I debiti familiari: come evitarli o gestirli

da | Mar 15, 2021

In momenti storici come quello che stiamo vivendo, dove, a causa anche della pandemia globale, si stanno verificando riflessi alquanto negativi sull’economia mondiale e del nostro Paese e sul modo di concepire e vivere la società moderna, le paure e i dubbi legati ai debiti familiari e alla possibile insorgenza di posizione debitorie personali, imprenditoriali […]

In momenti storici come quello che stiamo vivendo, dove, a causa anche della pandemia globale, si stanno verificando riflessi alquanto negativi sull’economia mondiale e del nostro Paese e sul modo di concepire e vivere la società moderna, le paure e i dubbi legati ai debiti familiari e alla possibile insorgenza di posizione debitorie personali, imprenditoriali o professionali, determinano la necessità di comprendere meglio come tutelarsi da tali eventi e soprattutto quali sono le conseguenze per il soggetto debitore e per le persone e/o le attività a cui esso tiene.

debiti familiari

Il concetto di debito

Dal punto di vista squisitamente giuridico, il debito consiste nell’obbligo di eseguire, da parte di un soggetto detto appunto debitore, una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica (non solo denaro), a favore di un altro soggetto detto quindi creditore. Il debito, pertanto, rientra nella più ampia categoria dei doveri giuridici, distinguendosi nettamente dall’insieme delle facoltà le quali lasciano alla volontà libera scelta, non ponendo esigenze di sorta.
In particolare, l’art. 2740 c.c. stabilisce: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri…”; il legislatore, pertanto, prevede che quando un soggetto contrae delle obbligazioni risponde, per il loro adempimento, con tutto ciò che compone il suo patrimonio, presente e futuro.

I debiti familiari: parenti, affini e conviventi

Richiamando l’assunto di cui al precedente paragrafo (art. 2740 c.c.), si può comprende che, se un soggetto contrae un debito, sia di natura personale che professionale, a rispondere direttamente delle obbligazioni nascenti dal tale posizione è solo il soggetto debitore e non anche il coniuge, l’unito civilmente, il convivente, i figli, i fratelli e le sorelle o gli altri parenti o affini dello stesso.
Tuttavia, i debiti che fanno capo a uno specifico soggetto possono avere ripercussioni negative, in alcuni casi anche nefaste, su patrimoni che interessano anche i familiari del debitore. Infatti, se il debitore non provvede all’adempimento delle sue obbligazioni, il creditore è tutelato da vari strumenti giudiziali di esecuzione che gli consentono di recuperare quanto a lui spetta in modo forzoso.

Ad esempio:

  • espropriazioni forzate immobiliari o mobiliari, ovvero procedure fallimentari o para-fallimentari, concernenti beni che fanno parte della comunione legale di due coniugi, dove, anche se il debito è di un solo coniuge, il bene viene aggredito nella sua interezza proprio perché ricadente in tale regime patrimoniale (e questo secondo un recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione);
  • espropriazioni forzate immobiliari o mobiliari, ovvero procedure fallimentari o para-fallimentari, concernenti beni che sono in co-titolarità del debitore e di uno o più dei suoi familiari (anche il convivente), dove il bene viene si aggredito solo per la quota di spettanza del debitore, ma questo determina, come si può ben capire, situazioni incresciose e di difficile gestione del bene aggredito anche per i titolari (non debitori) delle altre quote;
  • ipoteche, pegni, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o pesi e gravami di altro genere, che possono avere a oggetto, a tutela del creditore, beni che sono di proprietà per una parte del debitore e per altra parte di suoi familiari, determinando le stesse situazioni di crisi di cui sopra.

Eredità: come tutelarsi dai debiti di un parente

Se una persona, al momento della sua dipartita, lascia debiti quale parte del suo patrimonio ereditario, la legge (artt. 752 e 754 c.c.) prevede che gli eredi devono rispondere anche delle posizioni debitorie del defunto, ciascuno personalmente in proporzione alla propria quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero.
Il de cuius può prevedere, con apposito disposizione testamentaria, che tutti o parte dei debiti ereditari da lui lasciati siano sopportati solo da uno o alcuni dei suoi eredi e non da tutti. Si ritiene, tuttavia, che una tale deroga possa valere solo nei rapporti interni fra gli eredi medesimi e non anche nei rapporti esterni con i creditori ereditari, i quali possono sempre richiedere l’adempimento delle obbligazioni ereditarie a ciascun erede e quindi a tutti gli eredi.
Il legislatore, poi, prevede anche degli strumenti con i quali gli eredi possono proteggersi dai debiti del proprio caro venuto a mancare:

  • la rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.), che consiste in una dichiarazione con la quale l’erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto in tutti i suoi diritti e rapporti; in questo modo, però, con l’intento di non volersi far carico dei debiti ereditari, si rinuncia anche all’eventuale attivo ereditario;
  • l’accettazione di eredità con beneficio di inventario (art. 490 c.c.), cioè un atto attraverso il quale l’erede dichiara di accettare l’eredità, con la preventiva o successiva predisposizione appunto dell’inventario dell’eredità di cui trattasi: ciò determina il raggiungimento di un duplice fine, da un lato quello di evitare che il patrimonio personale dell’erede venga confuso con quello del defunto, e, dall’altro lato, rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti del valore della quota ereditaria effettivamente spettante. Tale tipologia di accettazione di eredità è prevista dal legislatore come obbligatoria per i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti (sono escluse le società commerciali).

I debiti imprenditoriali

Anche i debiti contratti da un soggetto nell’espletamento della sua attività imprenditoriale o professionale, possono avere ripercussioni sul patrimonio personale suo e dei suoi familiari, con le conseguenze già sopra delineate.
Sul punto, è però necessario fare una distinzione:

  • se l’attività viene esercitata sotto forma di libera professione, di impresa (ditta) individuale o di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), il soggetto che la svolge o il socio è illimitatamente responsabile per le obbligazioni imprenditoriali o sociali con tutto il suo patrimonio;
  • se, invece, l’attività viene esercitata sotto forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperativa), il socio è limitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e, quindi, ne risponde solo con quanto da lui investito nella società e non anche con il suo patrimonio personale.

Strumenti di tutela del patrimonio

Esistono vari strumenti di protezione del proprio patrimonio personale ammessi dal nostro ordinamento giuridico. Primo su tutti, in quanto probabilmente il più conosciuto anche a chi non è del settore, è il fondo patrimoniale, disciplinato agli artt. da 167 a 176 c.c., che consiste in una convenzione matrimoniale che consente di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia: si tratta, pertanto, di un patrimonio destinato e vincolato alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela.
Possono essere destinati nel fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. La costituzione del fondo può avvenire: da parte di entrambi i coniugi; da parte di uno solo dei coniugi; o da parte di un terzo (anche per testamento).
Se da una parte è vero che tale istituto tutela il patrimonio personale e familiare dai debiti di natura imprenditoriale, lavorativa, professionale o che non concernono direttamente la famiglia, i beni segregati nel fondo sono comunque aggredibili seppur nei limiti delle sole obbligazioni contratte specificamente per far fronte ai medesimi bisogni della famiglia.
Altri strumenti, similari nella struttura o nella finalità al fondo patrimoniale, sono in particolare: il vincolo di destinazione; il trust; il negozio fiduciario. In merito a questi, si rinvia ai seguenti altri articoli del blog.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

10 + 4 =