Il legato in sostituzione di legittima priva il legittimario¹ della quota riservata, sostituendola con un’attribuzione a suo favore di uno o più beni determinati, disponendo in pari tempo a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri.
Qual è la natura giuridica del legato in sostituzione di legittima?
Il legato in sostituzione di legittima è un legato attraverso il quale il testatore può attribuire al legittimario un diritto particolare privandolo nel contempo della sua quota di riserva.
Qual è la funzione del legato in sostituzione di legittima?
Con il legato in sostituzione di legittima il testatore può evitare l’eccessivo frazionamento di un determinato bene ereditario. Il caso esemplare è quello del testatore che intende evitare il frazionamento eccessivo della sua azienda e nel contempo intende attribuirla al legittimario che ha le migliori capacità imprenditoriali.
Come si acquista il legato in sostituzione di legittima?
Il legato in sostituzione di legittima si acquista fin dal momento dell’apertura della successione e per l’acquisto non è necessaria alcuna formale accettazione, salvo precisare che il legatario ha la facoltà di rinunziare al legato. Un’eventuale accettazione avrebbe il solo valore di rendere definitivo l’acquisto del legato già prodottosi per effetto della morte del testatore.
Cosa accade se il legatario rinuncia al legato in sostituzione di legittima?
Il legittimario che rinunzia al legato in sostituzione di legittima si trova nella stessa posizione di legittimario pretermesso, pertanto acquista il diritto di esperire l’azione giudiziaria di riduzione. Solo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione attribuisce al legittimario la qualità di erede.
Qual è l’oggetto del legato in sostituzione di legittima?
Il legato in sostituzione di legittima è un normale legato, pertanto, può avere a oggetto tutto ciò che può costituire oggetto di legato: in particolare il testatore può disporre un legato a efficacia reale, un legato di cosa determinata o un legato di genere, un legato di cosa propria o altrui.
Cosa accade se il legato in sostituzione di legittima è di valore inferiore alla quota di riserva spettante al legittimario?
Nel caso l’oggetto del legato in sostituzione di legittima abbia un valore inferiore al valore della quota di legittima spettante al legittimario, il legatario non ha diritto a chiedere un supplemento.
Il testatore, tuttavia, può disporre nel testamento del c.d. diritto al supplemento il quale attribuisce al legittimario legatario una quota di eredità pari alla differenza tra il valore del legato e il valore della quota di riserva a egli spettante.
Il legatario in sostituzione di legittima partecipa alla divisione ereditaria?
Il legatario in sostituzione di legittima non partecipa alla comunione ereditaria e, conseguentemente, non partecipa alla relativa divisione dell’asse ereditario tra gli eredi. Per lo stesso motivo non avrà diritto alla prelazione ereditaria sui diritti ereditari.
È possibile apporre pesi e condizioni sul legato in sostituzione di legittima?
Benché il legato in sostituzione di legittima gravi sulla quota indisponibile dell’eredità, è possibile gravarlo di pesi in condizioni in quanto il legatario è tutelato dal diritto di rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima.
Cosa accade nel caso il testamento contenente il legato in sostituzione di legittima non copra l’intero asse ereditario?
Il testamento contenente il legato in sostituzione di legittima e che non copre l’intero asse ereditario produce l’apertura della successione legittima per la parte di eredità non disposta col testamento. Secondo la dottrina, in questo caso, il legato sostitutivo non dà luogo alla diseredazione del legatario il quale beneficerà anche di una delazione ereditaria per legge.
¹ Nel nostro ordinamento si definiscono eredi legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti in caso di assenza di figli.
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