L’accertamento dell’identità dei comparenti

da | Ott 28, 2017

ll notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

Come si deve accertare il notaio dell’identità dei comparenti?

Il notaio, ai sensi dell’art. 49 LN deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. L’accertamento dell’identità delle parti consiste nella verifica che i soggetti comparsi davanti al notaio siano quelli che dichiarano di essere e corrispondano a quelli costituiti in atto, al fine di scongiurare la sostituzione di persone nel compimento dei negozi giuridici, in ossequio al principio della certezza del diritto.

clausola 4
La certezza dell’identità personale delle parti può essere raggiunta mediante tre metodi alternativi:

  1.  La conoscenza personale e pregressa delle persone da parte del notaio;
  2. l’accertamento dell’identità delle parti anche nel corso dello svolgimento dell’atto. In questo caso, il notaio non può basarsi sulla mera esibizione di un documento di riconoscimento, bensì attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, come per esempio, le presentazioni e le referenze portate da persone conosciute dal notaio e degne di fiducia. Una volta raggiunta la certezza sull’identità del soggetto, a mezzo di idoneo procedimento identificativo, il notaio ha adempiuto ai doveri impostigli dalla legge. Si ricorda che la patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di riconoscimento come la carta di identità, non serve però come documento per l’espatrio (art. 35 DPR 445/2000 e nota del Ministero dell’Interno – Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale). Degno di nota è il contributo del Tribunale di Milano del 21 giugno 1984 il quale ha ritenuto che il notaio pone in essere un comportamento diligente se identifica il soggetto con il riscontro di due documenti di riconoscimento e, quindi, non sussiste una sua responsabilità nel caso i documenti stessi risultino poi falsificati;
  3. l’accertamento dell’identità delle parti a mezzo dei fidefacenti.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

4 + 6 =