Cos’è la donazione

da | Dic 14, 2021

La donazione è il contratto col quale una parte – per spirito di liberalità – ne arricchisce un’altra, disponendo in favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Causa e motivi della donazione La causa della donazione è riconducibile al depauperamento del donante, cui corrisponde l’arricchimento del donatario, intendendo il […]

La donazione è il contratto col quale una parte – per spirito di liberalità – ne arricchisce un’altra, disponendo in favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Causa e motivi della donazione

La causa della donazione è riconducibile al depauperamento del donante, cui corrisponde l’arricchimento del donatario, intendendo il termine arricchimento in senso non economico ma giuridico (mancanza di corrispettivo dell’attribuzione patrimoniale c.c.).
Dalla causa si distinguono i motivi, che sono di norma irrilevanti, salvi i casi previsti dalla Legge: motivo erroneo (787 c.c. c.c.); motivo illecito (788 c.c. c.c.) e motivo remuneratorio (770 c.c. c.c.). Nella donazione è possibile attribuire rilevanza ai motivi delle parti, inserendoli nel contratto mediante gli elementi accidentali (esempio condizione e termine c.c.).

donazione

Inadempimento e invalidità

All’invalidità delle donazioni si applicano le disposizioni generali in tema di invalidità dei contratti. Esiste poi una disciplina propria della donazione, analoga alla disciplina delle disposizioni testamentarie. L’invalidità della donazione si esplica sia dal lato soggettivo sia dal lato oggetto; in particolare:

Invalidità relative ai soggetti – ipotesi:

  • annullabilità della donazione di persona temporaneamente incapace di intendere e volere (art. 775 c.c. c.c.);
  • nullità delle donazioni di incapaci (art. art. 774 c.c. c.c.) e dei loro rappresentanti (art. 777 c.c.), salve eccezioni;
  • nullità delle donazioni dell’inabilitato (art. 776 c.c.), salve le eccezioni previste dalla legge;
  • nullità del mandato a donare (art. 778 c.c.), salve eccezioni;
  • nullità delle donazioni a favore del tutore o protutore (art. 779 c.c.) e del notaio (art. 28 L.Not. c.c.).

Invalidità relative all’oggetto – ipotesi:

  • nullità della donazione di beni futuri (art. 771 c.c.);
  • nullità delle donazioni di beni altrui.

Invalidità relative al motivo della donazione:

  • l’errore sul motivo – sia esso di fatto o di diritto – costituisce causa di annullamento della donazione in presenza di due requisiti (art. 787 c.c.): 1) il motivo deve risultare dall’atto; 2) il motivo deve essere determinante, cioè l’unico che spinto il donante alla liberalità. Non si applicano quindi le regole generali sull’errore (art. 1428 c.c.) che consentono l’annullamento solo per errore essenziale e riconoscibile.
  • il motivo illecito – cioè contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume – è causa di nullità dell’intera donazione solo in presenza di due requisiti (art. 788 c.c.): 1) il motivo deve risultare dall’atto; 2) il motivo deve essere determinante, cioè l’unico che spinto il donante alla liberalità.

La revoca

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli; essa consente di eliminare quasi totalmente gli effetti della donazione, al di fuori dei casi previsti per i contratti in generale. La disciplina della revocazione delle donazioni ha carattere inderogabile ed è di ordine pubblico, come confermato dall’art. 806 c.c. che non ammette la rinunzia preventiva alla revocazione. La revoca della donazione è un diritto potestativo attribuito al donante, che può, con una dichiarazione di volontà, togliere efficacia alla donazione senza che occorra alcun comportamento da parte del soggetto passivo.
La revoca della donazione si differenzia dalla revoca del testamento in quanto da un lato non è completamente libera in quanto può essere decisa solo in presenza dei presupposti di legge; dall’altro lato per essere attività esige una pronuncia costitutiva del Giudice.

Revoca per ingratitudine: l’ingratitudine che giustifica la revocazione ricorre soltanto nelle ipotesi tassativamente previsti dalla legge, e precisamente:

  • nei casi previsti dalla legge per l’indegnità a succedere mortis causa (art. 463 nn. 1, 2 e 3 c.c.);
  • ingiuria grave verso il donante;
  • doloso e grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • rifiuto degli alimenti.

La legittimazione alla proposizione della domanda giudiziale di revoca spetta al donante e ai suoi eredi, nei confronti del donatario e dei suoi eredi e deve essere fatta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto che giustifica la revoca.

Revoca per sopravvenienza dei figli: quest’ipotesi di revoca si basa su due presupposti:

  • il presupposto negativo dell’inesistenza di figli o discendenti legittimi o dell’ignoranza di averne nel momento in cui viene fatta la donazione;
  • il presupposto positivo della loro sopravvenienza o esistenza (a cui si deve equiparare l’adozione legittimante successiva alla donazione, sia il riconoscimento di figlio successivo alla donazione).

L’azione di revocazione deve essere proposta entro cinque anni, che decorrono dal giorno della nascita del figlio o discendente legittimo o dal giorno della scoperta del figlio o discendente legittimo o dal giorno del riconoscimento del figlio naturale.

Il mutuo dissenso di donazione

In passato la dottrina – anche sulla base della vecchia nozione di donazione – riteneva che una delle caratteristiche essenziali di questo contratto fosse la sua irrevocabilità. Il legislatore del 1942 ha voluto eliminare questo requisito dalla nozione di donazione per cui l’irrevocabilità della donazione ha lo stesso significato dell’irrevocabilità di qualsiasi altro contratto: le parti, una volta prestato il loro consenso, non possono liberarsi dal vincolo contrattuale se non per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art. 1372, comma, 1 c.c.].
Il mutuo dissenso è un negozio solutorio diretto a eliminare un precedente negozio con effetto effetto retroattivo. I diritti dei terzi sono comunque tutelati dal principio generale espresso dall’art. 1458, comma 2, c.c. secondo cui la risoluzione non può pregiudicare i diritti dei terzi.

In che modo può diventare rischiosa?

La donazione è un atto che anticipa la successione del donante in modo definitivo. Salve le eccezioni di revoca, la donazione è definitiva e da ciò consegue l’impossibilità da parte del donante di cambiare idea. In altri termini, chi dona non può decidere successivamente di riprendersi quanto donato se non con il consenso del donatario. Per questo motivo la legge prevede per la donazione diversi rigidi formalismi: atto pubblico davanti a un notaio e alla presenza di due testimoni a pena di nullità.
Inoltre la donazione di beni immobili può comportare dei rischi relativi alla circolazione del bene immobile.

La donazione remuneratoria

La donazione remuneratoria è liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (art. 770 comma c.c.). La volontà di ricompensare il donatario non penetra la struttura del negozio, ma costituisce soltanto un motivo della donazione al quale la legge attribuisce un particolare rilievo.
Proprio questa particolare rilevanza fa sì che – in assenza del motivo – la donazione non potrà essere qualificata come remuneratoria e non saranno ad essa applicabili le specifiche disposizioni previste per questa figura. Peraltro il motivo rimuneratorio non deve necessariamente risultare dall’atto con dichiarazione solenne e può desumersi da circostanze esterne rispetto al testo della donazione.
La norma prende in considerazione tre distinte ipotesi:

  • fatta per riconoscenza: si tratta di una donazione dettata da un particolare sentimento di gratitudine verso il donatario o verso qualche membro della sua famiglia;
  • fatta in considerazione di particolari meriti del donatario: in questo caso l’animus donandi è determinato dal particolare sentimento di ammirazione per le qualità personali del donatario o per la particolare attività da lui svolta;
  • fatta per speciale remunerazione la quale rappresenta l’intenzione del donante di ricompensare un servizio resogli dal donatario. Fondamentale è che non vi sia interdipendenza tra la donazione e il servizio che si vuole ricompensare, altrimenti non si tratterà di una donazione, ma di un contratto a prestazioni corrispettive

La donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio – sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi – si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (art. 785 c.c.).
La dottrina prevalente ravvisa invece nella donazione obnuziale un’ipotesi eccezionale di deroga alla contrattualità della donazione ricostruendola come negozio unilaterale che si perfeziona nel momento in cui la volontà del donante viene a conoscenza del donatario, ma i suoi effetti si producono solo nel momento in cui il matrimonio è celebrato.
In caso di annullamento del matrimonio la donazione è inefficace, in conseguenza del venir meno della condizione. Sono comunque fatti salvi gli acquisti effettuati dai terzi di buona fede nel periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio e la sentenza di annullamento. Inoltre il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti fino alla data della domanda di annullamento.
Se la donazione è a favore dei figli nascituri degli sposi, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
La forma obnuziale – pur avendo carattere di negozio unilaterale – è una vera è propria donazione, come tale soggetta alle disposizioni generali ex 769 ss., a eccezione della disposizione particolare di cui all’art. 805 c.c., che prevede che le donazioni obnuziali non possono essere revocate per ingratitudine né per sopravvenienza di figli

La donazione modale

È una donazione alla quale viene apposto un onere. L’onere può essere definito come un peso posto a carico del donatario per volontà del donante, che può consistere sia nell’erogazione di una parte del bene donato per un determinato scopo, sia nel compimento di un’azione o di un’omissione in favore del donante stesso o di un terzo.
L’onere è espressamente disciplinato con riferimento alla donazione e alle disposizione testamentarie, ma si ritiene applicabile anche agli altri negozi a titolo gratuito.
Esso è fonte di una vera e propria obbligazione tra il donante (creditore) e il donatario (debitore).
Secondo la tesi tradizionale l’onere costituisce  – al pari della condizione e del termine – un elemento accidentale del contratto che incide sul negozio aggiungendo degli effetti ulteriori –accessori e secondari – rispetto a quelli tipici della donazione. L’onere deve consistere in una prestazione suscettibile di valutazione economica. Il vantaggio da esso derivante può aversi a favore di terzi determinati, dello stesso donante, di soggetti indeterminati, di animali ecc…
Il valore dell’onere può anche eccedere il valore di quanto donato, ma in tal caso il donatario è tenuto ad adempiere nei limiti di quanto ricevuto. L’onere illecito o impossibile si ha per non apposto, ma può rendere nulla l’intera donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante
Per chiedere l’adempimento può agire  – oltre al donante – qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. Può essere richiesta anche la risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere, ma solo se tale possibilità è prevista nell’atto di donazione e la domanda può essere proposta dal donante o dai suoi eredi.

La donazione indiretta

La donazione indiretta si manifesta in quei negozi, di natura diversa dalla donazione, che sono utilizzati da un soggetto per raggiungere lo scopo di arricchire un altro soggetto.

Ipotesi di donazione indiretta:

Rinuncia: l’atto con il quale il titolare di un diritto soggettivo lo dismette senza attribuirlo ad altri; l’esempio più importante di rinuncia è la remissione del debito, che la dottrina prevalente inquadra come rinuncia al credito.
Contratto a favore del terzo: configura nella sua fattispecie tipica un’ipotesi di negozio indiretto, perché in esso è possibile distinguere una causa interna (quella propria del contratto che si conclude) e una esterna, relativa all’attribuzione fatta al terzo (che si identifica nel particolare interesse che lo stipulante deve avere alla conclusione del contratto). Se questa seconda causa consiste nell’arricchimento del beneficiario, ricorrerà la figura della donazione indiretta.
Assicurazione a favore del terzo: rappresenta un’ipotesi di contratto a favore del terzo, e come tale può realizzare una donazione indiretta. Nel caso di assicurazione a favore del terzo l’oggetto dell’attribuzione non è l’indennità pagata all’assicurato, ma il premio pagato dallo stipulante, perché bisogna considerare ciò che è effettivamente uscito dal suo patrimonio.
Adempimento del terzo: a differenza dell’adempimento del debitore, che è atto dovuto, l’adempimento del terzo ha natura negoziale, perché è atto giuridicamente libero, caratterizzato dall’intento di adempiere il debito altrui.
Donazione mista: ricorre quando in un negozio oneroso una delle prestazioni è notevolmente inferiore a quanto dovuto e chi la riceve volontariamente intende arricchire l’altra parte [es. il prezzo pagato dal compratore è nettamente più elevato del valore del bene acquistato, oppure al contrario il valore del bene è nettamente superiore al prezzo pagato].
Espromissione: è il contratto con cui un terzo assume nei confronti del creditore l’obbligazione del debitore in assenza di una delega di quest’ultimo. Le ragioni che possono portare il terzo ad assumere questo impegno sono le più varie; nel caso in cui l’intento del terzo sia quello di arricchire il debitore liberandolo dal suo debito, l’espromissione realizzerà una donazione indiretta.
Accollo: è l’accordo tra debitore e terzo in base al quale quest’ultimo si fa carico del debito nei confronti del creditore, il quale può aderire alla stipulazione, rendendo definitiva l’attribuzione a suo favore.
Intestazione di beni in nome altrui: l’espressione si riferisce soprattutto al caso del genitore che acquista col denaro proprio un bene che fa intestare al figlio.

Il problema della donazione a causa di morte

La donazione a causa di morte (donazione mortis causa c.c.) produce i suoi effetti solo al momento della morte del donante e viola il divieto dei patti successori.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

10 + 5 =