il caso in cui il testatore non abbia disposto per intero delle sue sostanze. Come vedremo in seguito, il testatore ha la facoltà di lasciare e di disporre dei suoi beni come meglio desidera, facendo però attenzione a non ledere le quote di determinati soggetti che, per legge, devono essere apporzionati con una precisa quantità di beni ereditari.
È quindi importante conoscere il corretto ammontare della quota disponibile perché riguarda la porzione di eredità che il de cuius può impiegare, destinandola a soggetti diversi dai suoi legittimari.

Cos’è la quota disponibile

Si è accennato che il testatore è sì, libero di disporre come crede dei suoi beni, a patto che non leda le aspettative tutelate dalla legge dei suoi eredi. La quota disponibile configura quindi la parte di patrimonio che il testatore può assegnare a soggetti diversi dai suoi eredi legittimi senza che dette disposizioni vengano attaccate (e quindi ridotte) dai predetti soggetti.
La quota disponibile, quindi, non ha un valore fisso e predeterminato, variando essa al variare di quanti eredi legittimi siano presenti al momento dell’apertura della successione.
Il problema della quota disponibile si pone solo per il caso in cui il de cuius abbia disposto – in tutto o in parte – delle sue sostanze con testamento; infatti, se il defunto non lascia nessuna disposizione testamentaria ovvero i lasciti non coprono l’interezza dei beni, sulla restante parte o sulla totalità si aprirà la successione per legge e quindi non sarà possibile parlare di quota disponibile.
A mero titolo di esempio, se il de cuius lascia un solo figlio, allo stesso deve destinare 1/2 del suo patrimonio e – per la restante parte – può disporne come meglio desidera (ad esempio, destinandola, sempre tramite testamento, a un caro amico);
Se al de cuius succede un coniuge con un figlio, a loro deve riservare una quota pari ad 1/3 ciascuno e quindi ha facoltà di disporre liberamente, come sopra, solo di 1/3 del restante patrimonio.

Come si calcola la quota disponibile?

Per poter calcolare la quota disponibile (e quindi anche la legittima) si deve calcolare prima il patrimonio lasciato dal defunto, a cui devono aggiungersi tutte le donazioni eseguite in vita dal medesimo e, infine, devono sottrarsi i debiti. Una volta effettuato detto calcolo, sarà possibile procedere a verificare se le quote dei legittimari sono state lese e, a contrario, determinare la parte di quota disponibile.
Per esempio, se il testatore Tizio in vita aveva un patrimonio (P) di 1000, debiti (Deb) per 200 e donazioni in vita (Don) per 100, ha una moglie Tizia, un figlio Tizietto e un amico Mevio, che vuole apporzionare secondo legge.
In prima battuta occorrerà calcolare la massa ereditaria al netto dei debiti e quindi (P+Don) – Deb = 900.
Sulla cifra di 900 calcoleremo la quota di legittima e quindi da riservarsi alla moglie ed al figlio e, la restante parte, potrà essere lasciata all’amico: quindi, la parte che dovrà riservarsi a favore di Tizia e Tizietto è pari 1/3 ciascuno e quindi 300 a Tizia e 300 a Tizietto.
I restanti 300 configurano la c.d. quota disponibile che potrà essere quindi lasciata per intero all’amico Mevio.

La quota legittima

A mero titolo di precisazione, si ricorda che la quota di legittima è invece la porzione di patrimonio che spetta di diritto ai legittimari. Se il testatore ha rispettato le porzioni previste dalla legge, per l’eccedenza, è libero di disporne come meglio crede. Anch’essa varia a seconda di quanti legittimari restino al momento dell’apertura della successione.

5 Commenti

  1. eugenio

    ok non ho capito la quota disponibile comprende tutti i beni mobili della prima e seconda casa eventualmente menzionati in testamento olografo Cordialmente

    Rispondi
  2. armando Laffranchi

    Abbiamo ereditato per la morte della mamma 4 anni fa. Avevamo già ereditato dal papà, premorto tanti anni fa, il 50% di detti beni. Ora, le mie due sorelle hanno rilasciato procura speciale ad una nipote ma solo per i beni ereditati dalla mamma, e non per il 50% del papà. Può la nipote procuratrice avviare causa giudiziale per la divisione di tutti i beni, peraltro causa avviata in nome proprio, senza avere la procura speciale per i beni del papà, per il solo fatto che erano indivisi da quelli della mamma? Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      La divisione giudiziale può essere avviata da ciascun condividente

  3. G.C.

    Buon giorno. Chiedo per cortesia questo chiarimento. Sono chiamata ad una eredità testamentaria come erede universale. In questo testamento sono previsti legati in forma imprecisa ( testualmente: ” impongo
    di destinare una parte del capitale finanziario ereditato alle necessità economiche ed abitative delle seguenti persone…) . A quanto mi è stato detto è interpretabile come legato di alimenti connesso a stato di bisogno. Mi conferma questa interpretazione?
    – una persona intende rinunciare a questo legato. In che forma va fatta tale rinuncia in modo che non possano sussistere problemi futuri? Chiedere un’autentica della firma?
    – un’altra destinataria è disponibile a soddisfare tale legato con una cifra da concordare in unica soluzione. Anche per questo caso le chiedo se una scrittura privata è legalmente valida e non soggetta a pretese eventuali future. Anche qui è preferibile un’autentica di firma da parte di un notaio?
    La ringrazio calorosamente.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      L’interpretazione data potrebbe essere corretta (dovrei leggere il testamento).
      La rinuncia al legato va notarizzata.
      Per il residuo problema va fatta una transazione ove la notarizzazione appare opportuna.

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