Il testamento è quell’atto con cui disponiamo, per il tempo in cui non ci saremo più, del nostro patrimonio. Ha due caratteri fondamentali: la revocabilità e l’unipersonalità. Il testamento infatti è sempre modificabile e revocabile fino all’ultimo momento della vita di chi lo compila. Non sempre queste regole sono chiare. Capita spesso infatti di sentire questa domanda: “ho scritto nel testamento che lascio la casa a mio figlio Paolo. Posso ancora venderla se ne ho bisogno?” La risposta è: “Certamente si! Quanto scritto nel testamento non corrisponde ad un obbligo e posso sempre cambiarlo”.
Ma il testamento è anche un atto necessariamente unipersonale. Cosa vuol dire? Non soltanto che non lo si può compilare a quattro mani (si pensi al marito e alla moglie che redigono un unico atto di volontà testamentaria), ma anche che non si deve far firmare nessun testimone. Non serve il consenso dei figli rispetto a quanto contenuto dell’atto, magari facendoli firmare per accettazione di quanto è stato disposto. Queste parti estrenee potrebbero addirittura invalidare l’atto di ultima volontà.
Le tipologie di testamento
Detto questo, si può distinguere tra testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto.
Il testamento olografo consiste in una scrittura integralmente manoscritta, datata, infine sottoscritta dal testatore. Esso corrisponde alla più semplice modalità di espressione della volontà di chi desidera disporre delle proprie ultime volontà. Il requisito formale dell’olografia consiste puramente nella autografia, nell’indicazione della data e nella sottoscrizione. Il tutto di pugno del testatore, senza tassativamente alcun altro ausilio (stampante, macchina per scrivere, scritturazione da parte di altri soggetti).
Sembra facile confezionare da sé, senza l’aiuto di alcuno, un testamento. Il vero problema è però scrivere le cose giuste, cosa che invece può essere difficile. Tante volte capita che l’intenzione di chi scrive sia completamente diversa dagli effetti che il testamento, a causa della mancata conoscenza delle regole, alla fine produrrà. E il vero problema è che mentre un contratto lo puoi sempre riscrivere o modificare, un testamento invece no. Infatti quando sorge il problema è troppo tardi: chi lo ha scritto non c’è più.
Ci sono poi altri aspetti da ponderare: si pensi alla possibile sottrazione, allo smarrimento, alla eventualità di una falsificazione della scheda testamentaria. Per questo motivo può essere consigliabile redigere un testamento pubblico.
Esso consiste, a tutti gli effetti in un atto pubblico redatto dal notaio e, come tale, fa piena prova sia della provenienza del documento da colui che lo ha formato, sia di quanto costui attesta esser accaduto alla sua presenza. È anche indispensabile l’assistenza di due testimoni. Il notaio deve adeguare il testo al volere del testatore: costui manifesta le proprie ultime volontà, le quali vengono appropriatamente ridotte in iscritto solennemente, alla presenza dei testimoni, dal pubblico ufficiale. Detto questo, un testamento pubblico non vale comunque di più di un testamento olografo che sia stato confezionato validamente.
Infine due parole sul testamento segreto. Esso consta di due elementi. In primo luogo la scheda testamentaria che può essere predisposta dal testatore o da altro soggetto, costituita da uno o più fogli. Su detta scheda sono riportate per iscritto le ultime volontà del testatore. Viene inoltre in esame un atto di ricevimento. Mediante quest’ultimo il notaio dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato di persona la scheda dichiarandogli che nella stessa sono scritte le sue volontà testamentarie.
Il vantaggio di questo tipo particolare di testamento è la segretezza: infatti nessuno se non il testatore sa che cosa contiene la scheda testamentaria.
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