L’oggetto dell’atto notarile deve essere individuato con precisione e per evitare errori: le date, le somme e le quantità delle cose che formano oggetto dell’atto devono essere indicate in lettere per disteso, almeno la prima volta (la c.d. traslitterazione dei numeri). La descrizione dell’oggetto, talvolta, deve integrata da altri elementi, di volta in volta indicati dal legislatore (esempi: art. 782 comma 1 c.c.; art. 775 c.p.c.)
Le norme in materia
Art. 51, comma 2, nn. 5 e 6, primo cpv, LN
“5° l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre”.
Art. 1346. Requisiti. Cod. Civ.
“L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Ne caso di beni immobili vi sono da prendere in considerazione anche le seguenti norme.
Art. 51, comma 2, n. 6, secondo cpv, LN
“Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi”.
Art. 29, comma 1, L. 52/1985
“Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini”.
Art. 2645-bis, comma 4, Cod. Civ.
“I contratti preliminari aventi a oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all’intero costruendo edificio espressa in millesimi”.
Art. 2826. Indicazione dell’immobile ipotecato. Cod. Civ.
“Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono”.
Secondo la costante giurisprudenza, l’indicazione dei confini prevale sugli altri elementi, in particolari dei dati catastali. Nella prassi, per meglio identificare l’immobile, si usa allegare una planimetria del bene in caso di fabbricato o un estratto di mappa per i terreni. L’allegazione della planimetria è, inoltre, opportuna per meglio adempiere alla dichiarazione della c.d. conformità catastale di cui all’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985.
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