Indennità di fine rapporto per decesso lavoratore e profili successori

da | Mag 12, 2019

Che fine fa il tfr in caso di morte? In caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste varie indennità a favore degli eredi come l’indennità sostitutiva del preavviso e tfr. In caso di morte del lavoratore, durante il rapporto di lavoro, quali sono le indennità spettanti agli eredi? Oggetto dell’erogazione nei confronti degli eredi, […]

Che fine fa il tfr in caso di morte? In caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste varie indennità a favore degli eredi come l’indennità sostitutiva del preavviso e tfr.

contratto clausole

In caso di morte del lavoratore, durante il rapporto di lavoro, quali sono le indennità spettanti agli eredi?

Oggetto dell’erogazione nei confronti degli eredi, sono due diverse indennità, ovvero l’indennità sostitutiva di preavviso (regolata dall’art. 2118 c.c.) e l’indennità di fine rapporto (regolata dall’art. 2120 c.c.)

Quando e come è dovuta l’indennità di preavviso di cui all’art. 2118 c.c.?

L’indennità sostitutiva di preavviso è dovuta in misura equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe dovuta per il periodo di preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento alla posizione conseguita dal lavoratore, poiché, con la morte, il lavoratore è privato della possibilità stessa del preavviso.

I presupposti necessari, ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’art. 2122 c.c. sono – quindi – l’esistenza di un rapporto di lavoro al momento del decesso e la morte del lavoratore.

Cosa succede nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia già estinto al momento del decesso?

Qualora il rapporto di lavoro si fosse già estinto prima della morte del lavoratore, l’indennità di fine rapporto farebbe già parte del suo patrimonio e rispetto ad essa si darebbe luogo alla successione ordinaria mortis causa, sotto forma o, di somma di denaro se già erogata dal datore di lavoro, o, di credito se non ancora corrisposta. Pertanto, in caso di decesso successivamente alla fine del rapporto di lavoro, il diritto non si acquista iure proprio, bensì iure successionis, il che implica che il lavoratore ne può disporre anche con testamento, con i limiti previsti dalla Legge in tema di diritti dei legittimari.

Posso disporre in maniera diretta per testamento del tfr?

Non sempre è possibile disporne, in quanto il lavoratore può disporre mortis causa mediante testamento, ed in qualunque sua forma (olografo o pubblico), dell’indennità ex art. 2122  c.c. solo se tale indennità è già entrata a far parte del suo patrimonio, e quindi sotto la condizione che al momento della redazione del testamento il rapporto di lavoro sia già cessato.

Il lavoratore/testatore, tuttavia, potrà disporre dell’indennità di fine rapporto liberamente, in mancanza dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2122 c.c, ovvero nei casi in cui non sia sposato, non abbia prole a carico, e non siano in vita parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo.

Vi sono delle modalità “indirette” per disporre dell’indennità, in presenza di coniuge o prole a carico, ed in favore di terzi soggetti?

No. l’unico modo per disporne tramite testamento è quello di effettuare un legato, ovvero una disposizione a titolo particolare tramite testamento, di tali diritti a terzi, sotto la condizione dell’assenza dei soggetti indicati dall’art. 2122 c.c.

Se l’eredità è damnosa, posso rinunciare e ottenere comunque il diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva e di fine rapporto?

Si, in quanto tali indennità si acquistano non in ragione della successione del defunto, bensì quale diritto proprio, e, pertanto, sono da intendersi non ricadenti all’interno dell’asse ereditario, pertanto, la liquidazione è dovuta a prescindere dall’accettazione dell’eredità, in qualunque sua forma, e, anche nel caso l’erede vi rinunzi.

Il convivente, ha diritto all’indennità di cessazione?

No, allo stato attuale, il soggetto convivente, pur se la convivenza sia stata registrata ai sensi del L. 76/2016 (c.d. L. “Cirinnà”), non ha diritto ad alcuna corresponsione delle indennità sostitutiva di preavviso e dell’indennità di fine rapporto.

Il coniuge divorziato ha diritto a tali prestazioni?

Perché il coniuge divorziato abbia diritto all’indennità sostitutiva di preavviso e all’indennità di fine rapporto, nei limiti di Legge, è necessario che sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato, ed il richiedente superstite non abbia contratto nuovo nozze, e, al momento del decesso del prestatore di lavoro, sia stato titolare dell’assegno c.d. divorzile, come previsto dall’art. 5 L. 898/1970 (c.d. Legge sul Divorzio). Il diritto alle suddette indennità spetta, comunque, solo nel caso in cui esse siano maturate dopo la proposizione della domanda di divorzio, e purché l’assegno divorzile avesse carattere periodico.

Non ha invece diritto all’indennità il coniuge separato e non divorziato, pur se il medesimo coniuge separato goda al momento della cessione del rapporto di lavoro dell’assegno di mantenimento. Il coniuge separato, in ogni caso, mantiene, fino alla sentenza di  scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, i diritti successori.

È possibile stipulare un atto notarile, con cui vengono, durante la vita del prestatore di lavoro, divise le relative quote di indennità previste dall’art. 2118 c.c. e 2120 c.c. tra gli aventi diritto?

No, ai sensi dell’art. 2122 co.4 c.c. è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro, con cui i suoi eredi, o, comunque gli aventi diritto alla liquidazione in seguito alla morte del lavoratore, dispongono di tali indennità, pertanto, se stipulato, anche mediante scrittura privata, non autenticata dal Notaio, tale negoziazione non ha alcun effetto.

In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, come si procede alla ripartizione delle indennità?

Di regola, a seguito del decesso del prestatore di lavoro, se a questi sopravvivono il coniuge, i figli, e, se conviventi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, e tra loro non vi sia accordo per la ripartizione, dovrà essere instaurato un giudizio di cognizione civile avanti il Tribunale, nel quale il Giudice valuterà la distribuzione delle indennità, sulla base del bisogno di ciascuno, ed in particolare, tenendo conto anche dei mutamenti patrimoniali dei beneficiari, avvenuti dopo la morte del prestatore di lavoro.

6 Commenti

  1. roberto

    posso rinunciare al tfr e altre indennità maturate da mia madre defunta a favore di mio padre attualmente disoccupato?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se lo faccia liquidare e poi effettui un bonifico al padre.
      F.N

  2. Giuliano Rita

    Buongiorno.Vorrei fare testamento: ho marito e figlio. Sono proprietaria di un immobile che alla mia morte disporrò di vendere.
    Poiché mio fratello è indigente vorrei che potesse avere a sua disposizione la cifra di 100.000 euro. Anche utilizzando la mia quota di disponibile (1/3) , la vendita dell’immobile non riuscirà a coprire la cifra. Posso disporre del mio tfr? O comunque di un legato o ancora di una promessa di debito (art1988 cc) o di qualche altro strumento per garantire mio fratello della cifra senza ledere la quota di legittima spettante a mio marito e mio figlio ? Grazie in anticipo

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      è possibile, a patto di non ledere la legittia degli altri eredi.
      Si rivolga al Suo Notaio di fiducia per una redazione a regola d’arte.
      F.N.

  3. Pompea Jannitelli

    Voglio fare testamento Tfr a un’amica ho2 sorelle non ho figli sono single si può fare?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      SI

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