Cos’é la società semplice?
La società semplice, insieme alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, forma la categoria delle società di persone.
La società semplice, disciplinata nel codice civile agli articoli da 2251 a 2290, trova attuazione solo ove non risulti che le parti hanno voluto costituire una società di persone secondo uno degli altri due tipi.
Come si costituisce la società semplice?
Il contratto costitutivo di società semplice, a differenza della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, non è soggetto a forme speciali e il suo contenuto non è predeterminato. Indi, l’atto costitutivo, improntato alla massima semplicità sostanziale e formale, può essere concluso anche verbalmente o può addirittura risultare da comportamenti concludenti (come nel caso della “società di fatto”).Nonostante la semplicità di costituzione, anche la società semplice deve essere iscritta nel Registro delle Imprese in apposita sezione speciale; in particolare, per le società semplici agricole l’iscrizione ha efficacia di pubblicità legale.
La libertà di forma incontra un limite (art. 2251 c.c.), quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti nella società: ad esempio, è necessaria la forma scritta a pena di nullità in caso di conferimento di diritti reali immobiliari.
Quali attività ne possono formare l’oggetto sociale?
Le società semplici possono essere adoperate esclusivamente per l’esercizio di attività non commerciali e cioè, in sostanza, per l’esercizio di attività agricole.
Altre attività tipiche delle società semplici sono previste da alcune legge speciali: ad esempio, il D.P.R. n. 136/1975 ed il D.Lgs. n. 88/1992 ne consentono l’utilizzo per l’esercizio di attività di revisioni contabili, purché la società venga iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob o nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Giustizia.
Aspetti patrimoniali: patrimonio sociale e partecipazione a utili e perdite
I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società semplice, che diviene proprietaria di quanto conferito. I beni sociali, pertanto, non possono essere utilizzati per fini estranei a quello della società, salvo che vi sia il consenso di tutti i soci. La violazione di tale divieto, espone al risarcimento dei danni e all’esclusione dalla società.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili della gestione sociale e hanno il dovere di partecipare alle perdite della medesima gestione. I soci, tuttavia, hanno massima libertà nel determinare la percentuali di ripartizione di utili e perdite, anche in modo non proporzionale rispetto alle rispettive partecipazioni. L’unico limite è dato dal divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.), che punisce con la nullità qualsiasi patto volto a far sì che uno o più soci siano totalmente esclusi da ogni partecipazione agli utili e/o alle perdite.
Indi, i criteri legali di ripartizione sono:
- se il contratto nulla dispone, utili e perdite spettano ai soci proporzionalmente ai conferimenti;
- se il valore dei conferimenti non è determinato, utili e perdite vengono ripartiti in parti uguali;
- se è determinata solo la partecipazione di ciascun socio negli utili, nella stessa misura si deve determinare la sopportazione delle perdite.
Il diritto di percepire gli utili nella società semplice nasce solo quando i soci approvano il rendiconto o bilancio predisposto dagli amministratori. Le perdite, invece, incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale, riducendola proporzionalmente.
Obbligazioni sociali: responsabilità della società o responsabilità dei soci?
Nella società semplice delle obbligazioni (debiti) sociali risponde anzitutto la società con il proprio patrimonio, che costituisce pertanto garanzia primaria per i creditori. Tale garanzia, però, non è esclusiva e infatti, dopo la società, a rispondere delle obbligazioni sociali, sono personalmente e illimitatamente tutti i soci.
La responsabilità di uno o più soci può essere limitata o esclusa da un apposito patto sociale: il patto non è opponibile ai terzi estranei alla società se non è portato a loro conoscenza con mezzi idonei; inoltre, mai può essere esclusa la responsabilità di tutti i soci.
Inoltre, il nuovo socio risponde anche per le obbligazioni sociali contratte prima del suo ingresso nella società. L’ex socio (per decesso, recesso o esclusione), invece, continua a essere responsabile per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi degli eventi che hanno portato allo scioglimento del rapporto sociale.
Oltre il patto sociale di cui sopra, vi è uno schermo normativo che tutela parzialmente i soci dalle obbligazioni sociali, cioè il beneficio della preventivo escussione (art. 2268 c.c.): i creditori sociali, infatti, sono sempre obbligati a soddisfarsi sul patrimonio della società, prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci.
Come viene amministrata e rappresentata?
Amministrare una società significa gestire l’impresa sociale, compiendo tutti gli atti che rientrano nel suo oggetto sociale. Per legge (art. 2257 c.c.), ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. L’atto costitutivo, tuttavia, può stabilire che la gestione dell’impresa sociale spetti solo a un socio o a alcuni soci.
In caso di più amministratori, si possono avere due tipi di amministrazione:
- amministrazione disgiuntiva: l’amministrazione spetta a più soci (tutti o alcuni), i quali possono operare l’uno disgiuntamente dagli altri, esercitando tutti i poteri di gestione e senza necessità di preventivi consensi o pareri degli altri amministratori; questo ampio potere di iniziativa è temperato dal diritto di opposizione degli altri amministratori;
- amministrazione congiuntiva: deve essere espressamente convenuta nei patti sociali o in loro successiva modifica; in questo caso, è sempre necessario il consenso di tutti o della maggioranza dei soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Il potere di rappresentanza, cioè il potere di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto della società, a seconda di quello che viene stabilito nei patti sociali, può spettare:
- a ciascun amministratore, congiuntamente o disgiuntamente dagli altri;
- ad alcuni amministratori, congiuntamente o disgiuntamente dagli altri;
- a un singolo amministratore.
La chiusura della società semplice
Le cause di scioglimento della società semplice sono previste dall’art. 2272 c.c.:
- decorso del termine di durata;
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- decisione di tutti i soci;
- venire meno della pluralità dei soci, non ricostituita entro sei mesi;
- altre cause previste nell’atto costitutivo o nei patti sociali.
Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione e deve provvedere al pagamento di tutti i creditori sociali e alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.
Terminato il procedimento di liquidazione, la società viene cancellata dal registro delle imprese e le cancellazione determina l’estinzione definitiva della stessa.
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