Il principio generale è che gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. A fronte di tale principio vi sono delle eccezioni:
– gli atti rogati in francese in Valle d’Aosta (L. Cost. 26-2-1948, n. 4);
– gli atti rogati in tedesco (D.p.r. 15-7-1988, n. 574) nella provincia autonoma di Bolzano;
– le ipotesi di cui agli artt. 54, 55 L.N. che disciplinano il caso di persone che si costituiscono davanti al notaio e non conoscono la lingua italiana. Le parti, i testimoni e il notaio in questi casi si devono sempre comprendere tra di loro.
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