La fotocopia di testamento olografo

da | Dic 8, 2020

Nell’ambito della mia attività professionale mi è stato chiesto, più volte, di pubblicare la fotocopia di un testamento olografo da parte di potenziali eredi di un defunto. Si pensi al caso in cui il testatore in vita abbia consegnato – ai soggetti interessati – una o più fotocopie del documento; in tali casi può accadere […]

Nell’ambito della mia attività professionale mi è stato chiesto, più volte, di pubblicare la fotocopia di un testamento olografo da parte di potenziali eredi di un defunto. Si pensi al caso in cui il testatore in vita abbia consegnato – ai soggetti interessati – una o più fotocopie del documento; in tali casi può accadere che all’apertura della successione il testamento originale sia irreperibile, specie quando gli eredi legittimi, danneggiati dal testamento, hanno accesso alle carte del de cuius. Con questo articolo scopriremo le implicazioni tecniche di tale fattispecie.

fotocopia testamento olografo

È possibile pubblicare la fotocopia di un testamento olografo?

La risposta è negativa. Il notaio potrà pubblicare solo quei documenti riconducibili alla nozione di testamento, indipendentemente da loro eventuali vizi, formali o sostanziali che siano: la pubblicazione del testamento olografo è quel procedimento atto a garantire la conservazione e la pubblicità della scheda testamentaria mediante la sua allegazione a un atto pubblico di un notaio, avente la forma di un verbale. Detta pubblicazione dà luogo alla sola eseguibilità del testamento, senza incidere sulla validità (o invalidità) della scheda.

La fotocopia di un testamento può valere come documento ufficiale?

Essendo la fotocopia priva delle caratteristiche del negozio mortis causa, non potrà essere allegata in sostituzione del documento originale: potrà, al più, essere utilizzata dal soggetto interessato per provare giudizialmente l’esistenza del testamento.

Se non si trova l’originale di un testamento? Presunzione di revoca da parte del testatore

In aggiunta a quanto sopra, è bene precisare, altresì, che il mancato ritrovamento del documento originale fa conseguire una presunzione che il testatore abbia voluto revocare il testamento. Tale presunzione può essere superata soltanto dando prova in giudizio che vi sia stata una distruzione incolpevole del testamento prima della morte del testatore. Il testatore, infatti, ha l’onere di conservare l’originale del testamento e di rendere conseguentemente possibile la sua esecuzione dopo la sua morte.

I rischi del testamento olografo

Il testamento olografo ha pari validità di un testamento pubblico ma, a differenza di quest’ultimo, porta con sé maggiori rischi a carico dei potenziali eredi: ciò è conseguenza del fatto che, spesso, il testamento olografo è scritto da persone prive di conoscenze giuridiche. Inoltre, il testatore può scrivere le sue ultime volontà su un foglio di carta qualunque, non essendo prevista alcuna forma di conservazione obbligatoria. Il combinato disposto della potenziale ignoranza giuridica del testatore e l’assenza di conservazione possono causare gravi conseguenze sulla sorte dei beni ereditari. Infine, l’assenza di una forma legale di conservazione, può comportare rischi di smarrimento, alterazione da parte di terzi o il furto del documento.

Come rendere sicuro un testamento olografo

Tutti i rischi sopra descritti, derivanti dalla forma olografa del testamento, possono essere superati facendo ricorso al deposito della scheda testamentaria presso un notaio: tale deposito può essere fiduciario o formale. Il notaio, a costi modesti, può conservare fiduciariamente la scheda testamentaria fornendo anche la consulenza per la sua redazione. Tuttavia, il deposito fiduciario, non offre data certa e pone delle criticità in caso di morte del notaio o di suo pensionamento; si noti come, per questi motivi, anche il deposito fiduciario non è privo di insidie.
È bene optare, quindi, per il deposito formale presso il notaio: questo riceverà il testamento, previa redazione di un verbale notarile in forma pubblica, ove si darà atto che, una determinata persona in una determinata data, ha consegnato al notaio rogante la scheda testamentaria. In questo modo il testamento olografo non verrà smarrito, alterato o rubato e in caso di pensionamento/morte del notaio verrà affidato all’archivio notarile competente per territorio che ne curerà la pubblicazione alla morte del testatore.

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