Attraverso la Legge 9 gennaio 2004 n. 6, il Legislatore ha profondamente rivisto le linee generali in tema di volontaria giurisdizione, approntando maggiori tutele nei confronti dei soggetti minorati e, allo stesso tempo, rendendo gli strumenti legislativi maggiormente flessibili rispetto alle esigenze concrete di chi si trova in uno stato di minorità fisio-psichica. L’amministratore di sostegno può compiere tutti gli atti necessari alla gestione del patrimonio del soggetto debole, compresi anche gli atti di natura personale del beneficiario.
L’amministrazione di sostegno è diversa dall’interdizione?
L’amministrazione di sostegno è un istituto profondamente diverso rispetto all’interdizione, in quanto la designazione di un amministratore di sostegno non discende da una incapacità permanente e irreversibile derivante dall’incapacità di intendere e di volere, ma può derivare anche dall’impossibilità temporanea di far fronte ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è diversa dalla procura generale?
La procura generale rilasciata a una persona di fiducia per il compimento di più atti, anche in contesti di tempo e spazio diverso, lascia al procuratore, nei limiti delle facoltà attribuite nella procura, totale libertà, mentre, invece, nel caso di amministrazione di sostegno, per il compimento di ciascun atto dovrà essere autorizzato dal Giudice Tutelare, e con ciò garantendo maggiormente il soggetto beneficiario.
Quando si può designare il proprio amministratore di sostegno?
L’articolo 408, comma 1, c.c. stabilisce che l’amministratore di sostegno possa essere designato anche preventivamente soltanto mediante una dichiarazione che rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Anche il genitore superstite per il proprio figlio, può designare un amministratore di sostegno con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
È pertanto necessaria la ricezione dell’atto da parte del Notaio, il quale nell’esercizio della propria funzione antiprocessualistica, potrà consigliare la persona che intenda procedere alla richiesta di designazione, onde individuare il soggetto che possa assumere in modo più efficace tale difficile compito.
Qual è l’attività del notaio?
L’atto di designazione ricevuto dal notaio è un atto tra vivi e se fatto per scrittura privata autenticata è rilasciata alla parte, salva una richiesta di conservazione. Resta inteso che se l’atto assume la forma pubblica, l’originale verrà conservato dal notaio. La designazione del genitore, se fatta per testamento, segue le regole di tale tipologie di atti.
È necessario l’intervento del Tribunale?
Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, l’intervento del Giudice tutelare è necessario nei seguenti casi:
- per la nomina dell’amministratore di sostegno che avviene su richiesta dei familiari più stretti o d’ufficio o, ancora, confermando il soggetto già designato dalla stessa persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi mediante atto notarile. La nomina viene effettuata solo a seguito dell’intervenuta incapacità del beneficiario[1]. Il decreto di nomina delimita i poteri dell’amministratore di sostegno secondo le determinazioni del Giudice Tutelare.
- per l’autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del soggetto amministrato.
Posso modificare l’amministratore di sostegno?
E’ sempre possibile modificare la designazione ricevuta dal notaio, mediante una successiva dichiarazione di revoca, o di designazione di un nuovo soggetto.Se l’amministratore di sostegno è già stato nominato, il beneficiario può ricorrere al Giudice Tutelare presso il Tribunale per chiederne la revoca.
Quanto costa la designazione dell’amministratore di sostegno?
Le disposizioni attuative del codice civile (art. 46-bis) prevedono che tutti gli atti relativi ai procedimenti dell’amministratore di sostegno non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato. Lo studio tributario n. 29 del 2005 del Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che nell’esenzione ricadano anche gli atti di designazione sopra descritti precisando, altresì, che essi sono pure esenti dall’imposta di bollo sulla base di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 70/E del 14 agosto 2002.
[1] Particolare sensibilità a tale argomento hanno dimostrato alcuni provvedimenti di Tribunali di Merito che hanno ritenuto ammissibile il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno in favore di una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, per il caso che“intervenga in futuro uno stato di incapacità, una malattia allo stato terminale, una malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione”.
Quindi, da quanto si evince, mia madre, in quanto perfettamente capace di intendere e volere, non ha bisogno di rivolgersi al Giudice Tutelare per potermi nominare come suo amministratore di sostegno. Basterebbe redigere questo atto presso uno studio notarile situato nelle città, o nella provincia, in cui risiede. Se sbaglio, per favore, correggetemi, grazie.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).
Cordiali Saluti
Guido Brotto