La costituzione del fondo patrimoniale

da | Feb 4, 2018

Cosa comporta per legge la costituzione del fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale è costituito dal complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Tali beni costituiscono un patrimonio separato e possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o per debiti contratti per scopi […]

Cosa comporta per legge la costituzione del fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale è costituito dal complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Tali beni costituiscono un patrimonio separato e possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ma sconosciuti come tali al creditore.

Costituzione del fondo patrimoniale: chi può farlo?

La costituzione del fondo patrimoniale può essere fatta da un solo coniuge, da entrambi i coniugi o da un terzo. La legge sulle Unioni Civili (L. 20 maggio 2016, n. 76) ha esteso la possibilità di adottare il fondo patrimoniale anche alle coppie dello stesso sesso unite civilmente. Tale possibilità non è stata estesa ai conviventi i quali possono solo adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
In altri termini, il fondo patrimoniale si costituisce solo in seno a una famiglia e per questo motivo in gergo il vincolo si definisce fondo patrimoniale familiare.

Quali beni possono essere destinati nel fondo?

Nel fondo patrimoniale possono essere destinati solo determinati beni: immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito[1]. Si ritiene possibile destinare nel fondo patrimoniale anche le quote di società a responsabilità limitata.
Le famiglie italiane prediligono il c.d. fondo patrimoniale immobiliare ove, generalmente, viene vincolata l’abitazione primaria della famiglia.

La destinazione dei beni nel fondo determina un trasferimento di proprietà?

La proprietà dei beni destinati al fondo patrimoniale spetta ai coniugi ed alle coppie unite civilmente. L’atto di destinazione può, però, prevedere che il conferente si riservi la proprietà del bene: in questo caso avviene una sola apposizione di un vincolo sul bene senza alcun trasferimento di proprietà.

Chi amministra i beni destinati nel fondo?

La legge rimanda alle norme previste per l’amministrazione della comunione legale dei beni, ragion per cui entrambi i coniugi (o le persone dello stesso sesso unite civilmente) hanno l’amministrazione del fondo, indipendentemente dalla titolarità dei beni. In particolare, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (compresi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento) devono essere compiuti da entrambi i coniugi.
Nel silenzio dell’atto costitutivo, in presenza di figli minori non è possibile alienare, ipotecare o dare in pegno beni destinati in fondo patrimoniale senza l’autorizzazione del Giudice. Tale disposizione è derogabile con apposita clausola da inserire nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

È possibile sciogliere volontariamente un fondo patrimoniale?

Lo scioglimento del fondo patrimoniale è previsto per legge a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di figli minori, la legge prevede delle proroghe (si rinvia all’art. 171 c.c.).

Appare discussa l’ipotesi di cessazione convenzionale del fondo: in riferimento a tale specifica ipotesi, Dottrina e Giurisprudenza hanno sostenuto ogni tesi possibile, tanto è vero che il Consiglio Nazionale del Notariato non ha preso una posizione, rimettendo al singolo notaio la scelta di aderire ad una tesi o all’altra (quesito n. 5953/C del 2006). In argomento è significativa la sentenza del Tribunale di Milano del 6 marzo 2013 la cui massima recita: “In materia di fondo patrimoniale, l’articolo 171 Cc riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo essendo, conseguentemente, ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all’articolo 163 Cc pur in presenza di figli minorenni…omissis…)”[2].

È possibile l’esecuzione dei beni?

I beni destinati al fondo patrimoniale hanno una parziale tutela rispetto ai creditori dei coniugi (o delle persone unite civilmente). In particolare, la legge disciplina tre differenti tipologie di debiti:

  • i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali l’esecuzione dei creditori è consentita;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ma sconosciuti come tali al creditore, per i quali l’esecuzione è consentita;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali al creditore, per i quali l’esecuzione non è consentita.

Costituzione fondo patrimoniale, come procedere?

Il fondo patrimoniale ha natura di convenzione matrimoniale e, conseguentemente, si costituisce con atto notarile alla presenza di due testimoni. Il fondo patrimoniale va pubblicizzato presso l’Ufficiale dello Stato Civile e, nel caso di beni immobili, anche presso i registri immobiliari.

Fondo fiduciario a favore dei figli?

Il fondo patrimoniale non va confuso con il fondo fiduciario a favore dei figli. Quest’ultimo istituto rappresenta un particolare strumento finanziario che permette di mettere da parte dei denari a favore dei propri figli, nel caso di premorienza di uno o entrambi i genitori.

Quanto costa costituire un fondo patrimoniale?

Il costo di un fondo patrimoniale varia a seconda che la costituzione dia luogo o meno al trasferimento della proprietà dei beni oggetto del fondo. L’ipotesi più semplice, ossia la costituzione del fondo patrimoniale con la sola apposizione del vincolo e, quindi, senza trasferimento della proprietà, ha i seguenti costi fiscali[3]:

  • imposta di bollo: euro 155 (se il fondo ha ad oggetto beni immobili)[4];
  • imposta di registro: euro 200;
  • imposta ipotecaria: euro 200 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
  • tassa ipotecaria: euro 35 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
  • tassa archivio: euro 9,10.

L’ipotesi più complessa, ossia la costituzione del fondo patrimoniale che dà luogo al trasferimento della proprietà, ha i seguenti costi fiscali:

  • imposta di bollo: euro 230 (se il fondo ha ad oggetto beni immobili);
  • imposta di registro: esente;
  • imposta di donazione: dovuta in misura proporzionale, fatta salva la franchigia di euro 1.000.000 prevista per le donazioni tra coniugi;
  • imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale dell’immobile conferito
  • imposta catastale: 1% sul valore catastale dell’immobile conferito
  • tasse ipotecarie: euro 90 (per ciascun ufficio dei registri immobiliari);
  • tassa archivio: da euro 27,5 ad euro 139,4 (l’importo varia sulla base del valore del fondo).

Gli onorari notarili sono determinati dalla complessità della pratica e dal suo valore e vengono decisi dal professionista incaricato alla stipula dell’atto.

Quali altri regimi patrimoniali è possibile prevedere?

Il fondo patrimoniale fa parte dei regimi patrimoniali della famiglia, gli altri due sono:

  • la separazione dei beni;
  • la comunione convenzionale.

[1] Tra i titoli di credito non sono compresi gli assegni e le cambiali i quali non sono suscettibili di produrre reddito.

[2] Da ultimo la Cassazione, con sentenza 8 agosto 2014, n. 17811, ha distinto due ipotesi a seconda che la coppia abbia o meno dei figli minori: “L’ipotesi della alienazione dei beni del fondo patrimoniale va tenuta distinta rispetto alla cessazione dello stesso che ne determina l’estinzione. In mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi. In presenza di figli minori, va ravvisata in capo a questi ultimi una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. Anche al nascituro (concepito) deve essere riconosciuta l’attitudine ad essere titolare di diritti, e pertanto la sua legittimazione sostanziale in relazione ad atti di disposizione del fondo”.

[3] Le imposte ipotecarie, catastali e la tassa ipotecaria sono dovute solo nel caso la costituzione del fondo patrimoniale abbia ad oggetto beni immobili.

[4] Nel caso il fondo abbia ad oggetto altri beni, l’imposta di bollo ammonta ad euro 45,00.

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