La partecipazione nelle società a responsabilità limitata

da | Lug 5, 2021

Nelle società a responsabilità limitata (srl) la partecipazione del socio è rappresentata dalle quote. La quota è, pertanto, un valore nominale espresso in euro corrispondente alla percentuale del conferimento in rapporto all’intero capitale sociale. Cosa sono le quote sociali di partecipazione alla srl? La quota di s.r.l. sono beni immateriali soggetti a registrazione del Registro […]

Nelle società a responsabilità limitata (srl) la partecipazione del socio è rappresentata dalle quote. La quota è, pertanto, un valore nominale espresso in euro corrispondente alla percentuale del conferimento in rapporto all’intero capitale sociale.

quote srl

Cosa sono le quote sociali di partecipazione alla srl?

La quota di s.r.l. sono beni immateriali soggetti a registrazione del Registro delle Imprese. Al titolare della quota di partecipazione a una S.r.l. competono un fascio di diritti patrimoniali e amministrativi. La quota è suscettibile di diversi diritti, anche parziari. Quindi, questa può essere in proprietà di un determinato soggetto o in comunione tra diversi soggetti. Detta quota può essere gravata, anche, da altri diritti, come il diritto reale minore dell’usufrutto oppure il diritto reale di credito del pegno. Non è possibile, invece, costituire altri tipi di diritti reali come l’uso, l’abitazione, la superficie o l’enfiteusi o l’ipoteca che attengono alla sfera dei beni immobili. La qualità di socio è riconosciuta solamente nel soggetto proprietario, sia esso pieno sia esso nudo.
I soggetti a favore dei quali sono stati costituiti gli altri diritti di usufrutto e di pegno sono titolari, secondo il titolo di costituzione del diritto, di tutti o solo alcuni dei diritti patrimoniali o amministrativi derivanti dalla quota quali il diritto di conseguire gli utili, il diritto di voto e, quindi, di partecipare alle assemblee.

Come si acquistano le quote di una società a responsabilità limitata?

Il regime legale di circolazione delle partecipazioni sociali nella S.r.l. prevede la libera trasferibilità sia per atto tra vivi che per successione. È facoltà dei soci decidere, sia in sede di costituzione sia successivamente, se limitare oppure escludere la trasferibilità delle quote sia nei trasferimenti per atto tra vivi sia per successione. Il principio cardine del diritto delle S.r.l. prevede che più diventa gravoso il diritto di trasferire la propria quota più il socio viene tutelato con il diritto di recedere dalla società.

Quanto alle limitazioni di circolazione delle quote, lo Statuto delle S.r.l. può prevedere vari mezzi giuridici per evitare che all’interno della società entrino soggetti potenzialmente non graditi. Gli istituti di maggior ricorrenza sono:

  • la prelazione propria e impropria con cui il socio venditore si impegna a preferire nella vendita gli altri soci o anche soggetti terzi ritenuti preventivamente graditi;
  • il gradimento tecnico con cui i soci decidono preventivamente i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti che possono entrare a far parte della società;
  • il gradimento mero con cui i soci convengono che la valutazione dei soggetti che vorranno acquistare la quota in futuro è demandata a un preciso organo il quale si esprime senza necessità di motivazione;
  • il divieto assoluto di trasferimento con il quale i soci impediscono qualsiasi tipo di trasferimento oppure solo alcune tipologie di trasferimento.

In ogni caso di trasferimento impossibilitato, è garantito di converso il diritto di recesso al socio a cui non è stata data la possibilità di trasferire la quota.

Come funzionano le quote societarie della srl? Quali sono le principali caratteristiche?

Divisibilità delle quote di srl

Nelle S.r.l. il criterio di divisione del capitale è un criterio soggettivo. Pertanto in questa forma societaria vige un principio opposto alle S.p.a. dove la partecipazione è suddivisa in azioni. Indi, il capitale sociale delle S.r.l. è suddiviso in base al numero dei soci. Nel caso, però, due soggetti costituiscano una comunione su una quota, essi sono considerati dalla legge come un unico soggetto per l’esercizio dei diritti sociali.
Il regime legale delle quote è quello della divisibilità. Solo un patto contrario contenuto nello Statuto della società può prevedere l’indivisibilità. Questo patto ha la finalità di evitare il frazionamento della quota e, indi, la dispersione della forza plutocratica. In tal modo, il socio ha il potere di disporre di tutto o niente. Si deve dare atto, però, che negli ultimi anni, dottrina autorevole si è spinta fino a estremizzare il concetto di divisibilità delle quote, oltre alla naturale divisione del capitale sociale in base al criterio soggettivo/personalistico.

Il dato normativo a suffragio della tesi di cui sopra è l’introduzione delle categorie di quote portanti diversi diritti, di cui si è parlato nell’articolo sulla sartorialità delle Sr.l.

Con la previsione di quote portanti diversi diritti, potenzialmente un socio potrebbe detenere diverse categorie di quote sia ordinarie sia per così dire “non ordinarie” o di categoria, distinte tra loro proprio dai diversi diritti che conferiscono. In tale maniera, la volontà privata potrebbe addirittura prevedere il frazionamento delle quota con previsione di numero e valore nominale frazionario. Con tale affermazione la dottrina ha caratterizzato il principio di divisibilità del capitale sociale nelle S.r.l., avvicinando il concetto di quota a quella di azione, con l’unico limite rappresentato dall’esclusione del voto divergente ossia il potere di esprimere sia un voto favorevole che contrario in sede di una medesima deliberazione giustificata dalla titolarità di quote frazionate.

Espropriazione della quota di srl

Anche la quota di S.r.l., come tutti i beni aventi valore patrimoniale, possono essere oggetto di espropriazione ossia di vendita forzata al fine di soddisfare le legittime pretese di uno o più creditori che hanno agito in giudizio. Ai sensi di legge la quota di S.r.l. può essere oggetto di pignoramento, il quale è il primo atto formale del procedimento giudiziario di esecuzione forzata, con cui si intima al debitore di non disporre del bene in pregiudizio del creditore. Il Legislatore ha contemperato la disciplina dell’espropriazione con la disciplina delle società a responsabilità limitata, caratterizzata da una forte personalizzazione. Infatti la legge prevede che nel caso in cui vi siano limiti di circolazione delle partecipazioni, la vendita forzata è disposta dal Giudice delle esecuzioni solo qualora il creditore, il debitore e la società non si accordino sulla vendita.

Inoltre, in ogni caso, qualora il soggetto aggiudicatario non sia gradito ai soci superstiti, la vendita forzata è priva di effetti se la società, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, presenta un acquirente che offra il medesimo prezzo determinato in sede giudiziaria. Spesso le società, per evitare tale inconveniente, disciplina tra le cause di esclusione di un socio il pignoramento della quota, in maniera tale da evitare l’ingresso in società di terzi estranei potenzialmente non graditi, ma proteggendo, comunque, i diritti di terzi creditori che possono soddisfarsi sulla liquidazione della quota derivante dall’esclusione.

Come si calcola il valore delle quote di una srl?

Il valore della quota di partecipazione a una srl può essere determinato al valore “nominale” o al valore “reale”. Il valore nominale si determina in base al rapporto con l’ammontare (appunto nominale) del capitale sociale. Quindi, ad esempio, se il capitale sociale nominale è di euro 10.000,00 e la quota di partecipazione in oggetto è pari al 50% del capitale, il valore nominale della quota è di euro 5.000,00.
Il valore reale, invece, si determina, sempre in percentuale alla quota, ma in base al valore del patrimonio netto della società (comprensivo anche del capitale sociale nominale) che si calcola attraverso la predisposizione del bilancio o di una situazione patrimoniale della società.
Infine, in casi di cessione o trasferimento delle quota di una srl, le parti possono anche accordarsi per un prezzo diverso dai precedenti valori e che potremmo definire valore “commerciale”. Questo valore, in ogni caso, non potrebbe scendere al di sotto del valore nominale.

Atto notarile di cessione di quota di srl

L’atto notarile di cessione di una o più quote di una srl può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, pertanto ai fini dell’iscrizione nel registro imprese, non è efficace una scrittura privata semplice. All’atto notarile devono partecipare necessariamente il venditore e l’acquirente. Nel caso in cui vi fossero delle limitazioni alla circolazione delle azioni, affinché si possa correttamente stipulare l’atto sarà necessario che l’eventuale gradimento, da parte dell’organo preposto a esprimerlo, sia già stato concesso (salvo condizionare sospensivamente l’atto di cessione al rilascio del gradimento nei casi di assoluta emergenza) oppure gli altri soci abbiano rinunciato a esercitare il loro diritto di prelazione. Nel caso di prelazione è possibile che la rinuncia di cui sopra sia, anche, espressa in atto.

Le imposte indirette dell’atto di cessione della quota sociale rendono tale atto poco oneroso. Infatti ogni cessione sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00 oltre euro 15 di imposta di bollo da versare all’Agenzia delle Entrate, nonché un’imposta di bollo pari a euro 65,00, diritti di Camera di Commercio nella misura di euro 90,00 oltre oneri notarili in base al valore dell’atto. L’attenzione nelle cessioni di quote deve porsi, però, sulle imposte dirette, cioè sulle imposte che riguardano il reddito della persona fisica che sta cedendo la quota. Infatti, la cessione della quota concretizza una possibilità di guadagno e quindi, potrebbe contribuire a formare i c.d. “redditi diversi”.  Questo guadagno è definito “plusvalenza” ossia la differenza tra la somma investita per formare capitale e la somma realizzata con la cessione.

Si deve distinguere, dunque, la cessione della quota al valore nominale dalla cessione al valore reale o, comunque, superiore al valore nominale. La cessione della quota al valore nominale (cioè al valore corrispondente al capitale sociale ceduto) non crea plusvalenza. Ciò poiché il valore dell’investimento (conferimento a capitale) risulta pari al valore di realizzo. La cessione della quota a un valore superiore al valore nominale della quota, invece, concretizza un arricchimento del soggetto cedente che, in quanto produttivo di ricchezza, viene tassato dal legislatore. Dal 1º gennaio 2019, il legislatore per le cessioni di partecipazioni qualificate, applica indistintamente un’imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza formatasi con la cessione.

Al fine di evitare l’imposta sostitutiva di cui sopra, il legislatore negli ultimi anni, nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio e il 30 giugno di ogni anno, permette ai privati di rivalutare la propria quota societaria mediante perizia giurata e pagamento della minor imposta sostitutiva pari all’11% del maggior valore determinato dal perito.

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12 Commenti

  1. daniele boschetto

    salve, detengo il 10% di quote societarie ed il proprietario dell’Azienda Srl vorrebbe cedermi altre quote, fino a quanto posso crescere di quote societarie? Esiste un limite???
    grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      non esiste limite

  2. Daniele Lattanzio

    Buongiorno. è possibile effettuare una cessione delle quote (in accordo tra le parti) ad una somma inferiore al valore nominale?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se il bilancio giustifica tale valore si

  3. FELICIA BIANCHINI

    salve, detengo 100% del capitale sociale di una srl pari a 10.000. Domani è previsto un aumento di capitale da notaio che porterà il capitale a 200.000 ( portando le riserve straordinarie a capitale quindi internamente.) Se dopodomani cedo il 40% delle quote a valore nominale (80.000) , si genera plusvalenza??

    grazie mille per la risposta

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Buongiorno,
      deve confrontarsi col suo commercialista.
      Cordiali saluti

  4. Corrado Mundo

    Buongiorno, se una persona è titolare di pensione di inabilità, può possedere il 41% di una SRL e partecipare ai dividendo annuale dei profitti ?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Civilisticamente è possibile.
      Sui riflessi fiscali di tale possibilità si confronti con il suo fiscalista

  5. Cosimo Villanova

    Posseggo il 41% di una srl che sta realizzando una struttura turistico ricettiva stagionale già operativa dal 2018 per circa 1/3 . Una parte ulteriore sarà operativa dall’estate del corrente 2021 per completare la struttura nel 2022 . Desidero vendere una parte di quote e pongo cortesemente due domande:
    1. Quale figura professionale può essere delegata a valutare il valore attuale della mia quota ?
    2. Al momento della vendita delle quote davanti al notaio con scrittura privata autenticata posso portare la medesima valutazione per stabilire l’ammontare della transazione ?
    Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      1) il suo consulente fiscale;
      2) si: occhio alla plusvalenza

      GB

  6. rino calzolari

    Se tizio è titolare di una quota pari al 10% del capitale ne può cedere una parte pari al 7% e rimanare con il 3% è cioè possibile la cessione di una parte di quota?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      è possibile

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