L’atto rogato in lingua straniera

da | Ott 21, 2017

L’atto notarile può essere rogato in lingua straniera solo se si ci sono una serie di presupposti.

Quando è possibile stipulare l’atto in lingua straniera?

L’atto notarile può essere rogato in lingua straniera solo se si ci sono i seguenti presupposti:
– tutte le parti devono dichiarare di non conoscere l’italiano (è irrilevante la loro cittadinanza);
– la dichiarazione deve provenire dalle parti;
– tutte le parti devono conoscere la medesima lingua straniera;
– il notaio e i testimoni devono conoscere la lingua straniera utilizzata dalle parti.

lingua atto

Anche in presenza di tutti i presupposti il notaio non è mai obbligato a rogare in lingua straniera in quanto può sempre decidere di rogare in lingua italiana facendo tradurre l’atto da un interprete scelto dalle parti.

Sono sempre necessari i testimoni nell’atto rogato in lingua straniera?

Sul punto vi sono due opinioni diverse:
– parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che i testimoni ci debbano essere sempre;
– altra dottrina, prevalente, e altra giurisprudenza, invece affermano che i testimoni ci debbano essere solo nei casi in cui i testimoni sono previsti obbligatoriamente dalla legge (art. 48 L.N.). Il Consiglio Nazionale del Notariato aderisce a quest’ultima tesi (quesito C.N.N. 62-2008/C).

Come si presenta il documento contenente l’atto notarile rogato in lingua straniera?

L’originale dell’atto notarile è composto da due parti: una in lingua straniera e l’altra contenente la traduzione in lingua italiana. La traduzione, quindi, non rappresenta un allegato dell’originale, bensì concorre con l’originale per formare il documento nella sua unitarietà. La traduzione in italiano può essere posta in calce ovvero a margine.

Cosa accade in caso di discordanza tra la parte in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana?

Sul punto vi sono due orientamenti:
– secondo una tesi prevale il testo in lingua straniera;
– secondo altra tesi, invece, è necessario procedere con un distinto atto di rettifica qualora i contrasti riguardino aspetti sostanziali del contratto.

Quali sono le menzioni da inserire in un atto rogato in lingua straniera?

Nonostante vi siano diverse tesi in materia (Trib. Milano 10-5-1961; App. Milano 26-5-1962), si ritiene opportuno far dichiarare alle parti di non conoscere la lingua italiana e, allo stesso modo, è opportuno far menzione della circostanza che la lingua straniera è conosciuta dai testimoni e dal notaio.

Il notaio deve leggere solo la parte dell’atto in lingua straniera?

No! Il notaio deve dare lettura dell’originale nella sua interezza ivi compresa la traduzione in italiano (art. 51, comma 2, n. 8, LN).

Come si fanno le postille nell’atto rogato in lingua straniera?

Le postille vanno gestite, sia per l’originale in lingua straniera sia per la traduzione in lingua italiana, applicando i principi generali (art. 53 L.N.) senza che si verifichi alcuna differenza rispetto ad un atto “ordinario” stipulato in lingua italiana. L’unica particolarità da segnalare è che le postille dell’originale in lingua straniera e della traduzione in lingua italiana devono essere fatte in maniera autonoma.

Come si fa il computo dei fogli e delle pagine nell’atto rogato in lingua straniera?

Si ritiene che la parte di testo in lingua straniera e la parte di testo in lingua italiana, insieme, costituiscano l’originale. È preferibile, quindi, precisare il numero dei fogli e pagine utilizzati per la parte in lingua straniera, il numero dei fogli e pagine utilizzati per la parte in italiano e, infine, la somma degli uni e degli altri.

Come vanno apposte le sottoscrizioni?

La legge dispone che, sia la parte in lingua straniera, sia la parte in lingua italiana debbano essere sottoscritte (art. 51, n. 10, LN.).  Per questo motivo si rende opportuno apporre le sottoscrizioni marginali e finali sia nella parte in lingua straniera, sia nella parte in originale in lingua italiana.

È necessaria la traduzione in italiano anche degli allegati?

La legge notarile non disciplina gli allegati; a tal proposito è stato ritenuto:
– secondo parte della giurisprudenza di merito, la disciplina dell’art. 54 L.N. non si estende agli allegati;
– secondo altra parte della giurisprudenza di merito l’art. 54 LN, si estende agli allegati e secondo la Cassazione (Cass. 3-2-1962, n. 2322) il notaio che ometta la loro traduzione è passibile di sospensione ex art. 138 LN; tale orientamento è sicuramente preferibile. Secondo una nota del C.N.N. del 21-7-2004 (estensori Casu, Ruotolo), la traduzione dell’allegato non è obbligatoria, salvo il caso in cui in esso non siano indicati gli elementi sostanziali ed essenziali del negozio.

Norma di riferimento

Art. 54. L.N.
[1] Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
[2] Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è stabilito nell’art. 51.

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