L’aumento di capitale sociale a pagamento

da | Apr 15, 2020

Con l’aumento oneroso del capitale sociale (anche detto aumento di capitale sociale a pagamento) si realizza un’ipotesi di aumento sia nominale del capitale sia del patrimonio sociale che consegue a nuovi conferimenti patrimoniali da parte dei soci. In questo modo, viene immessa dai soci nuova liquidità nelle casse della società. L’aumento del capitale, in questo […]

Con l’aumento oneroso del capitale sociale (anche detto aumento di capitale sociale a pagamento) si realizza un’ipotesi di aumento sia nominale del capitale sia del patrimonio sociale che consegue a nuovi conferimenti patrimoniali da parte dei soci. In questo modo, viene immessa dai soci nuova liquidità nelle casse della società. L’aumento del capitale, in questo caso, avviene mediante sottoscrizione e conferimento di entità che possono essere, oltre che valutabili economicamente, anche utili alla società.

aumento di capitale a pagamento

Perché è utile l’aumento di capitale a pagamento?

L’aumento di capitale sociale a pagamento realizza una forma di finanziamento permanente a fondo e, quindi, senza vincolo di restituzione. L’aumento di capitale si pone, pertanto, quale strumento, post costituzione della società, di attribuzione di elementi attivi, al fine di esercitare l’attività economica. Questa funzione generica viene declinata dalla legge prevedendo che l’aumento di capitale possa, anche, essere utilizzato quale strumento per acquisire beni o servizi da soggetti terzi che diventano soci, oppure riportare il capitale sociale alla consistenza antecedente alla sopravvenienza di una perdita.

Come si realizza l’aumento oneroso di capitale sociale?

L’aumento oneroso del capitale sociale è un’operazione straordinaria a formazione progressiva. La legge prevede varie fasi successive che possono realizzarsi contemporaneamente oppure con intervalli di tempo prolungati. Questa operazione si realizza mediante una proposta espressa dall’organo amministrativo in seno all’assemblea e con la conseguente accettazione da parte dei soci, con le maggioranze richieste dalla legge per la modifica del contratto sociale. Una volta approvata la delibera ai soci, è data opportunità entro un determinato termine stabilito in delibera di sottoscrivere l’aumento di capitale e di liberarlo eseguendo i conferimenti.

Che cosa è possibile conferire con l’aumento di capitale a pagamento?

Il capitale sociale può essere aumentato onerosamente, conferendo innanzitutto denaro. La legge prevede, nel caso in cui consentito dallo Statuto, che possano essere conferiti anche beni o servizi. Nel caso di conferimento di beni o servizi si parla comunemente di conferimento in natura. Il conferimento in natura altro non è che la liberazione dell’aumento mediante attribuzione alla società del diritto di proprietà di beni immobili, mobili, universalità di beni (ad esempio l’azienda) o di altri diritti, anche di godimento, su detti beni.

Nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata è possibile conferire, da parte di uno o più soci, anche la propria opera. Con tale tipo di conferimento in natura la legge vuole facilitare alle piccole e medie imprese l’acquisizione della forza lavorativa necessaria per lo svolgimento dell’attività economica, coinvolgendo nel rischio di impresa il socio lavoratore. In tale maniera, il socio, pur non ricevendo una retribuzione, ha il diritto di conseguire l’utile e, man mano che svolge la propria opera, libera il conferimento.

Affinché si possa conferire in natura, la legge richiede per le società di capitali la predisposizione, da parte di un professionista abilitato, di una perizia di stima giurata che attesti che il valore conferito sia almeno pari al valore dell’aumento da sottoscriversi. Per il conferimento dell’opera nelle S.r.l., oltre alla perizia di cui sopra, la legge richiede anche la consegna di una fideiussione bancaria a garanzia del conferimento.

Quali tipi di conferimento in natura sono discussi?

Vi sono tipi particolari di conferimenti in natura che in passato sono stati oggetto di studio da parte della dottrina e che oggi sono ritenuti beni legittimamente conferibili. Qui di seguito un elenco sintetico:

  • conferimento di garanzie reali o personali;
  • conferimento di beni immobili sottoposti al vincolo di interesse storico ed artistico;
  • conferimento di contratto;
  • conferimento di know – how;
  • conferimento di partecipazioni di società di persone.

Al contrario, vi sono determinati beni che non possono essere oggetto di conferimento nelle società, come il nome, mentre la ditta e l’avviamento sono conferibili solo unitamente all’azienda.

Come viene garantito il socio nell’aumento oneroso del capitale sociale?

La legge obbliga il socio a conferire una volta sola: al momento della costituzione. Questo obbligo non è ripetuto durante la vita della società. La legge prevede il diritto di opzione per le S.p.A., o diritto di sottoscrizione per le S.r.l., che garantisce ai soci di poter mantenere la medesima percentuale di partecipazione al capitale sociale, a patto di sottoscrivere e liberare l’aumento deliberato. Il diritto d’opzione e di sottoscrizione non sono, però, diritti assoluti, ma possono essere soppressi o limitati quando l’interesse della società è superiore. Le ipotesi in cui questi diritti possono essere esclusi o limitati sono previste dalla legge e vengono disciplinate in maniera diversa tra S.p.A. e S.r.l.

Nelle S.p.A., il diritto di opzione può essere escluso o limitato:

  • quando la delibera di aumento prevede un conferimento in natura;
  • quando l’interesse della società lo esige.

In questi casi, a garanzia dei soci ai quali il diritto d’opzione viene escluso o limitato, la legge prescrive, in capo all’organo amministrativo, l’obbligo di predisporre una relazione che illustri i motivi dell’esclusione o della limitazione, nonché la predisposizione di una perizia di stima che attesti il valore dell’eventuale conferimento in natura. Oltre a ciò, l’organo amministrativo deve prevedere un sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione che ha la funzione di compensare il valore nominale delle azioni con il valore reale del patrimonio sociale, evitando così un indebito arricchimento dei soggetti a cui è destinato l’aumento con limitazione o esclusione del diritto d’opzione.

Nelle S.r.l., l’esclusione e la limitazione del diritto di sottoscrizione è una scelta rimessa unicamente agli amministratori, salvo che non sia prevista o esclusa nello Statuto la facoltà di offrire a terzi le quote sociali. La legge non richiede all’organo amministrativo relazioni illustrative delle ragioni dell’offerta a terzi dell’aumento. Sarà, invece, richiesta la perizia di stima, qualora l’aumento preveda un conferimento in natura. Anche il sovrapprezzo, che nelle S.p.A. è obbligatorio, nelle S.r.l. è del tutto facoltativo.

I soci che non concorrano all’approvazione della delibera di aumento con offerta ai terzi sono tutelati con il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c..

Quali sono le modalità di esecuzione dell’aumento a pagamento?

Le società azionarie possono eseguire l’aumento a pagamento con due modalità distinte e alternative tra loro:

– aumento del valore nominale delle azioni in circolazione;
– emissione di nuove azioni da offrirsi in sottoscrizione ai soci proporzionalmente.

Contrariamente a quello che avviene in caso di aumento gratuito, ove è espressamente previsto che le azioni di nuova emissione debbano avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione in ossequio al principio di omogeneità, prescritto all’art. 2442, secondo comma, c.c.., nell’aumento a pagamento la società può decidere di emettere anche azioni di categoria se questa è prevista all’interno dello Statuto.

Le società a responsabilità limitata, come le società di persone, invece, in ossequio al principio dell’unicità della quota di partecipazione dei soci, potranno eseguire l’aumento soltanto mediante l’aumento del valore nominale delle quote di partecipazione spettanti a ciascun socio.

A chi compete la deliberazione di aumento gratuito?

La competenza a deliberare un aumento oneroso del capitale sociale è in capo all’assemblea dei soci. In particolare, l’assemblea straordinaria, nel caso di società azionaria, e di un’assemblea dei soci con i quorum previsti per le modifiche dello statuto, nel caso di società a responsabilità limitata. Nelle società di persone, invece, ai sensi dell’art. 2252 c.c., essendo l’aumento del capitale sociale una modifica del contratto sociale, la decisione richiede l’unanimità dei consensi. La competenza dell’aumento del capitale sociale può essere delegata dall’assemblea delle società di capitali all’organo amministrativo. Questa soluzione demanda la decisione agli amministratori che possono scegliere il momento più opportuno per aumentare il capitale sociale, secondo le indicazioni espresse dall’assemblea dei soci.

È necessario un bilancio infrannuale aggiornato?

La legge non prescrive la necessità di munirsi di idoneo bilancio infrannuale aggiornato per deliberare un aumento gratuito del capitale sociale. Tuttavia, è quanto meno opportuno redigere una situazione patrimoniale aggiornata per verificare che il capitale sociale non sia stato intaccato da perdite.

Ci possono essere più aumenti di capitale sociale deliberati e pendenti?

Nelle società di capitali vige il divieto di cui agli artt. 2438 c.c. (per le S.p.A.) e 2481, ult. comma, c.c.. (per le S.r.l.). Questo divieto è posto a garanzia dei terzi che non devono essere ingannati sulla consistenza del capitale sociale. Secondo quanto prescritto dalla legge non è possibile aumentare il capitale sociale in pendenza di un altro aumento. L’interpretazione della dottrina maggioritaria ritiene che la società possa deliberare più aumenti di capitale sociale, sia a pagamento che gratuiti, ma quelli successivi al primo non possono essere eseguiti  se quello precedente sia stato sottoscritto ma non ancora liberato. Questo aspetto non assume rilievo nel caso di delibere immediatamente efficaci come le delibere di aumento del capitale sociale gratuito.

L’aumento oneroso del capitale sociale è immediatamente efficace?

L’aumento oneroso del capitale sociale non è immediatamente efficace. Come detto all’inizio, la fattispecie si caratterizza per essere composta da fasi successive che possono esaurirsi in un unico contesto oppure, anche, protrarsi nel tempo. Esistono modalità di aumento di capitale a pagamento, come l’aumento per tranches che possono durare da alcuni mesi fino a qualche anno. Nel caso di aumento per tranches, la società decide di suddividere un unico aumento in più frazioni ad esempio per facilitare ai soci il reperimento dei liquidi per la sottoscrizione delle partecipazioni.

È necessario il notaio per aumentare onerosamente il capitale sociale?

La delibera di aumento a pagamento del capitale sociale di S.r.l. e S.p.A. dà luogo ad una modifica statutaria per la quale è necessaria l’omologa notarile. L’assemblea dei soci, quindi, deve avvenire alla presenza del notaio il quale omologherà la delibera e procederà alla sua iscrizione nel registro delle imprese. Lo stesso vale nelle società di persone, per il quale l’atto pubblico notarile è necessario per modificare il contratto sociale.

Cosa accade se una delle partecipazioni dei soci è gravata da pegno, usufrutto o sequestro?

Nel caso una partecipazione sia gravata da pegno/usufrutto/sequestro, il vincolo non si estende alle azioni di nuova emissione assegnate al socio o alla sua maggior quota, poiché trattasi di apporto patrimoniale nuovo.

11 Commenti

  1. Davide

    Buongiorno,
    siamo una S.a.s. con due soci e Capitale Sociale € 20.000,00. A breve procederemo con la trasformazione da S.a.s. a S.r.l., nel contempo vorremmo aumentare il Capitale Sociale con il conferimento di un fabbricato di proprietà della società.
    E’ possibile effettuare l’operazione? In caso affermativo, possiamo farla contestualmente alla trasformazione della ragione sociale in un unico atto?
    Grazie
    Davide

    Rispondi
    • Davide

      scusate credevo non mi avesse preso il primo messaggio.

  2. Davide

    Buongiorno,
    siamo una S.a.s. con 2 soci e Capitale Sociale pari a € 20.000,00, a breve ci trasformeremo in S.r.l. e, è nelle nostre intenzioni aumentare il Capitale Sociale con il conferimento di un fabbricato di proprietà della società.
    E’ un’operazione fattibile? In caso affermativo, si può fare in concomitanza con la trasformazione da S.a.s. a S.r.l.?
    Grazie
    Davide

    Rispondi
    • Guido Brotto

      L’operazione è fattibile, tuttavia, valuti bene come attuare l’operazione perché vi possono essere dei costi fiscali anche importanti

  3. Valentina Bruno

    Buongiorno notaio,
    quando nelle SPA si delibera un aumento di capitale a pagamento mediante conferimento di bene in natura e conseguente esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441 co.4, è comunque necessario che a monte nello statuto vi sia la previsione che consenta espressamente conferimenti diversi dal denaro?
    In altri termini, anche se nello statuto non è prevista la possibilità di conferimenti diversi dal denaro, è comunque legittima la delibera di aumento ex art. 2441 co. 4, perché assunta nel preminente interesse della società, oppure preliminarmente occorre sempre modificare lo statuto, inserire la possibilità di conferimenti diversi dal denaro e poi procedere con l’aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di bene in natura ed esclusione del diritto di opzione?
    Stesso dubbio per le Srl.
    È un punto che non ho trovato sufficientemente chiarito nel materiale a mia disposizione.
    La ringrazio in anticipo per l’attenzione, la disponibilità e la condivisione dei suoi contenuti.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      La cosa opportuna è modificare lo statuto ammettendo anche i conferimenti diversi dal denaro. Resta inteso che con l’unanimità dei consensi il limite può essere superato
      GB

  4. Leonardo Cuttica

    impossibile.
    se alla fine A deve avere il 50% e C anche lui deve avere il 50%, B non dovrebbe avere nulla mentre invece ha una quota di 6k che non potrà mai essere lo zero percento

    Rispondi
  5. alessandro ottaviani

    Salve,
    Cipitale sociale 10k
    A possiede il 40%
    B possiede il 60%

    Vogliamo fare un aumento di capitale affinche’
    A arrivi ad avere il 50%
    B non sottoscrive l’aumento
    C sottoscrive l’aumento e deve arrivare ad avere il 50%

    A quanto deve essere aumentato il capitale sociale ?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Il notaio formalmente incaricato alla stipula l’aiuterà nel calcolo.
      GB

  6. maurizio

    salve, vorrei far apportare aumento di capitale da terzo di 20.000 euro, il bonifico deve essere antecedente al rogito notarile o successivo?
    il capitale sociale attuale è 10.000 euro.
    Il soggetto che effettua l’aumento di capitale lo farebbe in funzione di un compromesso entro cui entrerebbe come socio entro 12 mesi dall’apporto. comporta vizi di forma?
    il costo notarile quale sarebbe?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Il versamento può essere anteriore o contestuale alla sottoscrizione dell’aumento.
      Nel caso di versamento anteriore verrà classificato come versamento futuro aumento di capitale.
      Per il costo richieda un preventivo al suo notaio di fiducia o scriva su preventivi@officinanotarile.it

      Cordiali saluti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

14 + 14 =