Cosa si intende per cessione di una partecipazione azionaria?
La cessione di azioni può essere qualificata come contratto traslativo consensuale a effetti reali, avente per oggetto titoli di credito, nell’ipotesi in cui la partecipazione azionaria sia incorporata in un titolo cartaceo rappresentativo della partecipazione stessa, oppure beni immateriali, se la partecipazione azionaria non è rappresentata da un titolo. Indi, potendo le società per azioni decidere anche di non emettere titoli azionari, cioè documenti cartacei rappresentativi delle azioni, ciò determina diversi risvolti sulla loro circolazione come vedremo in seguito.
Come vengono cedute le azioni prive di titoli azionari?
Se una società per azioni non ha emesso titoli azionari, la cessione delle azioni produce effetti solo mediante l’iscrizione del nome del cessionario nuovo socio (cioè l’acquirente delle azioni) sul libro soci della medesima società. Solo una volta avvenuta tale iscrizione, pertanto, la cessione avrà effettivamente efficacia (art. 2355, comma 1, codice civile).
Le azioni rappresentate da titoli azionari: titoli al portatore o titoli nominativi?
Quando una società per azioni emette titoli azionari, la vendita può avvenire in due modalità diverse, a seconda che le azioni siano emesse al portatore o nominative (art. 2354 codice civile). In caso di azioni al portatore, sui relativi titoli non viene indicato il nominativo del loro titolare e, perciò, il trasferimento avviene mediante semplice consegna materiale del titolo al nuovo azionista (art. 2355, comma 2, codice civile).
Se, invece, le azioni sono nominative, sui titoli viene indicato il nominativo del titolare e, in conseguenza di ciò, la cessione dovrà avvenire mediante doppia intestazione sia sul titolo che sul libro soci.
La doppia intestazione può effettuarsi, a sua volta, in due modi (art. 2355, commi 3 e 4, codice civile):
- girata (art. 2023 codice civile): il cedente annota materialmente sul titolo il nominativo del cessionario e sottoscrive tale dichiarazione, che dovrà poi essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale; in un secondo momento, il nuovo azionista potrà richiedere all’organo amministrativo della società la sua iscrizione al libro soci;
- transfer (art. 2022 codice civile): la stessa società emittente i titoli, su richiesta dell’acquirente o dell’alienante le azioni, annota il nominativo del nuovo azionista contestualmente sul libro soci e sul titolo, ovvero rilascia un nuovo titolo intestato al cessionario.
Cosa sono le azioni dematerializzate?
Le azioni dematerializzate sono azioni per le quali vengono emessi titoli, anche se non in forma cartacea, ma appunto dematerializzata. Vista la particolarità di questi titoli azionari, la loro cessione può essere effettuata solo mediante intermediari autorizzati, secondo quanto disposto dall’art. 83-quater T.U.F.. Il trasferimento, in particolare, si opera mediante scritturazione su appositi conti destinati a registrarne i movimenti ed è documentato da un’operazione di giro, che consiste in un addebito e relativo accredito nei conti dei soggetti coinvolti. Solo una volta completata l’operazione di giro, la cessione acquista piena efficacia.
Vi sono limiti alla circolazione delle azioni?
Posto che le azioni sono la tipica espressione delle società di capitali, caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento capitalistico su quello personalistico dei soci, la loro circolazione è generalmente libera. In via eccezionale, possono essere previste limitazioni, legali o statutarie, alla cessione delle azioni.
In particolare il legislatore, all’art. 2355-bis codice civile, prevede che:
- in caso di azioni nominative o per le quali non sono stati emessi titoli azionari, lo statuto può prevedere particolari limiti alla loro cessione;
- sempre in caso di azioni nominative o per le quali non sono stati emessi titoli azionari, lo statuto può porre un divieto di cessione delle azioni, anche se per un periodo non superiore a cinque anni all’introduzione del divieto o dalla costituzione della società;
- lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni sia subordinato all’espressione di un mero gradimento da parte di organi sociali o di altri soci verso la figura del cessionario; in tal caso, come correttivo, è previsto un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero il libero esercizio del diritto di recesso da parte del cedente.
È possibile prevedere una clausola di prelazione per l’acquisto di azioni di spa?
La prelazione, concessa dalla legge, si estrinseca mediante la previsione nello statuto, in sede di costituzione o anche successivamente, di una clausola limitativa della circolazione, purché essa non sia così forte da impedire completamente al socio di uscire dalla compagine sociale. Si tratta di eccezione alla libera circolazione delle partecipazioni, che trova fonte normativa per le società per azioni sempre nell’art. 2355-bis codice civile.
Con la clausola di prelazione ogni socio si obbliga, quando vuole cedere la propria partecipazione azionaria, a offrirla preventivamente agli altri soci, preferendoli ai terzi, ma a parità di condizioni. In questo senso la clausola, definita di “prelazione propria”, è pienamente lecita. La clausola può però anche essere configurata come “prelazione impropria”, cioè non a parità di condizioni (condizioni più favorevoli agli altri soci); in questo caso, il socio cedente ha diritto di recedere dalla società in ogni momento, con rimborso della sua quota di partecipazione.
Il socio che intende vendere la propria partecipazione deve porre in essere una proposta contrattuale completa di tutti gli elementi necessari, da trasmettere alla società ed agli altri soci.
In caso di violazione del diritto di prelazione da parte del socio cedente, il trasferimento è inefficace sia nei confronti degli altri soci, che nei confronti della società, che può quindi rifiutarsi di iscrivere il nuovo acquirente nel libro soci.
Qual è il ruolo del notaio nella cessione quote spa?
La cessioni di azioni non necessita obbligatoriamente l’apporto professionale del notaio, anche se, vista la particolarità e complessità della materia trattata, il suo intervento risulta altamente consigliato quantomeno in ottica di consulenza giuridico-finanziaria. Il trasferimento di azioni, pertanto, può avvenire anche mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o semplice autentica di firma.
In particolare, il notaio:
- in caso di girata azionaria, è tenuto ad annotare giornalmente le autentiche di firma sulle girate di titoli azionari nel registro delle girate, istituito per i trasferimenti di azioni ai sensi dell’art. 28, R.D. 29 marzo 1942, n. 239;
- in ipotesi di transfer, il notaio provvede a redigere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cessione delle azioni, avente a oggetto il consenso traslativo di cedente (vecchio socio) e cessionario (nuovo socio), e, successivamente, ad annotare il trasferimento nel medesimo registro di cui sopra.
È possibile acquistare azioni all’asta?
Le azioni, come altri diversi beni, possono essere oggetto di procedure di espropriazione forzata (pignoramento e sequestro), con conseguente applicazione della disciplina dei vincoli su azioni ex art. 2352 codice civile. La procedura espropriativa molto spesso porta alla vendita forzosa delle azioni espropriate.
In questi casi la cessione, sotto la costante direzione del Tribunale competente e del Giudice dell’Esecuzione all’uopo nominato, avviene mediante:
- pubblicazione di un‘apposita offerta pubblica di acquisto delle azioni espropriate;
- presentazione delle offerte di acquisto da parte dei possibili acquirenti;
- espletamento di un‘asta giudiziaria pubblica, diretta dal Giudice dell’Esecuzione, volta all’esame delle offerte presentate e allo svolgimento dell’eventuale gara tra i più offerenti per l’aggiudicazione;
- emissione di un provvedimento giudiziale di aggiudicazione delle azioni espropriate a esito dell’asta.
Oltre che oggetto di asta giudiziaria, le azioni possono essere interessate da bandi di asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie, indette e gestite dalle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio hanno la possibilità, infatti, in esecuzione di apposite deliberazioni delle proprie Giunte e seguendo la procedura di vendita con pubblico incanto di cui agli artt. 73 e 76 R.D. n. 827/1924 e s.m.i., di indire aste pubbliche per la cessione delle proprie partecipazioni azionarie detenute in determinate società per azioni.
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