Nelle società di persone lo schema predisposto dal legislatore per il trasferimento delle partecipazioni sociali richiede il consenso di tutti i soci. La regola è quindi opposta a quella delle società di capitali nelle quali si prevede la libera trasferibilità delle quote o azioni.
Questa differente impostazione è dovuta al fatto che nelle società di persone i soci sono figure centrali e il trasferimento delle partecipazioni sociali comporta una modifica del contratto sociale; la richiesta del consenso del cedente, del cessionario e di tutti gli altri soci ripropone, in ambito societario, il medesimo schema della cessione del contratto.L’articolo 2252 c.c., nel prevedere il consenso di tutti i soci per la modifica del contratto, fa salva la differente volontà espressa dai soci in una clausola contrattuale. Questo consente, quindi, di allargare le maglie e rendere più snello il trasferimento delle partecipazioni sociali, adottando un criterio maggioritario oppure, addirittura, la libera trasferibilità delle partecipazioni.
È proprio in queste ipotesi che, abbandonato il criterio dell’unanimità, si rende necessario porre dei limiti al trasferimento per evitare che nella società si trovino soci non graditi.
Clausole limitative più frequenti
Le clausole più frequenti pongono un divieto relativo di cessione, con questa clausola i soci limitano il trasferimento delle quote:
- in relazione ai soggetti, ad esempio vietando la cessione a chi svolge attività in concorrenza con la società;
- in relazione a un determinato periodo di tempo: ad esempio al fine di dare stabilità alla compagine sociale nei primi anni di attività;
- in relazione alla causa: ad esempio vietando il trasferimento a titolo gratuito o di concedere in pegno le partecipazioni.
È frequente anche la clausola di prelazione, che attribuisce agli altri soci il diritto di acquistare la partecipazione alle medesime condizioni proposte dal soggetto interessato all’acquisto.
Nell’ambito del trasferimento per successione mortis causa, invece, il legislatore attribuisce agli eredi il diritto a ottenere la liquidazione della quota, salvo che gli eredi e i soci superstiti vogliano proseguire la società oppure procedere alla liquidazione. La norma di riferimento è l’art. 2284 c.c. che fa salva una differente previsione dei patti sociali. Ecco quali sono le clausole più frequenti:
- clausola che impone lo scioglimento in caso di morte di uno qualsiasi dei soci oppure di un socio determinato;
- clausola di consolidazione o concentrazione: gli eredi hanno diritto esclusivamente alla liquidazione nella misura determinata dal contratto, quindi la società verrà continuata solo dai soci superstiti;
- clausole che ammettono la divisione della quota, che vietino la divisione, oppure che impongano la nomina di un rappresentante comune;
- clausole che attribuiscono agli altri soci il diritto di acquistare le quote e liquidare gli eredi;
- clausole che stabiliscano criteri per la liquidazione della quota in deroga a quanto indicato nell’art. 2289 c.c.;
- clausole che consentano ai soci superstiti di stabilire con quale degli eredi continuare la società e quali liquidare;
- clausole di continuazione che impongono ai soci la prosecuzione della società con gli eredi.
Queste ultime vengono ripartite in:
- clausola di continuazione facoltativa: obbliga i soci a continuare la società con gli eredi e attribuisce a questi ultimi il diritto di scelta sull’ingresso in società;
- clausola di continuazione obbligatoria: obbliga l’erede a continuare la società con i soci superstiti; in caso di mancata continuazione gli altri soci hanno diritto a un indennizzo;
- clausole di continuazione automatica (o necessaria o di successione): l’accettazione dell’eredità comporta anche l’ingresso in società.
Le clausole di continuazione facoltative sono ammesse, quelle obbligatorie e automatiche invece sono ipotesi discusse.
In tema di trasferimento delle partecipazioni per successione mortis causa, esiste invece una disciplina differente per gli accomandanti, infatti le partecipazioni sono liberamente trasferibili. In questo caso quindi l’atto costitutivo può prevedere, oltre alle clausole sopra descritte, anche una clausola che estenda la stessa disciplina prevista per gli accomandatari dall’art. 2284 c.c. e quindi apra la possibilità alla liquidazione della partecipazione o della società, oppure alla continuazione del rapporto sociale solo con il consenso degli altri soci.
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