Cos’è il testamento olografo e come farlo

da | Nov 3, 2021

Il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata in quanto per esso sono previsti particolari requisiti formali. Dalla sua natura di scrittura privata ne discende l’applicabilità della normativa sull’efficacia probatoria, pertanto spetta a colui che asserisce vantare dei diritti su un […]

Il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata in quanto per esso sono previsti particolari requisiti formali.
Dalla sua natura di scrittura privata ne discende l’applicabilità della normativa sull’efficacia probatoria, pertanto spetta a colui che asserisce vantare dei diritti su un determinato testamento, provarne l’autenticità anche a mezzo di prova testimoniale o ancora a mezzo di comparazione con altri scritti del de cuius o altro mezzo di prova atto allo scopo.

testamento olografo

Differenze fra testamento pubblico e olografo

Il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio in presenza dei testimoni. Differentemente dal testamento olografo, il testamento pubblico è il solo testamento notarile in senso stretto in quanto è il Notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l’atto.
Il vantaggio del testamento pubblico è il rigoroso accertamento della volontà del testatore e la guida tecnica nella redazione del testamento; tuttavia, nello stesso tempo presenta anche degli svantaggi: rigoroso formalismo, una mancanza di segretezza assoluta e un aggravio di spese. La natura giuridica del testamento pubblico è quella di atto pubblico avente per contenuto un negozio giuridico mortis causa.

Che cos’è la pubblicazione del testamento olografo?

Il testamento olografo, prima della morte del testatore viene, per sua natura, mantenuto segreto. Aperta la successione è, invece, necessario che ne venga divulgato il contenuto per dar modo a ogni interessato di venirne a conoscenza. A questa esigenza provvede l’istituto della pubblicazione di quei testamenti che non siano già pubblici per loro natura.

Costi e rischi

Il testamento olografo ha il pregio di essere economico, semplice e assicura la massima riservatezza, dall’altro lato ha il limite di essere facilmente smarribile, alterabile, impugnabile per non autenticità.

Invalidità

Il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione da parte del testatore, invece, la mancanza della data ne determina l’annullabilità.

Quando il testamento olografo è falso?

Si definisce falso quando il testo viene interamente contraffatto e assume la forma e il contenuto di un atto testamentario di un determinato soggetto. Il testamento si definisce, altresì, falso quanto la scheda testamentaria si forma con l’aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requisito dell’olografia.
La redazione di un testamento falso determina un reato penale punito con la condanna della reclusione da uno a sei anni che può essere ridotta di un terzo nei casi previsti dalla legge.

Dove depositare il testamento olografo?

Come ogni altra scrittura privata può essere depositato presso un Notaio mediante la redazione di un apposito verbale alla presenza necessaria dei testimoni. Il deposito può sopperire ad alcune limitazioni di questo modo di redigere il testamento, ad esempio non ci sarà più pericolo di smarrimento, alterazione, sottrazione della scheda.
Altra tecnica di deposito presso il notaio è il c.d. deposito fiduciario privo particolari formalità e che si basa sulla fiducia tra il depositante il notaio.

Come deve essere un testamento olografo per essere valido?

Il testamento olografo per essere valido deve essere interamente redatto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. In altri termini, il testamento olografo non può essere scritto da altri o col computer.

Quanto tempo è valido un testamento olografo?

Il testamento olografo è sempre valido e non ha scadenza. Resta inteso che il testamento olografo, come tutti i testamenti, è sempre modificabile o revocabile dal testatore.

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