Prima di parlare del rendiconto dell’amministratore di sostegno è bene chiarire il ruolo svolto da questa figura a cui abbiamo dedicato un articolo apposito. L’amministratore di sostegno ha visto la luce nell’ordinamento italiano con la Legge n. 6/2004, la quale ha previsto questa figura a tutela di tutte quelle persone che, a seguito di infermità, menomazione fisica ovvero psichica, sono impossibilitati a provvedere ai loro interessi.
I beneficiari di questa misura sono anziani e/o disabili ma anche soggetti dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti, detenuti e tutti coloro i quali non versino in una situazione grave a tal punto dal renderli totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e rendere così necessario il ricorso all’istituto dell’interdizione; in conseguenza di quanto affermato, la condizione necessaria affinché si possa far ricorso all’amministratore di sostegno è che i beneficiari siano in grado di esprimere i propri bisogni.
Il rendiconto dell’amministratore di sostegno: cos’è e come si compila
L’amministratore di sostegno è obbligato ex lege al deposito del rendiconto presso il Giudice Tutelare nominato al termine di ogni anno di gestione, in modo tale che quest’ultimo possa vigilare sull’attività svolta dall’amministratore. All’interno del documento (molti tribunali propongono modelli di rendiconto da compilare e raccomandano di utilizzarli, per facilitare il compito all’amministratore, anche se non sono obbligatori) è necessario indicare lo stato del patrimonio all’inizio del periodo, quantificando:
- le somme disponibili sui conti correnti;
- le somme investite;
- i beni immobili;
- le autovetture di cui è intestatario il beneficiario.
Successivamente, l’amministratore dovrà elencare tutte le entrare del beneficiario durante il periodo, a tal fine si rivela utile suddividerle per categorie (ad es. pensioni, canoni di locazione, lasciti ereditari, ecc). Si procederà nello stesso modo anche con l’annotazione di tutte le uscite riferite al periodo di riferimento. Infine il rendiconto si conclude con l’indicazione dello stato del patrimonio alla fine del periodo di riferimento. Il termine entro cui va presentato è di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla chiusura del periodo di riferimento il quale coincide con il tempo trascorso dall’assunzione dell’incarico (si ricordi, però, che detto termine non è essenziale).
Allegazioni, rendiconto, scontrini: cosa si deve fare?
Alcuni tribunali richiedono l’allegazione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento: per questo motivo è consigliabile effettuare tutte le spese a favore del beneficiario a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, in modo da rendere più semplice la compilazione finale del rendiconto.
Qualora i pagamenti per i beni e servizi a favore del beneficiario vengano effettuati in contanti si rende necessario allegare anche gli scontrini fiscali. Il Giudice Tutelare può effettuare così un controllo incrociato, sfruttando la documentazione allegata dall’Amministratore e i valori riportati nel rendiconto, riuscendo a valutare la bontà dell’operato.
Approvazione e non approvazione da parte del Giudice Tutelare
Una volta depositato il rendiconto, il Giudice incaricato lo ispeziona e in caso di esito positivo appone il proprio visto; se richiesto dall’amministratore, il Giudice può liquidare un’equa indennità in favore dello stesso (a seguito di approvazione scritta come vedremo in seguito), valutando l’attività svolta e il patrimonio residuo. Non è scontato che il Giudice Tutelare approvi il rendiconto: in caso di necessità ha facoltà di chiedere un chiarimento all’amministratore, concedendogli un termine per il deposito dei documenti eventualmente richiesti ovvero convocarlo in udienza per chiarimenti. In merito a questo ultimo punto, si ricorda che ai sensi dall’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, il giudice tutelare può convocare in qualsiasi momento l’amministratore di sostegno per ottenere informazioni sulla gestione ovvero per offrire istruzioni circa gli interessi del beneficiario. Se il Giudice Tutelare non è soddisfatto di quanto e come operato dall’amministratore, potrebbe provvedere a sollevare lo stesso dal suo incarico e nominarne un altro.
L’approvazione scritta del rendiconto
Come poco sopra accennato, l’approvazione scritta non è richiesta dalla legge, ma si rende necessaria qualora, come nell’ipotesi sopra riportata, l’amministratore desideri ottenere un’indennità a seguito del suo operato: anche la giurisprudenza ha più volte subordinato la corresponsione del compenso all’approvazione della relazione e del rendiconto finale.
Come si fa per richiedere una copia del rendiconto dell’amministratore di sostegno?
Si deve andare in volontaria giurisdizione del Tribunale sempre che lei sia legittimato ad averne copia
GB