L’accettazione di eredità con beneficio di inventario, diversamente dall’accettazione di eredità pura e semplice, permette di mantenere autonomi e distinti tra loro i patrimoni del defunto e dell’erede[1], in modo tale che l’erede sia tenuto al pagamento di eventuali debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto dal defunto.
Qual è il procedimento?
L’accettazione di eredità beneficiata viene sempre fatta in modo espresso davanti a un notaio (di qualsiasi regione italiana) oppure davanti al Cancelliere del Tribunale; in quest’ultimo caso esiste un limite territoriale in quanto ci si può recare solo presso il Tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio. L’accettazione di eredità con beneficio di inventario deve:
- essere inserita nel registro delle successioni, formalità che viene eseguita dal pubblico ufficiale che riceve l’atto;
- pubblicizzata nei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, indipendentemente, dalla presenza di bene immobili nell’asse ereditario.
Deve essere redatto un inventario?
Il procedimento dell’accettazione beneficiata prevede che sia redatto, prima o dopo l’accettazione ed entro i termini previsti dalla legge, un inventario di tutto il patrimonio ereditario. La funzione dell’inventario è quella di catalogare le attività e le passività del defunto in modo tale da distinguerle da quelle dell’erede, al fine di prevenire eventuali occultamenti di beni che potrebbero servire al pagamento dei creditori ereditari. La mancata conformazione da parte dell’erede dell’obbligo di redigere l’inventario, comporta che non si producono a suo favore gli effetti della limitazione di responsabilità. In altre parole, in tal caso, l’erede sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con il suo patrimonio. L’inventario è eseguito dal Cancelliere del Tribunale o da un notaio e deve essere pubblicizzato con il suo inserimento nel registro delle successioni ma non deve essere trascritto nei registri immobiliari.
Ci sono dei casi in cui è obbligatoria l’accettazione beneficiata?
L’accettazione beneficiata è obbligatoria nei seguenti casi:
- minori o gli interdetti;
- minori emancipati o gli inabilitati;
- le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, le società commerciali.
Ci sono dei termini per accettare l’eredità con beneficio di inventario?
L’accettazione beneficiata deve avvenire nei termini previsti dal legislatore che cambiano a seconda che l’erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari. Se l’erede è nel possesso dei beni ereditari deve eseguire l’inventario entro tre mesi dalla morte del defunto se non ha già fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata, questa deve essere resa entro 40 giorni dal compimento dell’inventario. Se l’erede non è nel possesso dei beni ereditari può dichiarare di accettare con beneficio di inventario nel termine decennale di prescrizione, tuttavia, quando ha dichiarato di voler accettare con beneficio entro 40 giorni, deve fare l’inventario.
Si può decadere dal beneficio di inventario?
L’eredità beneficiata è finalizzata al pagamento dei creditori ereditari e per la sua gestione c’è un controllo da parte del Tribunale. L’erede, quindi, decade dal beneficio di inventario se dispone dei beni ereditari senza ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. L’erede decade dal beneficio di inventario anche nel caso di omissioni o infedeltà nell’inventario e nel caso dell’inosservanza delle procedure previste dalla legge.
[1] Esempio: Tizietto, titolare di un conto in banca di euro 500.000, accetta con beneficio di inventario l’eredità di Tizio il quale ha un conto, nella stessa banca di Tizietto, di euro 1.000.000. L’accettazione con beneficio di inventario impedisce che il conto del defunto sia “fuso” col conto dell’erede, in quanto destinato prima a liquidare i debiti ereditari.
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