Partecipazione sociale: i diritti patrimoniali

da | Mar 22, 2022

Nella categoria dei diritti patrimoniali rientrano il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione. Il diritto all’utile è il diritto che spetta al socio rispetto al risultato economico realizzato con lo svolgimento dell’attività sociale. Il diritto alla quota di liquidazione invece è il diritto che il socio vanta sul risultato positivo che risulta al termine della fase di liquidazione e che viene ripartito tra i soci.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi, per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (articolo 2247 c.c.).
Nella definizione del codice civile è individuato il principale diritto che si associa allo status di socio: il diritto alla ripartizione degli utili.
Alla partecipazione sociale però si associano numerosi diritti che crescono con l’aumento della complessità e dell’organizzazione societaria. Si suole distinguere tra:

  • i diritti di natura patrimoniale, che attengono alla sfera economica;
  • i diritti di natura amministrativa, che attengono all’organizzazione della società;
  • i diritti di natura complessa, che sono connaturati da alcuni aspetti di natura economica ed altri organizzativi.

diritti patrimoniali

Quali sono i principali diritti patrimoniali?

Nella categoria dei diritti patrimoniali rientrano il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione.
Il diritto all’utile è il diritto che spetta al socio rispetto al risultato economico realizzato con lo svolgimento dell’attività sociale. Se l’attività svolta dalla società ha un risultato positivo, il risultato positivo realizzato è l’utile. Gli utili vengono ripartiti tra i soci, di regola in proporzione al valore delle quote e questo avviene di anno in anno alla chiusura di ciascun esercizio sociale.
Nelle società di persone, il diritto di percepire una quota degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sorge automaticamente con l’approvazione del bilancio; nelle società di capitali di regola il diritto agli utili è subordinato alla deliberazione dell’Assemblea che decide per la distribuzione dei dividendi tra i soci. Lo statuto tuttavia può prevedere meccanismi di attribuzioni automatici anche nelle società di capitali, purché si tratti di utili effettivamente realizzati.
Il diritto alla quota di liquidazione invece è il diritto che il socio vanta sul risultato positivo che risulta al termine della fase di liquidazione e che viene ripartito tra i soci. Si tratta di un diritto che non viene esercitato finché la società svolge la propria attività economica ma solo al termine dell’ultima fase di vita della società. Questo diritto infatti sorge con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione ed è subordinato all’integrale soddisfazione dei creditori e alla mancata proposizione di reclami contro il bilancio di liquidazione.

Quali sono i diritti Amministrativi?

I diritti amministrativi, chiamati anche diritti corporativi, sono quelli che attengono all’organizzazione, alla struttura o ad altre vicende della società. Parte di questi diritti sono legati all’assemblea in quanto è l’organo nel quale i soci in modalità collegiale svolgono un ruolo determinante per l’organizzazione della società.
Il diritto più immediato che si ricollega all’assemblea è il diritto di voto, con il quale ciascun socio può esprimere parere favorevole o contrario sugli argomenti posti all’ordine del giorno: ad esempio competono all’assemblea la nomina o la revoca degli amministratori, la modifica dell’atto costitutivo (trasferimento della sede sociale, modifica dell’oggetto sociale, aumento del capitale), lo scioglimento anticipato.
Ai soci spettano anche il diritto di convocare l’assemblea (se previsto dallo statuto); di richiedere che l’organo amministrativo provveda alla convocazione della stessa (con una percentuale rilevante dell’intero capitale sociale); il diritto di chiedere il rinvio dell’assemblea qualora occorra un approfondimento degli argomenti all’ordine del giorno per l’esercizio del diritto di voto in modo consapevole.
Oltre al diritto di voto si collegano all’attività assembleare anche il diritto d’intervento che compete di regola ai soci dotati del diritto di voto, ma può spettare anche a chi per cause transitorie o eccezionali non può esercitare il diritto di voto ma mantiene il diritto di partecipare e assistere alla riunione.
Il diritto di impugnare la delibera assembleare consente di sollevare vizi procedimentali che possono portare all’annullamento o alla nullità della delibera e spetta ai soci assenti o dissenzienti o astenuti.
Rientra nella categoria dei diritti amministrativi anche il diritto di esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori; il diritto di denuncia delle violazioni al collegio sindacale o all’autorità giudiziaria.

Quali sono i diritti di natura complessa?

I diritti di natura complessa attengono sia alla sfera economica, sia alla sfera organizzativa della società.
Il diritto di recesso consente al socio di dismettere la propria partecipazione sociale, al verificarsi di eventi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo/statuto. A fronte di questa scelta ha il diritto di ottenere la liquidazione della quota in base al valore esistete al momento del diritto di recesso.
Il diritto di opzione consente al socio di sottoscrivere un aumento di capitale, al fine di mantenere inalterata il suo peso all’interno della società. A seguito dell’esercizio del diritto di opzione è necessario eseguire il versamento della quota per ottenere l’assegnazione delle quote o azioni emesse a seguito dell’aumento di capitale.
Alla categoria in esame appartiene anche il diritto alla restituzione dei conferimenti, cioè il diritto a ottenere la restituzione di quanto versato alla società alla sottoscrizione della propria quota. Questo diritto di distingue dai diritti agli utili e alla liquidazione in quanto ciò che viene restituito al socio non è frutto del risultato economico della società ma è la restituzione di quanto messo a disposizione della società per lo svolgimento della propria attività.

I diritti che limitano il trasferimento delle quote

Esiste un gruppo di diritti che non è prevista dal legislatore per tutte le società, ma nasce dall’autonomia statutaria. Alcuni di questi diritti sono talmente frequenti nella prassi da essere spesso considerati naturali. Quelli che hanno maggiore utilizzo attengono al trasferimento delle quote essendo un’operazione molto frequente e alla quale i soci pongono particolare attenzione.
Alcuni diritti hanno una disciplina molto articolata e nascono dalla prassi: i più immediati sono costituiti dal diritto di prelazione e dal diritto di gradimento.
Il diritto di prelazione consente a un socio di essere preferito, a parità di condizioni, rispetto a un estraneo nell’acquisto di una quota. Questo diritto mira a tutelare l’omogeneità della platea dei soci in quanto l’ingresso di un nuovo socio può mettere in crisi gli equilibri esistenti. Per tutelare la propria posizione il socio dovrà essere in grado di acquistare alle medesime condizioni proposte dal nuovo socio.
Il diritto di prelazione spesso viene esteso anche laddove non sia possibile garantire le medesime condizioni per evitare che il socio uscente possa aggirare il diritto di prelazione con operazioni apparentemente escluse dalla regola statutaria. Si parla in queste ipotesi di prelazione impropria perché può essere esercitata a condizioni differenti rispetto a quelle offerte dal potenziale nuovo socio.
Il diritto di gradimento è il diritto che consente ai soci di autorizzare l’ingresso di un nuovo socio in società, può essere alternativo o cumulativo rispetto al diritto di prelazione quindi può essere attivato in ogni ipotesi di cessione oppure solo se non viene esercitato il diritto di prelazione.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

10 + 7 =