Qual è la funzione dei testimoni negli atti notarili?
I testimoni, nei casi previsti dalla legge, devono essere presenti davanti al notaio e alle parti durante la stipula dell’atto notarile, assistendo alla formazione del mero documento riportante la volontà delle parti e in ciò consiste il loro compito. La loro funzione si esaurisce nel rendersi garanti, con la loro sottoscrizione, che il contenuto dell’atto e le menzioni in esso contenute, corrispondano alla realtà.
Quando sono necessari i testimoni?
L’art. 48 L.N. norma introduce un sistema in base al quale la regola è la non necessità della presenza dei testimoni, salvo quando sia diversamente disposto dalla legge. I testimoni sono necessari quando la parte o il notaio ne facciano richiesta, nelle convenzioni matrimoniali, nelle donazioni dirette, modali e obnuziali, nella proposta della donazione, nella rinunzia traslativa a titolo gratuita, nella rinunzia all’eredità gratuita a favore di alcuni dei chiamati, nella procura a donare, nel negozio simulato che dissimula una donazione, nell’accollo interno autonomo che secondo la cassazione dà luogo ad una donazione diretta (Cass. 30-3-2006, n. 7507).
I testimoni non sono necessari nelle donazioni indirette, nel negotium mixtum cum donatione realizzato con una schema di contratto che non richiede la presenza dei testimoni, nella revoca della proposta di donazione non contestualmente accettata, nelle rettifiche agli ove sono necessari i testimoni, nelle donazioni di modico valore, nelle liberalità d’uso, nei negozi gratuiti ma non donativi, nella rinunzia abdicativa, nel contratto a favore del terzo, nell’atto di adempimento ad un accordo di separazione consensuale tra coniugi, nell’acquisto di un immobile con intestazione in capo ad un soggetto con denaro fornito da un terzo.
Le fattispecie controverse, ove è dubbio se i testimoni siano o meno necessari sono le donazioni remuneratorie, l’accettazione non contestuale della proposta di donazione, la rinunzia del diritto a favore di chi ugualmente ne beneficerebbe, la conferma della donazione ex art. 799 c.c., il verbale di registrazione di testamento pubblico. In queste ipotesi controverse, a fini prudenziali, la prassi notarile suggerisce l’intervento dei testimoni.
Sono necessari i testimoni se una parte non sa leggere e scrivere?
L’art 48 LN prescrive, tra altri casi, che è necessaria la presenza di due testimoni qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. Nonostante la norma utilizzi la congiunzione «e» (qualora la parte non sappia o non possa leggere e scrivere), è pacifico che si debba sostituire con la congiunzione «o».
La presenza dei testimoni è, quindi, necessaria:
- quando la parte è letterata, ma non può scrivere;
- sa e può scrivere, ma anche temporaneamente è impossibilitata a leggere o viceversa;
- è analfabeta, anche se ha imparato a scrivere il proprio nome e cognome;
- si discute nel caso dello straniero letterato, che non sappia leggere e scrivere in italiano.
Vi sono altri casi specifici dove è prevista la presenza dei testimoni?
Oltre alle ipotesi previste dall’art. 48 LN, vi sono altre norme che prevedono l’obbligatoria presenza dei testimoni e precisamente:
- inventario di tutela (art. 363 c.c.);
- testamento pubblico (art. 603 c.c.);
- verbale di deposito del testamento segreto (art. 605 c.c.);
- verbale di ritiro del testamento olografo e segreto (art. 608 c.c.);
- testamenti speciali (artt. 609 ss.);
- pubblicazione del testamento olografo (art. 620 c.c.);
- verbale di apertura del testamento segreto (art. 621 c.c.);
- revoca del testamento e nella revoca della revoca (artt. 680 e 681 c.c.);
- verbale di illegittimo rifiuto o ritardo del Conservatore dei RR.II. ad eseguire le formalità richiestegli (art. 2674 c.c.).
La presenza dei testimoni è discussa nell’atto rogato in lingua straniera (art. 54, comma, 2 LN), nell’atto rogato in lingua italiana e tradotto in lingua straniera, quando le parti sappiano, e possano, leggere e scrivere (art. 55 LN), nell’atto in cui sia parte un muto o sordomuto che sappia, o possa leggere e scrivere (art. 57, comma 2, LN).
Quando sottoscrivono l’atto i testimoni?
Siccome devono essere presenti alla sottoscrizione delle parti, i testimoni devono essere gli ultimi a sottoscrivere prima solo del notaio.
Insieme ai miei fratelli e sorelle abbiamo deciso di donare ad un parente la casa dei miei genitori, in Sicilia, ormai disabitata da anni. Abbiamo quindi provveduto a fare delle “Procure speciali a donare” nei confronti dell’unica sorella che sarà presente presso il notaio che si occuperà dell’Atto in Sicilia. Mi sono accorto, però, che una di queste Procure speciali non riporta il luogo di nascita di uno dei testimoni. Potrebbe essere questa “mancanza” fonte di problemi ai fini del perfezionamento dell’atto di donazione? E, in caso positivo, come si può rimediare?
Grazie infinite per il riscontro che vorrete darmi.
Cordiali saluti
Renato
Le consiglio di confrontarsi con il notaio che ha ricevuto la procura.
Cordiali saluti
GB
BUON GIORNO. Mio compagno e deceduto a causa di una brutta malatia. noi non siamo stati sposati e lui non ha voluto presentarmi ai suoi parenti. Ora e successo che per via della situazione pandemica, sono bloccata nell mio paese di origine. Ma lui mi ha detto che ha fatto il testamento. Come posso sapere se lo ha consegnato ad un notaio? visto che i suoi parenti non vogliono parlare con me…
Può fare una richiesta al registro generale testamenti
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.page
GB
Testamento pubblico sottoscritto in Residenza Sanitaria Assistenziale da parte di persona in età avanzata (87), già sottoposta ad ADS (il coniuge) e già titolare (da due anni) di invalidità con assegno di accompagnamento per patologia neurologica di origine vascolare. Testamento a favore del coniuge ma per il caso di premorienza a favore di un estraneo alla testatrice ma coniuge di una cugina in secondo grado dell’ADS. Disposizioni piuttosto elaborate: legati vari a persone ed enti, residuo patrimoniale finanziario di entità notevole (1.200.000 €) all’erede sopraddetto, anche esecutore dei legati.
Cosa attestano i testimoni?
I testimoni devono essere presenti quando il testatore dichiara le sue volontà al notaio (il quale, poi, sempre alla presenza di testimoni le riduce in iscritto.
Cordialità
GB
Si può fare a meno della presenza dei testimoni in una vendita effettiva, in quanto c’è il pagamento tramite l’erogazione di un nmutuo, tra padre e figlia?Grazie
si può fare a meno
Egregi, il testamento olografo e consegnato dal testatore in busta chiusa ad un notaio in deposito fiduciario, che formalità e obblighi fa nascere in capo al notaio al momento della ricezione del testamento e alla morte del testatore.
Grazie
Stefania
Sono sorda dalla nascita, ma uso la lettura labiale e so parlare, leggere e scrivere. Nonostante ciò, il notaio mi ha imposto di reperire due testimoni IL GIORNO PRIMA, è legittimo?
si
il testimone può avere problemi di qualsiasi natura?
Grazie
Il testamento potrebbe essere convocato per testimoniare: ipotesi scolastica.
AL TESTIMONE VIENE RICONOSCIUTA UNA SOMMA?
Generalmente no.
Ciao ma i testimoni possono essere famigliari, il notaio mi ha detto di no è giusto?
Giustissimo, come ben spiegato nell’articolo
O firmato la donazione di quote di una casa ma il notaio mi ha fatto firmare senza il testimone che però lui mi disse non puoi firmare se non ce un testimone io firmai e il notaio mi disse dimmi un tuo famigliare che deve venire a firmare essendo un caro amico di famiglia mi a fatto firmare solo a me. posso impugnarlo??
Non sono in grado di darle alcun parere senza una disamina dell’atto di donazione
GB