La donazione a causa di morte (donazione mortis causa) produce i suoi effetti solo al momento della morte del donante e viola il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), perché essa produrrebbe gli stessi effetti di un testamento, ma allo stesso tempo priva il donante-disponente della facoltà di revocare l’atto mortis causa e, quindi, viene violato il principio dell’assoluta libertà testamentaria.
È lecita la donazione con termine iniziale coincidente con la morte del donante?
È dubbio se configuri un patto successorio vietato la donazione con termine iniziale coincidente con la morte del donante (cum moriar), oppure la donazione sottoposta alla condizione della morte (si moriar) o della premorienza (si premoriar) del donante. La cassazione in due occasioni[1] , seguendo una dottrina minoritaria[2], ha affermato l’invalidità di entrambe le figura in esame. La teoria tradizionale[3], avallata da altra giurisprudenza della Corte Suprema[4], invece ammette la validità di tali fattispecie poiché rappresentano delle donazioni tra vivi con il tipico carattere dell’attualità dello spoglio.
Non sono altro, in concreto, che delle normali donazioni a termine o a condizione nelle quali l’evento consiste nella morte del donante, evento che nessuna norma giuridica considera illecito. In dette donazioni il donatario acquista immediatamente ciò che acquista ogni acquirente a termine iniziale o sotto condizione sospensiva, vale a dire l’aspettativa legalmente tutelata, che gli consente di compiere atti conservativi (art. 1356, 1° comma, c.c.) e di disporre, sia pure con atto sottoposto alla medesima condizione, del diritto oggetto della donazione (art. 1357 c.c.). Bisogna peraltro ricordare che, successivamente, la Cassazione[5] seguendo altra dottrina[6], ha mutato opinione affermando che le donazioni cum moriar o si premoriar, concretizzano delle disposizioni successorie e sono quindi nulle perché in contrasto con il divieto dei patti successori.
Si ricorda, comunque, che la tesi della validità prevale tuttora sia in dottrin[7] sia in giurisprudenza[8].
Non vi è dubbio che non è sempre facile distinguere, in concreto, l’ipotesi della donazione da quella del patto successorio, ma nel dubbio si può ricorrere al principio di interpretazione conservativa previsto dall’art. 1367 del codice civile.
[1] Cass. 6 marzo 1950, n. 576 e Cass. 24 aprile 1987, n. 4053
[2] Cariota Ferrara; Bianca.
[3] Per tutti: Torrente.
[4] Per tutte Cass. 9 luglio 1976, n. 2619.
[5] Per tutte: Cass. 24 aprile 1987, n. 4053.
[6] Cariota Ferrara; Bianca.
[7] Torrente; Biondi; Pugliese; Grosso e Burdese; Azzariti – Martinez; Feola.
[8] Per tutte: Cass. 16 giugno 1996, n. 1547; Cass. 9 luglio 1976, n. 2619 e Cass. 11 novembre 1988, n. 6083.
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