Gruppi di società

da | Ott 17, 2022

L’espressione “gruppo di società” viene adoperata quando più società (solitamente di capitali), formalmente e giuridicamente autonome, risultano soggette ad una direzione unitaria da parte di una società capogruppo o holding per il perseguimento di uno scopo comune, cioè il c.d. interesse di gruppo.

L’espressione “gruppo di società” viene adoperata quando più società (solitamente di capitali), formalmente e giuridicamente autonome, risultano soggette ad una direzione unitaria da parte di una società capogruppo o holding per il perseguimento di uno scopo comune, cioè il c.d. interesse di gruppo. Mentre sotto il profilo giuridico le varie imprese societarie interessate rimangono indipendenti l’una dalle altre, sotto il profilo economico il gruppo si configura come un’unica impresa articolata in più settori.

I principali elementi caratterizzanti il gruppo di società sono due:

  • il rapporto di controllo che si instaura fra società capogruppo e società controllate;
  • il coordinamento delle attività delle società controllate per il perseguimento di uno scopo economico unico.

gruppo di società

Normativa di riferimento per il gruppo di società

La disciplina giuridica è contenuta negli artt. da 2497 a 2497-septies c.c. compresi, i quali, più che dare una definizione del gruppo societario, prevedono che per formarne uno deve sussistere l’attività di direzione e coordinamento. In particolare, l’art. 2497-sexies c.c. stabilisce che tale attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società:

  • tenuta a redigere il bilancio consolidato (bilancio del gruppo);
  • che controlla le altre società ai sensi dell’at. 2359 c.c..

Gli artt. da 25 a 43 del D.Lgs. n. 127/1991 prevedono e disciplinano per i gruppi societari, infatti, il bilancio consolidato, cioè lo strumento contabile che consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato unitariamente, la cui redazione spetta alla holding. L’art. 2359, comma 1, c.c. dispone che sono società controllate:

  • le società in cui un’altra dispone la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra dispone di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assembla ordinaria;
  • le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in ragione di specifici vicoli contrattuali.

Il comma 2 dell’art. 2359 c.c., invece, definisce le società collegate, cioè le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza importante, ma non dominante (ad esempio attraverso una certa quantità di voti in assemblea ordinaria).

Funzione dei gruppi di società

Il fenomeno dei gruppi societari è molto diffuso nella pratica e consente:

  • dal punto di vista giuridico-economico, di ripartire il rischio dell’attività di impresa fra le varie società, che formalmente mantengono la loro autonomia giuridica;
  • dal punto di vista organizzativo, di dare vita a strutture flessibili in grado di adattarsi alle esigenze di settori d’impresa specifici.

Tipologie di gruppi societari

Esistono due tipi fondamentali di gruppi:

  • gruppo orizzontale o paritetico = la direzione e il coordinamento delle società vengono realizzate sulla base di un accordo contrattuale;
  • gruppo verticale (il più diffuso nella prassi) = l’aggregazione di più società è sottoposta all’influenza dominante di un’unica società capogruppo.

Nell’insieme dei gruppi verticali, si possono poi distinguere:

  • gruppi a catena = si crea una catena di controllo che fa poi capo alla società capogruppo;
  • gruppi a raggiera = la società capogruppo è posta al centro di un sistema di controllo diretto di tutte le società aggregate.

Pubblicità, trasparenza e responsabilità

L’art. 2497-bis c.c. stabilisce una serie di obblighi volti a pubblicizzare l’esistenza di un gruppo di società, quali:

  • ogni società aggregata e controllata deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza la società alla cui direzione e coordinamento è soggetta;
  • gli amministratori di ogni società aggregata e controllata devono tempestivamente indicare (e iscrivere) nell’apposita sezione del Registro delle Imprese competente quali sono le società controllate e quali quelle che esercitano l’attività di direzione e coordinamento;
  • gli amministratori di ogni società del gruppo devono inserire nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la società capogruppo.

Gli amministratori che omettono di effettuare i suddetti adempimenti o che mantengono tali indicazioni quando il gruppo è cessato, sono responsabili dei danni che i soci o i terzi possono subire per la mancata conoscenza di questi fatti.

La holding (società capogruppo), nella gestione del gruppo di società e nel compimento di atti per il gruppo, è poi responsabile verso i soci e i creditori delle società controllate e verso le società controllate stesse; indi, la holding è tenuta ad indennizzare azionisti, creditori e società controllate per i danni dagli stessi subiti a causa delle direttive (lesive) della capogruppo.
Rispondono, in solido con la holding, sia coloro che hanno preso parte al fatto lesivo, sia coloro che ne abbiano tratto consapevolmente beneficio (questi ultimino nel limite del vantaggio conseguito).
Perché si configuri tale responsabilità occorre che:

  • l’azione di chi esercita direzione e coordinamento sia volta al perseguimento di un interesse proprio o altrui e in violazione ai principi di corretta gestione societaria;
  • l’attività sia lesiva della redditività e del valore delle partecipazioni dei soci e dell’integrità del patrimonio sociale per i creditori sociali;
  • sia accertabile un danno effettivo, che deve essere valutato considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento e, quindi, anche i vantaggi compensativi che può ricavarne il gruppo.

Infatti, il comma 3 dell’art. 2497 c.c. dispone che soci e creditori delle società controllate danneggiate, possono agire contro la holding solo se non sono stati soddisfatti dalle società controllate stesse. Ai soci delle società controllate, in caso di scorretta direzione e coordinamento da parte della capogruppo, viene anche concesso di esercitare il diritto di recesso ex art. 2497-quater c.c., nelle seguenti ipotesi:

  • la holding delibera una trasformazione che implica il mutamento dello scopo sociale;
  • la holding delibera un sostanziale mutamento dell’oggetto sociale;
  • viene pronunciata, a loro favore, la condanna in via esecutiva di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento;
  • all’inizio e alla cessazione del gruppo, quando l’attività svolta determini un’alterazione della condizioni di rischio dell’investimento.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

10 + 12 =