L’esclusione di un socio da una srl che non partecipa in alcun modo alle attività assembleari è un’esigenza molto sentita. Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha presentato il 28 settembre 2019 la massima societaria I.H.20 che ha disciplinato tale fattispecie rendendo possibile una clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio inattivo o irreperibile.
Quando si definisce un socio inattivo in una srl?
Non sono rari i casi in cui una società incappi nella fattispecie del socio inattivo. Il socio si definisce inattivo quando per determinate ragioni si rende irreperibile e non partecipa in alcun modo all’attività sociale e nello specifico all’attività assembleare. Si pensi al caso frequente in cui un socio ha divergenze con gli altri soci e decide di disinteressarsi della società “abbandonandola” di fatto.
Tale disinteresse può comportare notevoli difficoltà alla società soprattutto nei casi in cui il socio inattivo detenga una partecipazione di maggioranza, tale da impedire, per esempio, l’assunzione di una decisione in assemblea per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo.
Quali sono i rimedi che la legge prevede in tali casi?
Il legislatore prevede che la società che non riesca ad assumere una decisione in assemblea per impossibilità del suo funzionamento debba considerarsi sciolta. In tal caso l’organo amministrativo ha l’onere di depositare una dichiarazione presso il Registro delle Imprese che dichiari lo scioglimento della società, il quale assume efficacia alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese stesso. Qualora l’organo amministrativo ometta tale adempimento, il Tribunale, su istanza di singoli soci o singoli amministratori o, ancora, dei sindaci, procederà con la verifica della causa di scioglimento.
Dopo tali formalità, l’assemblea dei soci deve nominare un liquidatore e, nel caso di sua impossibilità, provvederà il Tribunale nominando un liquidatore giudiziale.
Esclusione del socio in una srl per giusta causa
Tradizionalmente l’esclusione del socio dalla srl può essere deliberata quando si verifichi un grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge o dallo statuto sociale. Ancora, il socio può essere escluso ove lo statuto, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., abbia previsto una specifica ipotesi di esclusione per giusta causa. Ora bisogna interrogarsi se l’inattività o irreperibilità del socio rappresenti o meno una giusta causa, e, di conseguenza, occorre chiedersi se in una società a responsabilità limitata sia più importante l’interesse del singolo a disinteressarsi alle attività sociali ovvero sia conferito maggior rilievo agli interessi sociali. Il Triveneto, con la massima I.H.20 ha stabilito che, in suddetti casi, è necessario tutelare l’interesse sociale a discapito dell’interesse del singolo socio. In altri termini, secondo il Triveneto è legittimo prevedere come causa di esclusione, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., “la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all’attività assembleare”.
La clausola di esclusione del socio inattivo/irreperibile può essere prevista nell’atto costitutivo?
La clausola di esclusione del socio inattivo/irreperibile può sicuramente essere prevista fin dall’atto costitutivo in quanto sicuramente si ha l’unanimità dei consensi dei soci costituenti. Prevedere tale clausola fin dalla costituzione della società è un atto di prudenza che permette, nel caso si verificasse il problema in esame, di risolvere lo stallo assembleare con maggior rapidità rispetto al procedimento giudiziario.
Se la società è già costituita cosa si può fare?
La clausola di esclusione può essere introdotta anche con una modifica statutaria. “Ça va sans dire” che, per inserire una clausola statutaria, bisogna disporre di una maggioranza in assemblea che consenta una modifica dello statuto. Qualora il socio inattivo abbia una partecipazione rilevante tale da impedire il formarsi di una maggioranza, non sarà possibile modificare lo statuto.
Le società azionarie possono prevedere la clausola di esclusione?
Il Triveneto ha preso posizione anche in riferimento alle società azionarie. Nel caso delle società azionarie, è possibile prevedere che le azioni siano riscattabili dalla stessa società oppure dagli altri soci, qualora il socio titolare delle azioni non partecipi per un tempo significativo ad alcuna attività assembleare.
Vi sono limiti nell’introduzione di tale clausola?
Nel diritto societario vige il c.d. principio della parità di trattamento e da ciò consegue che l’operatività della clausola di esclusione si debba riferire a comportamenti successivi all’introduzione della medesima clausola. Qualora la clausola sia prevista sin dalla costituzione della società non si può ritenere violato il principio di parità di trattamento in quanto tutti i soci sono nelle medesime condizioni. Il problema sorge quando la clausola viene inserita a maggioranza dall’assemblea durante la vita sociale: qualora la clausola, in qualche modo, si riferisca a comportamenti che un determinato socio ha già manifestato, senza dubbio ciò rappresenterebbe una clausola che viola la parità di trattamento. Conseguentemente, la delibera che ha introdotto la clausola di esclusione sarebbe da ritenere annullabile.
Fatta la dovuta precisazione, la clausola può essere legittimamente adottata solo in riferimento a comportamenti dei soci successivi all’adozione della clausola stessa.
Esistono altri casi di esclusione nelle società di capitali?
La risposta deve essere positiva. La legge prevede l’esclusione del socio moroso, cioè è quel socio che sia inadempiente nel versamento del conferimento (in denaro). Ai sensi di legge, sia nelle S.p.A. sia nelle S.r.l. il socio che sottoscrive una partecipazione, qualora la paghi in denaro, può versarne solo il 25%. Il rimanente è da intendersi un credito della società, esigibile in ogni momento dagli amministratori mediante il c.d. richiamo dei decimi. Se il socio più volte sollecitato dagli amministratori non adempie, essi devono metterlo in mora mediante diffida, che per le società di capitali avviene a mezzo di pubblicazione di diffida sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il socio, comunque, non adempia entro il termine di 15 giorni, gli amministratori devono decidere se promuovere azione esecutiva contro il socio inadempiente oppure dare inizio alla procedura di vendita della partecipazione dello stesso. Detta procedura prevede che la partecipazione sia prima offerta agli altri soci ed, in mancanza di offerte di acquisto, questa deve essere negoziata presso terzi – nel caso delle S.p.a. a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se vi sono offerte di acquisto, il socio moroso viene sostituito da un nuovo socio mediante una cessione di quote stipulata dagli amministratori per conto del socio moroso. Nel caso non vi siano offerte, invece, il socio moroso viene dichiarato decaduto dagli amministratori e le somme già conferite sono trattenute dalla società a titolo di penale.
La decadenza è un effetto implicito della morosità. Essa è constatata dall’organo amministravo e comunicata al socio moroso, contrariamente all’esclusione che è una decisione rimessa alla volontà di un diverso organo, quale l’assemblea dei soci.
Vi è da segnalare che recente giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che, il socio che sia puntuale con il conferimento in sede di costituzione, ma moroso nel successivo conferimento per la sottoscrizione, non possa essere dichiarato decaduto – quindi escluso – salvo che, per le sole S.r.l., lo Statuto non preveda una clausola di indivisibilità della partecipazione sociale.
L’esclusione è diversa dal recesso?
I due istituti, pur avendo l’effetto di sciogliere il rapporto sociale relativamente a un singolo socio, sono tra di loro diametralmente opposti. Se nell’esclusione il socio subisce la volontà dell’assemblea, nel caso del recesso l’assemblea e la stessa società subiscono la volontà del socio di sciogliere il singolo rapporto sociale. Difatti, la dottrina parla di diritto di exit.
Il socio, però, non ha un diritto di recesso indiscriminato. La legge prevede casi legali di recesso. In questo caso, vi è una presunzione di legge su una giusta causa per la quale il socio – il quale non ha concorso all’assunzione di una determinata decisione – potrebbe decidere di non voler più partecipare alla società. A fianco delle ipotesi legali, lo Statuto, sia già in sede di costituzione sia successivamente, può prevedere casi di recesso volontario, ove i soci sono loro stessi a prevedere casi che configurano giusta causa di scioglimento del singolo rapporto sociale.
Formulario
“Può essere escluso il socio nel caso di mancato intervento, per un periodo di tempo significativo, alle assemblee dei soci. Si deve considerare periodo di tempo significativo il mancato intervento in assemblea per un periodo superiore a 24 mesi.
L’esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all’art. 2479 bis c.c.
Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.
Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni dell’art. 2473 c.c., preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale“.
E’ possibile escludere un socio di una srl non moroso (ha conferito i beni), laddove nemmeno l’atto costitutivo preveda ipotesi specifiche di esclusione dei soci?
No.
Deve proporre un recesso volontario o una cessione di quota