La clausola lock up obbliga i soci di una società di capitali a non disporre, in tutto o in parte, della loro partecipazione.
La clausola di lock up è ammissibile nelle Spa non quotate e nelle Srl?
La riforma del diritto societario, in vigore dal 2004, contempla la possibilità di prevedere statutariamente la clausola di lock-up nelle società di capitali che non si rivolgono ai mercati finanziari. La legge prevede ancora oggi il principio della libera trasferibilità delle quote nelle società di capitali, tuttavia è possibile prevedere una clausola che vieta o limita il detto principio. Rispetto al passato è stato ritenuto meritevole di tutela la stabilizzazione della compagine sociale con efficacia reale verso la società.
Qual è lo scopo della clausola di lock up?
La clausola di lock-up si prefigge lo scopo di tutelare una determinata compagine sociale, in modo non dissimile rispetto a quanto accade tradizionalmente nelle società di persone (S.S., S.N.C., S.A.S.), prevedendo statutariamente un divieto di trasferimento delle quote sociali a carico dei soci.
Qual è la disciplina delle lock up nelle società di capitali non quotate?
Le clausole di lock-up previste dalla legge hanno una diversa disciplina a seconda che ci si riferisca alle società per azioni ovvero alle società a responsabilità limitata. Nelle SPA, nel caso di azioni nominative e in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può prevedere il divieto assoluto del trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società ovvero dal momento in cui il divieto viene introdotto. Nelle SRL è possibile prevede l’intrasferibilità assoluta delle quote sociali senza limiti temporali, tuttavia, al socio spetta il diritto di recesso. In tali caso lo statuto può prevedere un termine, non oltre due anni, dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Nelle Spa il termine quinquennale è rinnovabile?
La dottrina afferma che è legittimo deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, il rinnovo del divieto quinquennale di trasferimento delle azioni prima della sua scadenza. Se lo statuto non ha escluso il diritto di recesso legale relativo all’introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, spetterà ai soci che non hanno concorso all’approvazione del rinnovo il diritto di recesso. Non si ritiene, invece, ammissibile un rinnovo automatico del divieto di alienazione.
NOTE
* Norme di riferimento:
— artt. 2355-bis, 2437, comma 2, lett. b), 2469 del codice civile
* Altri provvedimenti:
– massime del triveneto: H.I.22
– massime di Milano: 92
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