L’atto di morte

da | Ott 15, 2017

L’apertura della successione, ai sensi dell’art. 456 c.c., si ha al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

L’apertura della successione, ai sensi dell’art. 456 c.c., si ha al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

atto di morte

Quando un soggetto viene dichiarato morto?

L’inizio del fenomeno successorio si ha con l’evento della morte. Il soggetto viene dichiarato morto, ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 578, quando si ha l’arresto cardiaco, la cessazione della respirazione e della circolazione per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. L’accertamento della morte deve avvenire con modalità stabilite dalla legge (D.M. 22 agosto 1994, n. 582). Nel caso di morte presunta l’apertura della successione si ha solo nel momento in cui diviene eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta (art. 64 c.c.).

È importante determinare il luogo della morte?

Quando si apre la successione, il luogo della morte, ai fini giuridici e fiscali, è importante per determinare la competenza dei vari uffici per gli adempimenti da fare che conseguono alla morte di un soggetto.

A chi bisogna denunciare la morte di un soggetto?

La morte di un soggetto deve essere dichiarata all’Ufficiale dello Stato Civile, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo non si conosca, del luogo dove è stato trovato il cadavere. La dichiarazione di morte deve essere fatta da uno dei congiunti, o da una persona convivente con il defunto o, in assenza, da una persona informata dal decesso. Se il soggetto muore in ospedale, o strutture assimilate, la dichiarazione di morte deve essere fatta dal direttore.

Cosa contiene l’atto di morte?

L’atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l’ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato. L’atto di morte deve contenere, altresì, il nome e il cognome, il luogo e la residenza del dichiarante.

Norme di riferimento:
– articoli 64 e 456 del codice civile;
– L. 29-12-1993, n. 578;
– D.M. 22-8-1994, n. 582;
– art. 11, D.P.R. 30-5-1989, n. 223;
– articoli 71 e ss., D.P.R. 3-11-2000, n. 396

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