Il fidefaciente è un soggetto fisico, conosciuto personalmente dal notaio, per mezzo del quale il notaio stesso si accerta dell’identità personale dei comparenti in un atto notarile. Il notaio usa i fidefacienti quando, usati i mezzi ordinari per accertare l’identità personale dei comparenti, ha ancora dubbi in merito. I fidefacienti vanno costituiti in atto con l’indicazione del nome, del cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza, così come prescritto per le parti e i testimoni (art. 51, comma 2, n. 3, L.N.).
Essi vanno costituiti prima o dopo le parti. È possibile costituire una coppia di fidefacienti per ogni comparente, qualora ciò sia necessario. La funzione di fidefaciente è cumulabile con quella di testimone e di assistente del cieco, ma non con quella di interprete.
I fidefacienti devono avere i seguenti requisiti:
- devono essere personalmente conosciuti dal notaio anteriormente all’atto da stipulare;
- devono avere i requisiti dei testimoni descritti al comma 2 dell’art. 50 LN ma non quelli del comma 3, pertanto, sono soggetti idonei i ciechi, i sordi, i muti, il coniuge, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell’art. 28 LN, o anche chi non sa, o non può, sottoscrivere. Se non sanno, o non possono, sottoscrivere dovranno dichiararne la causa al notaio e di ciò si deve fare menzione nell’atto, esattamente come per i comparenti.
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