La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – con Ordinanza n. 32823 pubblicata il 19 dicembre 2018, ha affrontato la questione relativa all’imposizione fiscale del patto di famiglia in riferimento alla liquidazione dei legittimari non assegnatari dell’attività d’impresa.
Qual è il caso concreto trattato dalla Corte di Cassazione?
Il caso concreto ha riguardato un patto di famiglia che ha previsto l’assegnazione di azioni di una società per azioni dalla madre (disponente) alla figlia (beneficiaria del patto di famiglia), ove ai sensi di legge, la figlia beneficiaria ha liquidato a favore dei suoi fratelli (legittimari non assegnatari) in denaro il valore delle azioni a loro competente.
Il contribuente in riferimento agli importi liquidati dalla beneficiaria del patto ai fratelli legittimari non assegnatari, ha ritenuto di applicare l’imposta di donazione in ragione del legame di parentela che sussiste tra madre disponente e la figlia beneficiaria, ossia l’imposta di donazione in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006).
L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, in quanto ha ritenuto che la liquidazione dei legittimari non assegnatari debba essere assoggettata all’imposta di donazione in ragione del legame di parentela che sussiste tra il legittimario beneficiario del patto di famiglia e i legittimari non beneficiari del patto di famiglia. Nel caso concreto significava dover applicare l’imposta di donazione in ragione del 6% con franchigia di centomila euro (art. 2, comma 49, lett. a-bis), D.L. 262/2006).
L’impostazione adottata dal notaio con il contribuente è stata ritenuta valida dalla sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 41/31/11 del 6 maggio 2011, la quale ha ritenuto che il patto di famiglia abbia una causa unitaria e, quindi, la liquidazione dei legittimari non assegnatari debba essere assoggettata alla medesima tassazione che viene imposta all’assegnazione dalle azioni dalla parte disponente alla figlia beneficiaria.
L’Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione, la quale con l’Ordinanza suddetta ha accolto le sue ragioni.
Cos’è il patto di famiglia?
Il patto di famiglia è uno strumento giuridico che serve all’imprenditore per pianificare il passaggio generazionale della sua attività d’impresa. Per una sintetica ed esaustiva spiegazione si clicchi qui.
Qual è la corretta imposizione fiscale della liquidazione dei legittimari non assegnatari del patto di famiglia?
I legittimari non beneficiari del patto devono essere liquidati in denaro con una somma corrispondente alle quote di legittima a loro spettante. La liquidazione può avvenire anche in natura (ad esempio con un trasferimento immobiliare). Il soggetto obbligato alla liquidazione è il beneficiario che acquista l’impresa dal disponente.
Premesso ciò, la Cassazione ha stabilito i seguenti principi:
- alla liquidazione de qua si applica l’imposta di donazione;
- il legame di parentela da assumere come riferimento è quello che intercorre tra beneficiario assegnatario del patto di famiglia e i legittimari non assegnatari;
- il legame di parentela tra il disponente del patto di famiglia e il beneficiario discendente in linea retta può essere assunto come riferimento solo per il trasferimento dell’attività d’impresa.
Quali sono i casi concreti che si possono manifestare? Vediamone alcuni.
1) Patto di famiglia tra genitore e figlio, con liquidazione di fratelli ed dell’altro genitore coniugato con il disponente:
In questo caso si verificano tre diverse imposizioni fiscali:
- imposta di donazione relativa al trasferimento dell’attività d’impresa tra genitore disponente e figlio beneficiario, in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del beneficiario a favore dei fratelli, in ragione del 6% con franchigia di centomila euro (art. 2, comma 49, lett. a-bis), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del beneficiario a favore dell’altro genitore, in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
2) patto di famiglia tra genitore e figlio, con liquidazione dei soli fratelli (si supponga che l’altro genitore sia morto ovvero sia divorziato dal disponente):
In questo caso si verificano due diverse imposizioni fiscali:
- imposta di donazione relativa al trasferimento dell’attività d’impresa tra genitore disponente e figlio beneficiario, in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del beneficiario a favore dei fratelli, in ragione del 6% con franchigia di centomila euro (art. 2, comma 49, lett. a-bis), D.L. 262/2006).
3) patto di famiglia tra nonno e nipote, con liquidazione dei figli e del coniuge del disponente:
In questo caso si verificano quattro diverse imposizioni fiscali:
- imposta di donazione relativa al trasferimento dell’attività d’impresa tra nonno disponente e figlio beneficiario, in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del nipote beneficiario a favore del padre/madre (figlio/a del disponente), in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del nipote beneficiario a favore della nonna (coniuge del disponente), in ragione del 4% con franchigia di un milione (art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 262/2006);
- imposta di donazione relativa alla liquidazione dei legittimari non assegnatari a carico del nipote beneficiario a favore degli zii (figli del disponente), in ragione del 6% senza franchigia (art. 2, comma 49, lett. b), D.L. 262/2006).
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