Il testamento segreto

da | Mag 26, 2020

Il testamento segreto è la seconda delle due specie di testamento, oltre a quello pubblico, che il legislatore qualifica come testamenti per atto di notaio. Per il suo particolare formalismo è articolato in due parti, più precisamente prevede la scheda testamentaria vera e propria, contenuta all’interno di un plico che viene sigillato dal Notaio davanti […]

Il testamento segreto è la seconda delle due specie di testamento, oltre a quello pubblico, che il legislatore qualifica come testamenti per atto di notaio. Per il suo particolare formalismo è articolato in due parti, più precisamente prevede la scheda testamentaria vera e propria, contenuta all’interno di un plico che viene sigillato dal Notaio davanti a testimoni, e l’atto di ricevimento ovvero l’atto notarile vero e proprio.
Tale tipologia di testamento si trova in posizione mediana tra il testamento olografo e il testamento pubblico: è infatti un ibrido, che nella prassi, dopo molti decenni di scarso utilizzo, ha trovato di recente una discreta applicazione, per ragioni di segretezza e privacy.

testamento segreto

Perché si ritiene che il testamento segreto sia un “Ibrido”?

Tale forma di testamento è un ibrido, in quanto, la scheda testamentaria è redatta dal testatore in autonomia e in piena segretezza o anche da un terzo, anche con mezzi meccanici, mentre il verbale, redatto su foglio a parte, a cui è allegato il plico sigillato, o sul dorso del plico stesso ove è contenuto il testamento, è redatto dal Notaio. Tale forma di testamento assomma in sé i caratteri del testamento olografo, ovvero l’assoluta segretezza, in quanto nemmeno il Notaio rogante e i testimoni possono astrattamente conoscere il contenuto del testamento, e la sicurezza del testamento pubblico, in quanto esso è trattenuto dal Notaio rogante nel proprio fascicolo degli atti di ultima volontà.

Perché può essere utile fare testamento segreto?

Se è vero che il testamento olografo, scritto, sottoscritto e datato dal testatore non può essere fatto se non da chi sappia leggere e scrivere, nel testamento segreto, la scheda testamentaria depositata nel plico sigillato dal Notaio, può essere redatta sia dal testatore sia da un terzo, anche con mezzi meccanici, come prescrive l’art. 604 c.c. Quindi, nel caso il testatore non sia in grado di scrivere, un terzo potrà redigerla, e il testatore dovrà solamente sottoscriverla, in calce e in ciascun mezzo foglio. Se il testatore, invece, è in grado di leggere e scrivere, dovrà sottoscrivere la scheda solo in calce, come se fosse un normale testamento olografo. Tuttavia, il terzo che scrive il testamento, dovrà essere individuato e tutte le disposizioni contenute in suo favore nel testamento sono da considerarsi nulle.

Una persona che sa leggere ma non sa scrivere, può fare testamento in forma segreta?

Sì, chi non sa o non può scrivere, anche a causa di un impedimento temporaneo o permanente può fare testamento in forma segreta. Qualora, quindi, non riesca a sottoscrivere la scheda, dovrà dichiarare al Notaio, presenti i testi, la causa che ha impedito la sottoscrizione e dovrà dichiarare inoltre di avere personalmente letto la scheda.

Chi non è in grado di leggere e scrivere, può fare testamento in forma segreta?

No, chi non sia in grado di leggere e scrivere, non può fare testamento segreto: lo sancisce la norma dell’art 604 co. 3 c.c. In questo caso, l’unica forma di testamento possibile è il testamento in forma pubblica, redatto dal Notaio, avanti i testi, previa dichiarazione del testatore di ridurre per iscritto le proprie ultime volontà. Tale forma è la più diffusa e consente il massimo livello di qualità, proprio perché sarà il Notaio a ridurre per iscritto le ultime volontà del testatore.

La procedura di sigillazione

Una volta redatta la scheda, dal testatore o dal terzo, si dovrà procedere alla sigillazione. L’art. 605 c.c., infatti, prevede che la scheda o l’involto che la contiene, debba essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Con questa procedura, la scheda – che potrebbe non avere neppure la sottoscrizione del testatore – è tutelata da modifiche, aggiunte, o, addirittura, da una possibile sostituzione con un’altra scheda di contenuto completamente diverso. Inoltre, la procedura di sigillazione tutela la segretezza delle dichiarazioni contenute nella scheda.

È possibile che il testamento segreto venga consegnato da un terzo soggetto al Notaio?

No, il testatore deve consegnare personalmente la scheda testamentaria da sigillare al Notaio, ai sensi dell’art. 605 c.c., in presenza di due testimoni: l’obbligo di provvedervi personalmente è espressione della personalità del testamento segreto. Non è ammissibile nemmeno che la scheda venga consegnata da un procuratore all’uopo nominato. Tuttavia, se il testatore non può spostarsi, la consegna può avvenire anche fuori dallo studio del Notaio presso l’abitazione del medesimo testatore. Egli, quindi, al momento della consegna, dovrà dichiarare a viva voce che nella scheda è contenuto il suo testamento.

Il testamento segreto è più costoso di un testamento pubblico?

No, le spese sono le medesime, e in generale, l’onorario notarile può variare a seconda della tipologia di consulenza effettivamente fornita al cittadino che intende depositare il proprio testamento in forma segreta.

È possibile impugnare il testamento redatto in forma segreta?

Le regole previste dall’ordinamento giuridico in ordine alle tipologie di impugnazione del testamento redatto in forma segreta sono le medesime previste per le altre tipologie di testamento. I formalismi, necessari a redigere correttamente il testamento in forma segreta, saranno rispettati dal Notaio rogante, ma la correttezza giuridica del contenuto, qualora non vi sia stato un previo confronto con il proprio Notaio di fiducia, potrà essere naturalmente oggetto di impugnazione, qualora non siano rispettate dal testatore le inderogabili norme di Legge.

Quindi, qualora le esigenze di segretezza inducano a preferire tale forma, si consiglia comunque un preventivo confronto con un Notaio su come redigere il testamento, e solo dopo aver approfondito le modalità di redazione e il contenuto sostanziale del testamento, sarà opportuno procedere con il deposito in forma segreta. Altrimenti, si rischierà di redigere un testamento, che, pur segreto, presterà il fianco all’esercizio futuro di azioni giudiziarie da parte, ad esempio, degli eredi legittimari lesi o pretermessi.

6 Commenti

  1. Francesca

    Gentilissimi Notai,
    Vi ringrazio molto per il prezioso contributo.
    Vorrei porre una domanda.
    Nel verbale di ricevimento di testamento segreto, se il testatore non può sottoscrivere, chi compie le sottoscrizioni marginali? Sono comunque necessarie?

    Grazie anticipatamente.
    Saluti

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      È il caso previsto testualmente dall’art. 604 c.c.
      È possibile procedere ma il testatore deve dichiarare al Notaio la causa che gli impedisce di sottiscrivere e, di aver letto personalmente il testamento.
      F.N.

  2. Luciano

    Buongiorno, qualora decidessi di dare in deposito fiduciario a un notaio il mio testamento olografo in busta chiusa, quali formalità devono essere rispettate da parte mia e del notaio e che doveri nascono in capo al notaio dopo la morte del testatore?
    Grazie
    Luciano

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Le consiglio un deposito formale dal notaio e sconsiglio un deposito fiduciario.
      Gli obblighi sono quelli previsti dall’art. 620 c.c. e ss.
      GB

  3. Ruggero colombo

    Esitono 2 testamenti presso due notai differenti. Uno segreto e uno olografo. quale dei due ha valore? o addirittura uno può integrare l’altro? Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Entrambi sono validi, salvo revoca. Sarà necessario pubblicarli entrambi. F.N.

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