La prelazione artistica prevede che lo Stato debba essere avvisato ogni volta che viene venduto un bene culturale ed ha il diritto di acquistarlo per lo stesso prezzo pattuito tra le parti. Nel corso degli anni infatti sono state emanate diverse leggi rivolte a conservare e preservare il patrimonio artistico e culturale italiano. Lo scopo era, ed è, quello di evitare che preziose opere d’arte, mobili e immobili, fuoriescano dai confini nazionali. Lo strumento atto a prevenire questo è appunto l’istituto della prelazione artistica.
Il D.lgs n. 42/2004
La disciplina di riferimento è il Decreto Legislativo n. 42/2004, e precisamente l’articolo cardine della normativa è quello di cui all’Art. 60 ove è previsto che “il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.”
La prelazione culturale
Tale tipo di prelazione opera in modo difforme dalla “prelazione tradizionale” poiché – ai sensi dell’Art. 59 – la prelazione è esercitabile a posteriori ossia entro trenta giorni dalla comunicazione a differenza degli altri tipi ove la stessa viene esercitata preventivamente. Infatti, il Ministero, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del trasferimento, riceve la c.d. denuntiatio e allo stesso è rimessa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 60 giorni (ovvero in 180 giorni nel caso di denuncia incompleta o tardiva o omessa).
Quali atti sono soggetti a prelazione e cosa si intende per “trasferimento”
Nel concetto di “trasferimento” sono ricompresi tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (dalla classica compravenduta, fino alla permuta e anche il conferimento in società, ecc). Sono esclusi e quindi non soggetti alla comunicazione, gli atti costitutivi usufrutto o servitù ovvero gli atti mortis causa.
I beni posseduti da amministrazioni pubbliche da oltre 70 anni sono automaticamente culturali e quindi inalienabili?
La risposta è no. Vi è un vincolo preliminare, eliminabile con la verifica della sussistenza dell’interesse culturale, procedura che culmina con la dichiarazione o meno di culturalità. Più precisamente, l’attuale articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 già citato prevede che, fino a quando non sia stata effettuata la verifica ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del più volte citato Decreto i beni immobili – che siano opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni – di proprietà di: Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente e istituto pubblico, persone giuridiche private senza fine di lucro, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Per poter intraprendere il procedimento, gli aventi titolo effettuano la richiesta di verifica ai competenti organi e, nel caso in cui la procedura si concluda senza che venga accertato l’interesse storico-culturale, gli immobili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del suddetto vincolo ex art. 10 e segg. del D.Lgs n. 42. Successivamente viene data comunicazione delle risultanze ai competenti uffici affinché dispongano la sdemanializzazione del bene, rendendolo liberamente alienabile.
Diversamente, nel caso in cui la verifica porti come esito la sussistenza dell’interesse storico-culturale, la verifica stessa vale come dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del Codice: il bene resterà definitivamente sottoposto alle disposizioni della parte II del Codice.
La condizione sospensiva
Nelle more della prelazione, come disposto dal comma 4 dell’Art. 61, il trasferimento è sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione e, altresì all’”alienante” (a qualsiasi titolo) è fatto divieto per l’alienante di consegnare – prima del verificarsi della condizione – il bene. Come per ogni atto sospensivamente condizionato – alla scadenza del termine – sarà necessario provvedere a un atto di ricognitivo, che sarà annotato alla trascrizione dell’originario trasferimento.
L’esercizio della prelazione artistica
Diversamente, per il caso in cui lo Stato optasse per esercitare la prelazione, il provvedimento sarà notificato alle Parti del contratto e – dall’ultima delle notificazioni – si produrrà in capo allo stato l’effetto traslativo.
Le operazioni straordinarie
Il comma 1 dell’articolo 60, come novellato dall’Art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 156/2006 ha inserito, tra le operazioni assoggettabili all’esercizio della Prelazione da parte dello Stato anche i conferimenti in società ossia tutte quelle operazioni societarie aventi a oggetto l’aumento del capitale mediante assegnazione di bene in natura. È bene, infine, sottolineare che il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che anche le assegnazione ai soci di beni culturali in sede di riduzione di capitale sono assoggettate al medesimo iter di prelazione.
Ipotesi discusse di applicazione
Alienazione di quota indivisa di un bene assoggettato a vicolo artistico
Secondo la Corte di Cassazione, la prelazione non opererebbe poiché, se si esercitasse, essa diverrebbe un bene demaniale (appartenente al patrimonio dello stato) e quindi non tollererebbe una simultanea appartenenza a titolo di proprietà privata. Si segnala tuttavia il diverso avviso della Dottrina e del Consiglio di Stato i quali sostengono che il diritto di prelazione sussiste comunque ed escluderne l’applicazione frustrerebbe la ratio della norma della prevalenza dell’interesse pubblico e permetterebbe una facile elusione della stessa. Si addiverrebbe a una situazione di comproprietà di natura privatistica che gli consentirebbe di assicurare al bene la migliore tutela.
Negotium mixtum cum donatione
La Dottrina minoritaria ritiene che la causa di scambio investe l’intero contratto e quindi sussisterebbe il diritto di prelazione dello stato; diversamente, la Corte si Cassazione, ritenendola una donazione indiretta, ritiene che non vi sia prelazione dello Stato.
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