L’inventario di eredità

da | Mag 8, 2020

La competenza notarile in tema di inventario discende dall’art. 1 co. 2 n. 4b della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e, dall’art. 769 c.p.c, e rappresenta una delle competenze classiche del Notaio, che si estende anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge, ovvero ai c.d. Verbali di constatazione volontari[1]. Di seguito si […]

La competenza notarile in tema di inventario discende dall’art. 1 co. 2 n. 4b della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e, dall’art. 769 c.p.c, e rappresenta una delle competenze classiche del Notaio, che si estende anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge, ovvero ai c.d. Verbali di constatazione volontari[1].

Di seguito si analizzerà l’ipotesi più ricorrente nella prassi, ovvero quella dell’inventario di eredità beneficiata, normata diffusamente dal codice civile, disciplina a cui il codice civile rinvia anche con riferimento ad altre ipotesi di inventario previste dalla Legge, ex art. 777 c.p.c.

inventario eredità

Quando si procede a un inventario?

Le ipotesi in cui il Notaio è chiamato ad erigere un inventario per Legge sono, tra le altre, l’inventario di eredità, in caso di accettazione beneficiata, ai sensi dell’art. 484 c.c., l’inventario di eredità giacente ai sensi dell’art. 529 c.c., l’inventario nei casi di assenza o morte presunta ai sensi degli artt. 52 e 64 c.c e l’inventario redatto dall’usufruttuario ai sensi dell’art. 1002 c.c.

I soggetti che possono richiederne la redazione solo coloro i quali hanno interesse all’inventario stesso, e in particolare, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, lo stesso erede accettante. Un terzo estraneo, che non abbia alcun interesse attuale ma solo potenziale, o per mera curiosità, non può chiedere la redazione dell’inventario, asserendo, ad esempio, di voler conoscere il contenuto dell’eredità stessa: ai sensi dell’art. 100 c.p.c il richiedente deve avere interesse a ottenere un risultato utile giuridicamente.

Chi può redigere l’inventario?

La competenza del Notaio è concorrente con quella del cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione del defunto, del quale si procede all’accettazione di eredità con beneficio d’inventario. La competenza del Notaio è prevista anche oltre agli inventari previsti dalla Legge, in forza della previsione dell’art. 1 L.N.

È possibile scegliere direttamente il Notaio, senza adire il Tribunale?

Sì, la L. 10/2012 ha modificato l’art. 769 c.p.c ed ha consentito la nomina diretta del Notaio allorquando non siano stati apposti i sigilli all’eredità. Il procedimento di nomina, quindi, si limita all’accettazione del preventivo scritto che il Notaio incaricato avrà fornito e alla sottoscrizione dell’incarico professionale.

Chi deve essere avvisato circa le operazioni inventariali?

Ai sensi dell’art. 771 c.p.c devono essere avvertiti il coniuge superstite, gli eredi legittimi presunti, l’esecutore testamentario, se nominato dal defunto con testamento e i creditori che abbiano fatto richiesta della rimozione dei sigilli.

Cosa succede in caso di mancato avviso?

In caso di mancato avviso dei soggetti di cui sopra, nel termine di almeno tre giorni prima dall’inizio dell’inventario, l’inventario sarà loro inopponibile, e quindi il contenuto dell’inventario medesimo non avrà efficacia fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c. e i soggetti non avvisati ne possono respingere il contenuto[2].

È obbligatorio lo stimatore?

No, la presenza di uno stimatore non è obbligatoria ma certamente opportuna. Il Notaio può richiederne la presenza e l’ausilio, il cui costo sono a carico della parte, quando non sia in grado di determinare il valore dei beni mobili facenti parte del patrimonio da inventariare.
Tale circostanza, anzi, rappresenta la prassi, in quanto il Notaio potrebbe avere scarsa conoscenza del valore dei beni mobili, e in particolar modo con riguardo a preziosi e affini.

Chi sceglie lo stimatore?

Lo stimatore è scelto, per prassi, dalle parti e viene nominato dal Notaio in principio all’inventario, o, in taluni casi anche direttamente dal  Tribunale, ai sensi dell’art. 773 c.p.c. All’atto della nomina dovranno essere verificate le qualifiche professionali del medesimo stimatore, al fine di poterne valutare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico conferitogli.

Possono essere omessi dei beni dall’inventario?

No, l’inventario del Notaio deve “fotografare” i beni caduti in successione nella loro integralità. Tuttavia, il pubblico ufficiale potrà ricevere le dichiarazioni delle parti partecipanti all’inventario, volte a contestare la titolarità di determinati beni rinvenuti nel patrimonio del defunto o nei locali inventariati, il tutto ai sensi dell’art. 775 c.p.c. Nella prassi, comunque, allorquando si rinvengano beni mobili di nullo valore, il Notaio, previa consultazione dello stimatore, potrà compierne una descrizione solo sommaria. È il caso di depositi o magazzini ove il defunto abbia raccolto o depositato cianfrusaglie o chincaglierie.

Cosa succede in caso di omissione di beni dall’inventario, per mala fede dell’erede?

Se l’erede che accetta con beneficio di inventario, occulta, tace o cela beni ricompresi nel patrimonio del defunto al fine di evitare il loro rinvenimento e quindi la relativa inventariazione, decade dal beneficio di inventario, e quindi risponderà dei debiti ereditari ultra vires hereditatis, quindi, anche con beni del proprio patrimonio personale.
È chiaro, infatti, che, accedendo ai locali di proprietà del defunto o che il defunto abitava stabilmente al momento del decesso, non sia consentito al Notaio conoscere se il medesimo possedeva altri beni depositati altrove. Pertanto, prima della chiusura delle operazioni inventariali, il Notaio rogante chiederà agli intervenuti di confermargli l’inesistenza di altri beni da inventariare, ammonendoli delle conseguenze per il caso di dichiarazioni false o reticenti.

Cosa succede nel caso di rinvenimento di un testamento olografo?

Qualora al momento del sopralluogo venisse rinvenuto un testamento, il Notaio procede alla pubblicazione seduta stante, se sia anche in possesso dell’estratto per riassunto dell’atto di morte. Altrimenti, rinvierà la pubblicazione del testamento a successivo momento, previa descrizione del documento rinvenuto, e, se del caso, con l’accordo dei partecipanti all’inventario lo tratterrà custodendolo fiduciariamente fino al momento della pubblicazione stessa.

E nel caso di rinvenimento di un’arma?

Qualora nel corso dell’inventario il Notaio rinvenga un’arma, sia che essa sia funzionante sia che si tratti di armi antiche o artistiche non “in uso”, egli dovrà comunicare immediatamente l’esistenza della stessa, anche telefonicamente, mediante comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza o alla più vicina Caserma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 20 co. 5 L. 110/1975. Le armi rinvenute non vanno rimosse o alterate in alcun modo e, se l’erede non è titolare di porto d’armi, dovrà consegnare le armi stesse alle autorità, previa inventariazione.

È possibile proseguire l’inventario in più sedute?

Certo. Nella prassi tale evenienza è particolarmente sentita, quando sia necessario inventariare beni in più luoghi, oppure quando, per la lunghezza delle operazioni inventariali, causata dalla mole dei beni rinvenuti all’interno delle proprietà del de cuius, non sia possibile in un’unica seduta concludere la descrizione e la valutazione dei beni medesimi.

Che efficacia ha l’inventario?

L’inventario ha la medesima efficacia di qualsiasi atto pubblico, quindi, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso dell’esistenza dei beni inventariati all’interno del patrimonio oggetto del verbale, nel momento in cui esso viene redatto dal pubblico ufficiale.

L’inventario è pubblico?

Sì. Come ogni atto pubblico rogato dal Notaio, chiunque ne può richiedere copia conforme al Notaio rogante, pagandone i relativi diritti. Il verbale di inventario, poi, è soggetto a pubblicità mediante inserzione del registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale ove si è aperta la successione, ovvero il Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio.

Quali sono i costi dell’inventario?

Il verbale di inventario sconta l’imposta di bollo di euro 45, e l’imposta di registro di euro 200, oltre i costi necessari per l’inserzione del verbale medesimo presso il Registro delle successioni. Naturalmente, il costo complessivo varia a seconda della natura dei beni da inventariare e del tempo materialmente necessario al Notaio per compiere tutte le operazioni inventariali.
È sempre opportuno avere un preventivo colloquio con il proprio Notaio di fiducia al fine di valutare l’opportunità della procedura dal punto di vista economico e la complessità della stessa.

[1]In tal senso anche lo Studio 283-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato, a firma di Ernesto Fabiani.

[2]App. Roma 23 febbraio 1982 in Giust. Civ. 82, I, 1636.

22 Commenti

  1. ennio rossi

    Imposta di successione: erede universale unico eredita beni per 3000.000 euro: ai legati spettano beni per 1700.000 ; Se l’erede universale liquida i legati paghera’ le imposte di successione su 1.300.000; invece i legati proquota pagheranno su 1.700.000 . E’ corretto il ragionamento ? grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      L’imposta di successione si paga solo sul valore effettivamente ricevuto.

  2. carlo

    Salve, la competenza del notaio è limitata al territorio del tribunale di apertura della successione o è quella generale della corte d’appello.
    cioè, se il cancelliere competente ex art 769 cpc è quello del tribunale di reggo emilia, l’inventario può essere redatto da un notaio di modena nominato dall’erede?
    grazie

    Rispondi
  3. RT

    Gent.mo notaio, mio padre è deceduto pochi mesi fa. Vista la sua situazione debitoria, noi figli abbiamo rinunciato all’eredità e nostra madre ha proceduto con accettazione con beneficio dell’inventario, che è stato redatto successivamente e completato nel rispetto dei limiti temporali.
    Purtroppo è sorto un problema, in quanto nell’inventario non è stato inserito il 50 % di un ulteriore garage che risultava di proprietà di nostro padre: vi è un atto di donazione a nostra madre di 1/2 del bene che abbiamo mal interpretato, commettendo l’errore di credere che lo stesso fosse stato donato per intero.
    E’ possibile adesso aggiornare l’inventario per evitare rischi di decadenza, anche sono scaduti i termini da pochi giorni e l’inventario è stato già completato e trasmesso? Faccio presente che le lettere ai creditori ancora non sono state inviate.
    Fa paura la possibilità di decadere per questo errore materiale, grossolano sì ma senza malafede (il valore del 50 % del garage è comunque nettamente inferiore a tutto il resto del patrimonio scrupolosamente dichiarato e inventariato).
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.

    Rispondi
  4. L.

    Egr. Notaio,
    mia madre, deceduta, viveva con me nell’immobile di mia proprietà.
    A tale proposito vorrei rinunciare all’eredità, ma. a quanto leggo, ho tre mesi di tempo per espletare l’inventario dei beni e successivamente 40 giorni di tempo per rinunciare alla successione.
    A tale proposito vorrei sapere se:
    L’inventario deve necessariamente redigersi anche se mia madre era convivente, con il sottoscritto, in appartamento non di Sua proprietà, tenuto presente che la defunta non ha assolutamente nulla, ma solo capi di abbigliamento.
    Nel caso in cui non dovessi far redigere inventario, mi sembra che il rischio sia che la mia rinuncia all’eredità possa essere impugnabile e dichiarata nulla da eventuali creditori del de cuius.
    Resto in attesa di un Suo riscontro e La ringrazio vivamente.

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    • Fabrizio Noto

      Se non si trova nel possesso dei beni ereditari, avrà tempo per rinunciare all’eredità 10 anni dall’apertura della successione. F.N.

    • L.

      Egr. Notaio,
      la ringrazio per la Sua precedente. Avrei un ulteriore quesito ovvero: Nel caso di rinuncia all’eredità cosa bisogna fare per chiudere il conto corrente della defunta?
      La banca mi ha chiesto un semplice certificato di morte al fine di procedere d’ufficio.
      Il mio dubbio è questo : Se fornisco tale certificato, la mia attività può essere considerata accettazione di eredità annullando così la precedente, eventuale, rinuncia? Io vorrei chiudere il conto senza aver problemi e senza essere considerato erede accettante, in quanto non voglio rispondere per eventuali passività in capo al defunto.
      Resto in attesa di un cortese riscontro e la ringrazio nuovamente.

    • Guido Brotto

      Se intende rinunciare deve disinteressarsi dei beni ereditari e dei rapporti bancari
      cordialmente

  5. Agostino

    Gentile Notaio,
    devo compiere l’inventario nell’interesse di mia figlia minorenne che è stata chiamata all’eredità dal nonno paterno, insieme a mio fratello. Qualora, a giudizio del notaio o dell’ufficiale procedente, fosse necessaria la nomina di un estimatore, su chi gravano le relative spese? Solo su chi ha attivato il procedimento di volontaria giurisdizione (cioè mia figlia) o, per quota, eventualmente insieme agli altri cointeressati (cioè mio fratello) che ha accettato l’eredità senza beneficio, e che ha preso parte all’inventario sollecitando la nomina di un estimatore nella convinzione che le relative spese fossero interamente a carico di mia figlia?
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Le spese sono sopportate da chi richiede l’inventario.
      Se il fratello non lo ha richiesto non le deve nemmeno sopportare.
      F.N.

    • IGNAZIO SILLITTI

      credo che tali spese siano poste a carico dell’eredità (art. 511 cc.)

  6. Maria Fortunato

    Buongiorno, io e le mie figlie siamo eredi beneficiate di mio marito, dal quale ero separata da molti anni. Fatto l’inventario, come dobbiamo comportarci a proposito di un bene immobile diroccato è di scarsissimo valore commerciale? Intendo dire se dobbiamo pagare le tasse locali sull’immobile. Per quanto riguarda l’automobile intestata al de cuius, dobbiamo pagare bollo ed assicurazione, pur non potendola usare? Infine in che modo i creditori si possono rivalere su questi unici beni?Grazie per la risposta.

    Rispondi
  7. Marco

    salve,
    mio padre è deceduto, ci sono 2 immobili di cui uno è la casa di residenza dove vive attualmente mia madre e mia sorella. Noi altri fratelli vorremmo fare rinuncia all’eredità in modo da lasciare tutto a mia madre, e così facendo anche alcuni debiti con equitalia che aveva mio padre. Il problema è che noi abbiamo figli minorenni. Da quanto ho capito se noi rinunciamo, loro sono chiamati all’eredità in virtù del diritto di rappresentanza. Servirebbe l’intervento del tribunale dei minori per procedere giusto ? Oppure possiamo fare la rinuncia e poi aspettare che loro facciano 18 anni per rinunciare a loro volta eventualemtne ce ne fosse il bisogno ?
    Nel frattempo se mia madre volesse vendere uno degli immobili lo potrebbe vendere ? o servirà aspettare i 18 anni dei minori ?
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      I minori possono aspettare per compiere la rinuncia, ma medio tempore Sua madre non potrà vendere il bene, senza apposita autorizzazione alla rinuncia da parte del Tribunale competente.
      F.N.

  8. Attilio Lotto

    Gentile Notaio Noto, grazie per l’articolo.
    Io sono in una situazione di erede con mia sorella. Abbiamo sia da far aprire una cassetta di sicurezza, e ci sono dei mobili ed argenteria a casa di mia madre defunta. Tra me e mia sorella non abbiamo nessuna disputa, e ci accorderemo su cosa vada ad ognuno di noi anche perche le necessita’ sono differenti. L’unico problema e’ che io vivo in Inghilterra e se vorro’ portare dei mobili ed argenteria in inghilterra (post Brexit) dovro’ pagare tasse i importazione del 20% sul valore del mobile. A meno che siano beni ereditati e che compaiano nella successione, allora ho un’esenzione.
    Ora mi chiedevo, se gli eredi non hanno dispute su cosa vada ad ognuno di noi, e’ necessario far fare la stima del valore dei beni mobili da parte di un perito, oppure basta far far un inventario? E quali sono i costi in cui potremmo incappare in un caso o nell’altro.
    Grazie mille per il suo tempo.

    Attilio

    Rispondi
  9. Fabio

    Gentile Notaio,
    grazie per l’articolo sull’argomento, per il quale avrei la seguente domanda:
    nel caso di morte di entrambi i genitori con minore quale unico erede, la figura incaricata della redazione dell’inventario di eredità (notaio o cancelliere del tribunale) ha la possibilità di individuare tutti i rapporti finanziari detenuti dai genitori (anche all’estero)? Voglio dire, esistono procedure standard che, tramite database bancari e finanziari internazionali, permettono di individuare tutti questi rapporti anche se non ci sono o non si trovano documenti che ne testimoniano l’esistenza?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
  10. Evelin

    Egregio Notaio,
    materialmente chi fa l’inventario? o meglio, chi fa la ricerca dei beni mobili, immobili, c/c ecc da inventariare? Questa domanda sorge dal fatto che si può non sapere niente della situazione patrimoniale del defunto e tanto meno quali sono e dove sono collocati i beni.
    Grazie.
    Saluti.
    E.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Normalmente le ricerche vengono compiute dal chiamato con l’assistenza di un legale.
      F.N.

  11. Anna Maria

    Egregio notaio ,ho richiesto accettazione eredità con beneficio di inventario ,al momento sono unica erede ad accettare ma ci sono altri eredi tra cui minori che non hanno ancora accettato o rinunciato.Posso io nel frattempo vendere o trasferire i beni del mio compianto marito ,visto che ci sono debiti da pagare,o debbo se ricorre il caso anticipare per poi riscuotere forse, tra dieci anni?

    La ringrazio

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Per vendere serve il consenso di tutto gli eredi (se minori serve pura l’autorizzazione del giudice tutelare).
      Resta inteso che per non decadere dal beneficio dovrà farsi autorizzare dal tribunale delle successioni.

      Cordialità

  12. BB

    Gentile Notaio,
    La ringrazio per l’articolo molto chiaro ed esauriente. Avrei una domanda.
    Da quanto ho compreso il verbale di inventario è un atto pubblico e chiunque può richiederne copia.
    Nel caso in cui l’ultimo domicilio del de cuius non sia stato di sua proprietà ma di esclusiva proprietà del coniuge superstite (e non soggetto a comunione), ci sia aspetta che il verbale riporti anche oggetti rinvenuti nel corso del sopralluogo presso il suo ultimo domicilio, non appartenuti al de cuius ma al coniuge superstite.
    Quindi le chiedo, è lecito che chiunque ne faccia richiesta abbia una lista dei beni di proprietà di una persona ancora in vita?
    Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Si inventariano solo i beni del defunto, non certo le proprietà di terzi.
      F.N

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