Il calcolo della quota di legittima

da | Mar 7, 2022

Il calcolo della quota di legittima può essere riassunto con una semplice formula del seguente tenore (relictum – debiti) + donatum. L’apparente semplicità del calcolo nasconde però alcune insidie.

Prima di capire come si effettua il calcolo della quota di legittima è utile ricordare cos’è la quota legittima; si tratta di una porzione di asse ereditario che, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservata a determinati soggetti chiamati legittimari. Questa quota, però, può subire limitazioni finanche a essere completamente erosa da attribuzioni ereditarie ovvero donazioni in vita da parte del de cuius che vanno a svuotare il patrimonio (c.d. relictum) lasciando i legittimari privi di quanto loro spettante in forza di legge.

calcolo quota legittima

Chi sono i legittimari?

Sono i soggetti che – in ragione della loro vicinanza al de cuiusvantano un diritto all’eredità dello stesso anche nel caso in cui vi sia una volontà diversa dello stesso. Questi non possono essere, in nessun caso, esclusi dalla successione e per il caso in cui ciò accada, hanno il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni (ovvero donazioni). Questi soggetti sono il coniuge, i figli e – in caso di mancanza di questi – gli ascendenti.

Come si tutela la quota di legittima?

Per evitare che ciò accada, recando pregiudizio ai soggetti di cui all’Art. 536 del codice civile, il legislatore ha previsto delle tutele per i legittimari ossia tre tipi diversi di azioni e precisamente:

  • Azione di riduzione in senso stretto;
  • Azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte;
  • Azione di restituzione contro i terzi acquirenti;

Prima di procedere con una delle succitate azioni è necessario, però, determinare la quota di legittima tramite un calcolo che può essere riassunto con una semplice formula del seguente tenore (relictum – debiti) + donatum.
L’apparente semplicità del calcolo nasconde però alcune insidie.

Quali operazioni sono necessarie per calcolare la legittima?

La formazione del c.d. relictum

La prima operazione da compiere è quella di formare la massa dei beni relitti: con ciò si intende accertare quali beni il defunto ha lasciato alla morte e procedere con il calcolo del loro valore, includendo anche tutti i beni sotto condizione risolutiva. Non devono includersi nel relictum i diritti che si estinguono automaticamente con l’effetto morte ovvero quelli in cui la morte comporti termine finale o condizione risolutiva.

La detrazione dei debiti

Una volta formato il relictum occorre sottrarre dallo stesso tutti i debiti ereditari (come le spese funerarie, di sepoltura e tutti i debiti lasciati dal de cuius). Questa è una mera operazione matematica.
È bene precisare che non sono debiti i legati poiché questi fanno parte della massa di beni relitti così come non sono debiti le obbligazioni naturali dal momento che queste non sono veri e propri obblighi civilisticamente intesi.

E le donazioni?

A differenza di altre legislazioni, il codice civile italiano dispone che la detrazione dei debiti ereditari si attua solo verso il relictum e non anche sul relictum addizionato delle donazioni. Ciò comporta che, per il caso in cui i debiti ereditari siano tali da azzerare il relictum, la quota di legittima spettante all’erede si calcolerà solo ed esclusivamente sulle donazioni effettuate in vita.

La riunione delle donazioni

Ottenuto un “relictum netto” si devono aggiungere tutti i beni di cui il de cuius ha disposto in vita a titolo di donazione.
Devono essere incluse anche le donazioni con dispesa da collazione e imputazione poiché lo scopo del calcolo della legittima è quello di accertare un’eventuale lesione della stessa e il mancato calcolo di queste disposizioni recherebbe un pregiudizio al legittimario, andando contro il disposto legislativo.

Individuazione della quota riservata a ciascun legittimario

All’esito delle operazioni testé indicate, si riesce a ricostruire il valore patrimoniale ereditario su cui basarsi per effettuare i calcoli delle quote riservate a ciascun legittimario. Da ultimo è bene precisare che ogni legittimario, per determinare la quota a lui spettante, deve imputare le donazioni e i legati di cui è stato beneficiato – salvo dispensa – nonché delle donazioni e dei legati fatti senza dispensa al suo ascendete (in caso operi la rappresentazione).

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