Sartorialità delle società a responsabilità limitata

da | Mag 18, 2019

La disciplina della Società a Responsabilità Limitata (“Srl”) è stata profondamente innovata grazie ad alcuni interventi normativi che si sono avvicendati nel corso dell’ultimo anno. Gli interventi normativi sono dedicati in modo particolare alle piccole medie imprese (“Pmi”). Si tratta, precisamente, del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge grazie alla Legge […]

La disciplina della Società a Responsabilità Limitata (“Srl”) è stata profondamente innovata grazie ad alcuni interventi normativi che si sono avvicendati nel corso dell’ultimo anno. Gli interventi normativi sono dedicati in modo particolare alle piccole medie imprese (“Pmi”). Si tratta, precisamente, del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge grazie alla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nonché del D. Lgs 3 agosto 2017 n. 129. La legge, di cui sopra, richiama espressamente la legge sulle Start-up innovative e gli incubatori certificati e specificatamente l’art. 26, comma 2 – 3 – 5 e 6, della L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Cosa sono le PMI?

La definizione di Piccola media impresa è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che include nelle Pmi tutte le imprese che: 1) occupino meno di 250 persone;  2) abbiano un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro; 3) abbiano un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. In considerazione dell’economia delle imprese sotto forma di S.r.l. la disciplina delle Pmi è applicabile alla quasi totalità delle Società a responsabilità limitata italiane.

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Quali sono le deroghe al codice civile?

La disciplina delle Pmi è una vera e propria deroga al Codice Civile. Difatti, il legislatore usa proprio il termine “in deroga”. Lo scopo delle deroghe è quella di consentire alla volontà dei soci  di poter rendere ancora più flessibile la struttura delle S.r.l.  Ciò consente alla S.r.l. di essere molto più simile alle S.p.a., mantenendo, comunque, tutti i pregi delle S.r.l. ordinarie, come i costi di gestione più bassi rispetto alle società per azioni. È solo il caso di specificare che le deroghe al Codice Civile sono applicabili sia alle S.r.l. ordinarie (con capitale di euro 10.000,00) sia quelle a capitale ridotto, non alle S.r.l.s, non avendo queste uno statuto modificabile per volontà dei soci.

Che cosa è possibile derogare rispetto alla ordinaria disciplina?

Lo statuto di una SRL PMI, può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può determinarne il contenuto liberamente anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. Allo stesso modo la società a responsabilità limitata può creare categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti oppure, ancora, subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (c.d. crowdfunding), anche attraverso portali per la raccolta di capitali nei limiti previsti dalle leggi speciali.

È anche possibile, in deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 c.c. acquistare proprie quote qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione delle medesime quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Applicazioni pratiche

Nella determinazione del contenuto delle quote di categoria delle s.r.l. PMI, ossia nella determinazione dei “diritti diversi” ad esse attribuiti, l’autonomia statutaria incontra i limiti generali del diritto societario (come il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c.), oppure l’impossibilità di limitare o escludere cause di recesso legale.

La dottrina ha elaborato le seguenti possibili fattispecie.

I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto diritti inerenti alla circolazione delle quote. È possibile sia attribuire ad una sola categoria di quote il diritto previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali, nonché il diritto di esercitare la prelazione in caso di alienazione di una di esse o il diritto di esprimere un gradimento.

È, anche, possibile assoggettare solo una categoria di quote ad obblighi, oneri o soggezioni: lo statuto può prevedere che solo per una categoria di quote vi sia l’obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati.

È, altresì, possibile creare quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché prevedere, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, limitare o scaglionare il diritto di voto.

I “diritti diversi” possono consistere, anche, nella limitazione o eliminazione di diritti del socio non insopprimibili per disposizione imperativa di legge o inderogabile inerenza al tipo. Una categoria di quote nelle s.r.l. PMI può pertanto essere contraddistinta dalla limitazione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, salva l’osservanza dell’art. 2482-ter c.c. oppure la limitazione delle facoltà di informazione e consultazione previste dall’articolo 2476, comma 2, c.c. per il periodo in cui sia nominato un  organo di controllo sulla gestione.

A questo link un esempio di statuto.

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