Le antenne di telefonia mobile, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15-2-2016, n. 33, non vanno obbligatoriamente accatastate al catasto fabbricati. La nuova disposizione non assume valore retroattivo e si applica dal 1° luglio 2016.
Quali sono le antenne telefoniche interessante dalla nuova normativa?
Le principali configurazioni delle infrastrutture in argomento interessate dalla nuova disciplina sono:
- strutture di tipo raw-land: antenna tipica dei contesti rurali, composta da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da pali o da tralicci di altezza variabile, posizionati su una base in cemento armato, appositamente realizzato sul terreno;
- strutture di tipo roof-top: antenna tipica dei contesti urbani installata sui tetti ovvero su lastrici solari degli edifici, composta da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da palini o tralicci di altezza variabile;
- strutture di tipo co-located: antenna priva di paline o tralicci di sostegno, ancorata direttamente su manufatti esistenti.
Per tutte le tipologie indicate, a completamento delle strutture vi sono degli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto che vengono installati nelle vicinanze delle antenne.
C’è un obbligo di accatastamento delle antenne di telefonia mobile?
Tutte le tipologie di antenna di telefonia mobile di nuova realizzazione sono escluse dall’obbligo di accatastamento nel catasto fabbricati; tale disciplina comprende anche gli eventuali locali tecnici purché destinati esclusivamente a ospitare gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’antenna. Nel caso i locali accessori abbiano anche altre funzionalità, non strettamente collegate al funzionamento dell’antenna telefonica, dovranno essere censiti nella pertinente categoria con relativa attribuzione di rendita.
È possibile un accatastamento facoltativo dell’impianto di telefonia mobile?
L’impianto di telefonia mobile può essere facoltativamente accatastato al catasto fabbricati, ancorché senza attribuzione di rendita catastale, nella nuova categoria catastale “F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”. In tale evenienza sarà necessario aggiornare, ove previsto dalle norme vigenti, anche il catasto terreni attraverso la presentazione del relativo atto geometrico redatto con la procedura Pregeo.
Un’antenna di telefonia mobile già censita al catasto fabbricati con rendita può assumere la categoria F/7 senza rendita?
L’antenna di telefonia mobile censita al catasto fabbricati con rendita catastale, secondo la disciplina vigente in data antecedente al 1° luglio 2016, con apposita variazione può assumere la categoria F/7 senza attribuzione di rendita catastale. La variazione risponde ad un preciso interesse dell’intestatario del bene, dal momento che il censimento dell’impianto nella nuova categoria catastale rappresenta un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari.
NOTE
* Norme: art. 86, comma 3, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
* Altri provvedimenti: Circolare AE dell’8 giugno 2017 n. 18/E – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali – reperibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Leggi anche il nostro articolo di approfondimento su: Normativa e tassazione per la gestione di stazioni radio base
Perfetto, complimenti bravo continua cosi!!