La cessione di quote nelle società di persone

da | Set 14, 2020

Nelle società di persone la partecipazione del socio è rappresentata dalle quote di partecipazione. Tramite l’atto di cessione di quote è possibile trasferire detta partecipazione da un socio a un altro soggetto, con dei limiti: come vedremo, la quota non è liberamente trasferibile poiché sarà necessario il consenso degli altri partecipanti al contratto sociale. Nelle […]

Nelle società di persone la partecipazione del socio è rappresentata dalle quote di partecipazione. Tramite l’atto di cessione di quote è possibile trasferire detta partecipazione da un socio a un altro soggetto, con dei limiti: come vedremo, la quota non è liberamente trasferibile poiché sarà necessario il consenso degli altri partecipanti al contratto sociale.

cessione quote società di persone

Nelle società di persone ha grande rilevanza la qualità personale dei singoli soci; per questo motivo, comportando la cessione di quote una modifica dei patti sociali essa è, in linea di principio, inattuabile senza il consenso degli altri. La giurisprudenza si è espressa in merito a questo negozio qualificandolo come un contratto bilaterale, ossia un contratto sottoposto al preventivo consenso degli altri soci.

Cessione quote società di persone: consulenza notarile e limiti legali

In caso di cessione, il notaio è investito dell’onere di verificare alcuni requisiti: la titolarità della partecipazione, la mancanza di pregiudizi, il rispetto di norme limitanti il trasferimento delle partecipazioni e quali siano i soggetti legittimati alla modifica dei patti sociali. Inoltre il notaio è chiamato a verificare la corrispondenza di dette partecipazioni presso il Registro delle Imprese.

 Cessione quote società di persone: chi risponde dei debiti sociali?

Tramite l’atto di cessione ci troviamo davanti a due figure di soci: il socio cedente, ossia colui che cede la sua quota e il socio cessionario, colui che acquista la quota ceduta. Il cedente, cessa di essere responsabile per i debiti contratti dalla società – successivamente al suo recesso – a seguito di pubblicità nel registro delle imprese ovvero quando tale recesso è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Tutto ciò comporta che il socio che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese ovvero fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. Qualora ci fossero dei debiti sociali, il cessionario (ossia colui che acquista la qualità di socio) sarà chiamato a rispondere anche per i debiti anteriori al suo ingresso in società, mentre il cedente (colui che cede la qualità di socio) sarà chiamato a rispondere solamente per i debiti contratti fino al giorno della cessione.

Cessione quote snc e socio unico: si deve cambiare ragione sociale?

Il requisito fondamentale per mantenere la qualifica di società in nome collettivo è la permanenza della pluralità dei soci; qualora questa dovesse venire meno, per esempio nel caso in cui uno dei due soci ceda tutte le sue quote all’altro, la società può “sopravvivere” per un limite massimo di sei mesi con un “socio unico”; trascorso questo periodo si hanno due possibilità: o si procede con la ricostituzione della pluralità dei soci o si procede con un cambio di ragione sociale. Quanto ai debiti, il socio che cede la sua partecipazione all’interno di una di S.n.c., continua a rispondere – senza riserva alcuna – per tutte le obbligazioni sorte e contratte dalla società prima della sua uscita. L’unica possibilità che il cedente ha di “ritardare” l’aggressione dei creditori è vantare il “beneficio della preventiva escussione” ossia indirizzare i creditori a far valere le loro ragioni creditizie prima nei confronti della società e, solo qualora il tentativo si rivelasse infruttuoso, nei confronti dei soci (inclusi anche gli ex soci).

Il trasferimento quote: profili di responsabilità nelle s.n.c.

Nelle società di persone vige il regime dell’autonomia patrimoniale imperfetta: i soci rispondono delle obbligazioni sociali con il loro patrimonio personale. Questo tipo di responsabilità del socio ha delle conseguenze anche nel momento in cui decida di lasciare la società: il socio uscente smette di essere responsabile per le obbligazioni sociali solo dopo la pubblicità effettuata presso il Registro Imprese dell’atto che integra la perdita della qualifica di socio. Come ricordato prima, la pubblicità permette di non essere responsabile per tutti i debiti sorti dopo la pubblicità: per tutti i casi in cui scioglimento del rapporto sociale non avvenga tramite atto notarile (recesso unilaterale, decesso di uno dei soci senza il sub-ingresso degli eredi nella compagine sociale, ecc) sarà cura del socio uscente – o degli eredi – accertarsi che, in conseguenza del trasferimento della quota, sia data tempestiva nonché idonea pubblicità tramite iscrizione nel Registro delle Imprese.

Cessione di quote nelle S.a.s.

Nelle S.a.s occorre distinguere tra due diverse categorie di quote:

  • i soci accomandatari, i quali non possono mai cedere la propria quota a meno che tutti gli altri soci non siano d’accordo, sono di diritto amministratori della società e rispondono con tutto il loro patrimonio verso i debiti della società;
  • i soci accomandanti, che possono cedere la loro quota ma solo in certi casi e a determinate condizioni, non hanno poteri amministrativi e non rispondono dei debiti della società. Nel caso in cui questi soci si intromettano nell’attività amministrativa, perdono il beneficio della responsabilità limitata senza acquistare però la qualifica di accomandatari, come prescritto dall’articolo 2320, c.c..

La quota degli accomandatari non può mai essere ceduta (a qualsiasi titolo) senza il preventivo consenso dell’unanimità dei soci, essendo il trasferimento della partecipazione di un accomandatario modifica profondamente invasiva del contratto di società. In deroga a quanto previsto dal codice civile, però, è possibile che il contratto di società consenta la cessione, libera ovvero sottoposta a particolari condizioni (come una clausola di prelazione), della partecipazione dell’accomandatario. Quanto alla partecipazione degli accomandanti la partecipazione può essere sempre trasmessa agli eredi per atto mortis causa (dal momento che in caso di morte del socio accomandante i suoi aventi causa non rischiano di assumere la posizione di soci a responsabilità illimitata) ovvero inter vivos (vendita, permuta, donazione o altro) a condizione che vi sia il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Infine, qualora si ceda la quota dell’unico accomandatario o quelle di tutti gli accomandatari, si può arrivare allo scioglimento della società, dato che ai sensi di legge, “quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari” la società si scioglie “sempreché nel termine di sei mesi” non si ricostituisca la categoria di soci venuta meno.

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5 Commenti

  1. Marta

    Nella Società semplice come avviene il trasferimento della quota sociale qualora non preveda alcuna informazione il contratto sociale?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Col consenso di tutti i soci

  2. Paolo Volpi

    Salve,
    Nel caso ci sia un’offerta per rilevare l’intera società snc da parte di un’altra società (srl in questo caso) e la maggioranza dei soci è d’accordo con la cessione, può un socio di minoranza far saltare la cessione?

    Rispondi
  3. marcella micacchi

    in caso il socio di snc rimanga unico socio come spiegato in quseto articolo, può trasformare la snc nei sei mesi di tempo, in srl unipersonale?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Si

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